Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 179
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata (rottamazione ter) presentata dal ricorrente in relazione ad alcune cartelle costituisca riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione, rendendo di fatto note le cartelle e infondate le doglianze relative alla loro notifica. Tuttavia, per una cartella specifica (n. 10020230002378827000), l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della notifica, accogliendo l'eccezione di nullità.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione sia un atto a contenuto vincolato, redatto in conformità alla normativa, e che l'art. 7 della L. 212/2000 non sia applicabile ad atti di riscossione. Inoltre, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha reso note le cartelle, rendendo infondate le doglianze.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata abbia interrotto la prescrizione, rendendo infondate le doglianze relative alla prescrizione per le cartelle coperte dalla rottamazione.

  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha accolto l'eccezione di nullità per omessa notifica della cartella n. 10020230002378827000, in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 179
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo