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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
AG RT, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6087/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008473940000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021114187000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026641004000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034741279000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004490651000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002378827000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/08/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 27/09/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6087/2024, il sig. Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249008473940000 di complessivi euro 41.694,31, notificata il 13/06/2024 sulla scorta di 25 atti presupposti (19 cartelle e 6 avvisi di addebito
INPS), ma limitatamente e congiuntamente a 5 cartelle di pagamento e precisamente:
1. n. 10020170021114187000, notificata il 30/01/2018 per IVA 2014 di euro 4.019,52;
2. n. 10020180026641004000, notificata il 12/11/2019 per IVA 2015 di euro 2.389,32;
3. n. 10020190034741279000, notificata il 29/11/2021 per IVA 2016 di euro 3.426,87;
4. n. 10020220004490651000, notificata il 20/06/2022 per IRPEF 2017 di ero 1.26,17;
5. n. 10020230002378827000, notificata il 29/05/2023 per IVA 2017 di euro 3.361,97.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione; chiedeva l'esibizione di relate e delle copie integrali delle cartelle, sostenendo che l'omessa notifica anche di uno solo tra gli atti presupposti dell'intimazione determinava la nullità della stessa.
2. omesso contraddittorio preventivo e difetto di motivazione dell'atto impositivo.
3. intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, anche nell'interesse di AdER, che controdeduceva rappresentando la regolare notifica delle 5 cartelle impugnate, sottese all'intimazione, come risultante della documentazione depositata, e dunque l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa.
Inoltre, depositava documentazione relativa ad atti interruttivi (intimazioni) successivamente notificati nonché copia della definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione afferente le cartelle di cui ai nn. 1 - 2 - 3 – 4, richiesta ed ottenuta dal ricorrente.
Respingeva l'eccezione di carenza di motivazione per omessa allegazione delle cartelle, essendo l'intimazione un atto a contenuto vincolato, redatto in conformità al decreto del Mef, ai sensi dell'art.50 del dpr 602/73; né, sosteneva, poteva applicarsi l'art.7 della L.212/2000 ad un atto della riscossione quale l'intimazione.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui contestava la prova offerta dall'agente della riscossione per il tramite di AdE della regolarità delle notifiche delle cartelle e di una successiva intimazione, insistendo sull'inesistenza/nullità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è solo parzialmente fondato, per quanto di seguito illustrato.
Indipendentemente dalla sussistenza dei vizi di notifica delle cartelle di cui ai nn. 1 – 2 – 3 e 4 rilevati dal ricorrente, l'A.F. ha documentalmente provato che in relazione a tali cartelle il ricorrente in data 6/4/2023 aveva presentato istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione ter), accolta dall'AdER come da comunicazione agli atti.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'istanza di rateizzazione ( e, quindi, stante l'identità di funzione, anche l'adesione a una delle ipotesi di “definizione/rottamazione agevolata delle cartelle” introdotte dal legislatore) del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento … essa fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione. … Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, … e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id.,
16.12.2024, n. 32679).
Ne discende l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza riferiti alle suindicate 4 cartelle e dell'unico vizio proprio dell'intimazione, poichè il ricorrente ha comunque avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle ben prima della notifica dell'intimazione, senza però proporre alcuna impugnativa, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria.
L'eccezione di nullità per omessa notifica va invece accolta con riferimento alla cartella n.
10020230002378827000, per carenza di prova da parte del resistente.
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento della cartella n. 10020230002378827000 e, limitatamente al suo importo, dell'intimazione n. 10020249008473940000.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO LIMITATAMENTE ALLA CARTELLA N. 10020230002378827000, RIGETTA
NEL RESTO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
AG RT, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6087/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249008473940000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021114187000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026641004000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034741279000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004490651000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002378827000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/08/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 27/09/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6087/2024, il sig. Ricorrente_1 come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020249008473940000 di complessivi euro 41.694,31, notificata il 13/06/2024 sulla scorta di 25 atti presupposti (19 cartelle e 6 avvisi di addebito
INPS), ma limitatamente e congiuntamente a 5 cartelle di pagamento e precisamente:
1. n. 10020170021114187000, notificata il 30/01/2018 per IVA 2014 di euro 4.019,52;
2. n. 10020180026641004000, notificata il 12/11/2019 per IVA 2015 di euro 2.389,32;
3. n. 10020190034741279000, notificata il 29/11/2021 per IVA 2016 di euro 3.426,87;
4. n. 10020220004490651000, notificata il 20/06/2022 per IRPEF 2017 di ero 1.26,17;
5. n. 10020230002378827000, notificata il 29/05/2023 per IVA 2017 di euro 3.361,97.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione; chiedeva l'esibizione di relate e delle copie integrali delle cartelle, sostenendo che l'omessa notifica anche di uno solo tra gli atti presupposti dell'intimazione determinava la nullità della stessa.
2. omesso contraddittorio preventivo e difetto di motivazione dell'atto impositivo.
3. intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi,
con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, anche nell'interesse di AdER, che controdeduceva rappresentando la regolare notifica delle 5 cartelle impugnate, sottese all'intimazione, come risultante della documentazione depositata, e dunque l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa.
Inoltre, depositava documentazione relativa ad atti interruttivi (intimazioni) successivamente notificati nonché copia della definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione afferente le cartelle di cui ai nn. 1 - 2 - 3 – 4, richiesta ed ottenuta dal ricorrente.
Respingeva l'eccezione di carenza di motivazione per omessa allegazione delle cartelle, essendo l'intimazione un atto a contenuto vincolato, redatto in conformità al decreto del Mef, ai sensi dell'art.50 del dpr 602/73; né, sosteneva, poteva applicarsi l'art.7 della L.212/2000 ad un atto della riscossione quale l'intimazione.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui contestava la prova offerta dall'agente della riscossione per il tramite di AdE della regolarità delle notifiche delle cartelle e di una successiva intimazione, insistendo sull'inesistenza/nullità delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è solo parzialmente fondato, per quanto di seguito illustrato.
Indipendentemente dalla sussistenza dei vizi di notifica delle cartelle di cui ai nn. 1 – 2 – 3 e 4 rilevati dal ricorrente, l'A.F. ha documentalmente provato che in relazione a tali cartelle il ricorrente in data 6/4/2023 aveva presentato istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione ter), accolta dall'AdER come da comunicazione agli atti.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'istanza di rateizzazione ( e, quindi, stante l'identità di funzione, anche l'adesione a una delle ipotesi di “definizione/rottamazione agevolata delle cartelle” introdotte dal legislatore) del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento … essa fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione. … Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, … e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id.,
16.12.2024, n. 32679).
Ne discende l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza riferiti alle suindicate 4 cartelle e dell'unico vizio proprio dell'intimazione, poichè il ricorrente ha comunque avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle ben prima della notifica dell'intimazione, senza però proporre alcuna impugnativa, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria.
L'eccezione di nullità per omessa notifica va invece accolta con riferimento alla cartella n.
10020230002378827000, per carenza di prova da parte del resistente.
Pertanto, il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento della cartella n. 10020230002378827000 e, limitatamente al suo importo, dell'intimazione n. 10020249008473940000.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO LIMITATAMENTE ALLA CARTELLA N. 10020230002378827000, RIGETTA
NEL RESTO. SPESE COMPENSATE.