TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 238
TAR
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell’ammissione in gara della Fad s.r.l. per carenza del requisito di idoneità professionale

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando la mancanza di coerenza e pertinenza tra l'attività prevalente dichiarata dalla Fad s.r.l. (installazione di impianti elettronici) e l'oggetto dell'appalto (opere di consolidamento e regimazione acque). L'attestazione SOA prodotta successivamente alla gara è irrilevante.

  • Altro
    Illegittimità dell’ammissione in gara della Fad s.r.l. per carenza dei requisiti speciali di qualificazione (capacità economica e finanziaria)

    Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla carenza del requisito di idoneità professionale.

  • Altro
    Vizi sull’offerta tecnica della Fad s.r.l.

    Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla carenza del requisito di idoneità professionale.

  • Altro
    Vizi del contratto di avvalimento prodotto dalla Fad s.r.l.

    Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla carenza del requisito di idoneità professionale.

  • Altro
    Illegittimità derivata

    Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla carenza del requisito di idoneità professionale.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del CCNL con codice alfanumerico e mancata dichiarazione di equivalenza

    Il motivo è infondato poiché il disciplinare prevedeva un mero onere di indicazione del CCNL per accelerare le verifiche, non un obbligo la cui omissione comportasse l'esclusione. L'assenza della dichiarazione di equivalenza impone alla stazione appaltante di acquisirla e verificarla.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’offerta economica della Ing. PP ET s.r.l.

    Il motivo è infondato poiché l'offerta è stata correttamente formulata e il prezzo offerto è congruente con il ribasso indicato, calcolato sulla base d'asta al netto del costo della manodopera.

  • Improcedibile
    Errata attribuzione punteggio tecnico alla Ing. PP ET s.r.l.

    Il motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorso principale è stato accolto per motivi diversi (mancanza di idoneità professionale dell'aggiudicataria), rendendo irrilevante la rideterminazione dei punteggi ai fini dell'esito della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 238
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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