Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2002, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE Richiesta copia stud dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti € LSS IN M MI EL POTO ITALIANO038 19 02 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIER. LA C TES PRIMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 820/00 Rep. 933 dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 8882 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 15.1.2002 dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente opja studioRichiesta copiasta/copia dal Sig. Adrogue SENTENZA per diritti € 5 perdi sul ricorso proposto il ... 8 MAG. 2002 IL CANCELLIERE da IG Vito, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesa- re n. 71, presso lo studio dell'avv. Umberto Del Basso De Caro, che lo difende, giusta delega in atti. ми ricorrente
contro
Telecom Italia S.p.A., con sede in Torino, in persona del legale €1,55 L3000 CANCELLERIA rappresentante pro tempore, avv. Gaetano Giuseppe Guerreri, eletti- vamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Nicola Adragna, giusta delega in atti. DG709199 controricorrente avverso la sentenza n. 624/98 del Tribunale di Benevento, emessa il DCV E VARIE DCV 52/2002 Oggetto: Ripetizione d'indebito D I T T R I I D 13 ottobre 1998 e depositata il 19 ottobre 1998 (R.G. 2413/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Nicola Adragna;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. Svolgimento del processo IG VI convenne in giudizio, davanti al Pretore di Be- nevento, la SIP S.p.A., della quale chiese la condanna alla restituzio- ne della somma di £ 1.176.000, indebitamente percepita per il paga- mento di una bolletta del 15 febbraio 1986, relativa al periodo 30 novembre 1985 - 30 gennaio 1986. L'attore dedusse che l'addebito di n.
8.275 scatti telefonici era evidente frutto di un errore. La SIP chiese il rigetto della domanda. nu Il Pretore accolse la domanda e condannò la società convenuta alla restituzione della somma di £ 1.032.000, oltre interessi. La sentenza del Pretore, impugnata dalla Telecom Italia S.p.A. succeduta alla SIP - fu riformata dal Tribunale di Benevento, che rigettò la domanda del IG. Il Tribunale osservò che le risultanze dei meccanismi di con- teggio dell'utenza telefonica costituiscono valida prova del credito vantato dell'ente gestore del servizio telefonico nei confronti del- l'utente, perché, da un punto di vista tecnico deve ritenersi l'esattezza dei dati forniti dal contatore, dal momento che l'ente gestore garanti- 2 sce la perfetta efficienza dei sistemi contabilizzatori attraverso con- trolli e collaudi, mentre da un punto di vista giuridico occorre tenere conto della natura dell'abbonamento telefonico, il quale è un contrat- to di adesione disciplinato dalla legge, che prevede il sistema delle tariffe a contatore ritenuto idoneo per la contabilizzazione del traffi- co di utenza. Il Tribunale ritenne poi che le dichiarazioni dei testi - valorizzate dal Pretore - i quali avevano precisato che il IG e la moglie non erano in grado di comporre numeri telefonici in telesele- zione e che si rivolgevano ad essi, per la composizione del numero, quando dovevano telefonare al loro figlio residente in [...], non erano idonee a fare ritenere che vi fosse stato un errore nel conteggio degli scatti. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ri- corso IG Vito. Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la Tele- м И com Italia S.p.A. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce: Omessa o insufficiente moti- vazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. Falsa applicazione e violazione delle norme di diritto sull'onere probatorio. Premesso che la bolletta telefonica (al pari della fattura com- merciale) costituisce atto unilaterale, avente mera natura contabile, ma non costituisce prova dell'entità del traffico telefonico effettiva- mente svolto, si lamenta che il Tribunale, omettendo di pronunciare 3 sul punto, abbia affrontato soltanto la questione della valenza proba- toria delle risultanze dei meccanismi di conteggio affermando che esse costituiscono piena prova del credito del gestore del servizio;
si deduce che la sentenza di questa Corte (n. 3696/97), citata dal Tri- bunale, non è pertinente rispetto alla fattispecie in esame, atteso che in quel giudizio l'ente telefonico aveva prodotto a sostegno della propria richiesta di pagamento sia l'estratto conto delle telefonate effettuate dall'utente, sia le foto autenticate da un notaio, riproducenti le rilevazioni mensili del contatore, mentre nel presente giudizio la Telecom nulla aveva prodotto, sebbene richiesta dalla difesa del ri- corrente. Con il secondo motivo si deduce: Contraddittorietà della mo- tivazione della sentenza impugnata. Premesso che era rimasto provato in fatto che il ricorrente era un agricoltore in pensione, viveva solo con la moglie, il suo unico и figlio risiedeva in Svizzera, né lui né la moglie erano da soli in grado г di comporre numeri extraurbani in ciò venendo coadiuvati dai vicini di casa allorquando dovevano telefonare al figlio residente in [...]ra, e che, inoltre, nei cinque bimestri precedenti quello in contesta- zione il costo del traffico non aveva superato le £ 30.000 mensili, si lamenta che il Tribunale abbia disatteso il valore probatorio di tali elementi ipotizzando che il ricorrente si potesse essere rivolto ad al- tre persone per comporre i numeri telefonici, ovvero che altri avesse- ro potuto usare abusivamente il telefono, ovvero infine che gli stessi titolari dell'utenza avessero da soli potuto effettuare le chiamate. Si deduce che tali ipotesi sono tutte illogiche perché non chiariscono come tutto ciò si sia potuto concentrare in un solo bimestre, senza che ciò si fosse verificato nei bimestri precedenti o in quelli succes- sivi. Il ricorso non può trovare accoglimento. La società controricorrente ha dedotto di avere prodotto, nel giudizio di appello, le fotografie del contatore di centrale relative al- l'utenza del IG nel periodo in discussione. Di tali documenti - sebbene non espressamente menzionati - il Tribunale ha evidentemente tenuto conto, come si evince dal passo della sentenza in cui si afferma che il problema posto dal processo è quello di «stabilire la valenza probatoria delle risultanze dei mec- canismi di conteggio dell'utenza telefonica». Non è esatto, pertanto, in punto di fatto, come invece sostenu- to dal ricorrente, che il Tribunale abbia fondato il proprio convinci- mento in ordine alla esattezza dei conteggi della società erogatrice soltanto sui dati della bolletta, mentre correttamente è stato dallo stesso Tribunale richiamato, in forza della documentazione prodotta dalla Telecom, il precedente di questa Corte (anteriore al d.m. 8 maggio 1997, n. 197) secondo cui «L'abbonamento telefonico è un contratto di adesione non ad uno schema negoziale predisposto dalla società concessionaria del servizio, bensì disciplinato dalla legge, che prevede il sistema delle tariffe a contatore nella rete tele- fonica per la contabilizzazione del traffico dell'utenza e poiché il contatore-centrale è sottoposto a controlli e collaudi della Pubblica 5 Amministrazione, si presume idoneo ad un'esatta contabilizzazione (Sez. III, sent. n. 3686 del 29-04-1997, Moretto c. Soc. Telecom rv 503966)». La prova fornita dall'ente erogatore può certo essere superata da una prova contraria attinente al malfunzionamento dell'impianto di contabilizzazione o ad altre cause, ma tale prova contraria nelle specie il Tribunale non ha ritenuto, evidentemente, essere stata data;
né risulta o è stato dedotto che sia stato chiesto un accertamento tecnico sulla efficienza dell'impianto della Telecom.. Né la sentenza del Tribunale appare censurabile con riferimen- to ai rilievi contro di essa mossi con il secondo motivo. Invero, a prescindere dal fatto che in contrasto con una de- come si legge nel- nunciata «contraddittorietà della motivazione>> l'epigrafe del motivo nella parte espositiva si denuncia, invece, - espressamente una illogicità della motivazione medesima, v'è da rile- ги vare che la censura si risolve in una critica alla valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, inammissibile in questa sede atteso che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione del giu- dice del merito non può tradursi in un riesame del fatto o in una ri- petizione del giudizio di merito. Il controllo di legittimità ha, invece, il compito di ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e di valutarne la correttezza e la sufficienza, poiché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. sussiste uni- camente quando le argomentazioni del giudice del merito non con- 6 sentono di ripercorrere l'iter logico seguito, non certo quando l'ap- prezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia diverso da quello preteso dalla parte. Sotto l'indicato profilo la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo ritenuto che di fronte alla prova fornita dall'ente (O erogatore, gli elementi di fatto addotti dal ricorrente non apparivano decisivi, atteso che, se pur provati, non erano idonei ad escludere l'esattezza dei dati contabilizzati dall'ente erogatore, potendo essersi verificati altri fatti - in via esemplificativa indicati - non incompatibili con il numero di scatti telefonici addebitati. Che poi tali fatti si siano concentrati nell'ambito di un bimestre, come sostenuto nel ricorso per sottolineare l'illogicità del ragionamento del Tribunale, non costi- tuisce elemento idoneo ad incidere sul ragionamento del Tribunale, il quale è fondato essenzialmente sull'accertamento della assenza -o se si vuole sulla mancata prova della presenza - di guasti o malfunzio namento del sistema di contabilizzazione degli scatti. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti 109T 129,11 le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
TOT.149,77La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di SECT 20,66 45T chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Roma, 15 gennaio 2002. T Il Presidente Spion Fiducin Sañan Il Consigliere est. Сисоргано Depositata in Cancelleria Goggi, ni 15.3.0 11 IL CANCELIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gi 7 Gina Casoli