Sentenza 29 aprile 2010
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L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto inviato per comunicazione al Consiglio dell'Ordine forense.
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- 1. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 2. Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrativehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
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Il quesito deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 697 del 12 gennaio 2022 è il seguente: in caso di diffamazione a seguito di esposto al COA è applicabile l'esimente prevista dall'articolo 598 c.p. all'imputato ? La Suprema Corte, in un precedente datato del 23 gennaio 2019, sezione V, n. 8421 ritenne che l'esimente dell'art. 598 cod. pen. “possa senz'altro trovare applicazione nel caso di specie, laddove il ricorrente era parte (tale qualifica viene peraltro data per scontata dal Giudice monocratico), sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine circa la congruità della parcella dell'Avv. C., che si sarebbe attivato concretamente laddove …
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Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …
Leggi di più… - 5. Criticare il proprio difensore è reato? (Cass. 44917/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2010, n. 24003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24003 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1097
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 44328/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LONGO EDOARDO N. IL 12/05/1958;
avverso la sentenza n. 21/2008 TRIBUNALE di PORDENONE, del 11/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. DI GIOIA F..
RITENUTO
1 - Il Giudice pace di Pordenone aveva condannato l'avvocato Longo Edoardo, per i reati di cui agli artt. 595 e 594 c.p. ai danni dell'avvocato Paola NN. Il Tribunale ha confermato la condanna ad Euro 1000 multa e risarcimento dei danni a favore della P.C..
La NN, incaricata dal collega di una serie di pratiche di recupero crediti professionali, il 23.1.04, prima di assentarsi per vacanze, gli aveva spedito un fax dal tenore: "Il fascicolo è a Tua disposizione presso il mio studio, previo saldo delle mie competenze (Ti invierò fattura proforma nei prossimi giorni)'. Al fax l'avv. Longo aveva risposto prima con un telegramma (24.1.04): "Le revoco ogni incarico. Le intimo di restituirmi i fascicoli consegnatile. Le ricordo che lei non ha il diritto di ritenzione degli stessi minacciando di non restituirli se millantate pretese economiche non le vengono soddisfatte. Tale sua minaccia costituisce illecito disciplinare e reato di tentata estorsione. Lei è colpevole di numerose negligenze, danni, illeciti disciplinari illeciti penali nei miei riguardi per i quali mi tutelerò giudiziariamente. Il testo stato indirizzato per conoscenza anche al Consiglio dell'Ordine ed alla Procura della Repubblica di Pordenone ed a quella Generale di Trieste.
Il giorno seguente intimava la consegna ad altro incaricato delle le fatturazioni, con riserva di azioni civili, penali e disciplinari. Finalmente alla destinataria giungevano altri due telegrammi. In particolare quello dell'11.2.04 recava: "Ho revocato ogni mandato inerente pignoramento avv. Ennio Rosso ad avv. Paola NN e avv. Di Rito. Diffido costoro dall'appropriarsi di somme che vanno erogate direttamente al sottoscritto creditore ... diffido da appropriazioni indebite aggravate senza titoli".
Il Tribunale ha confermato l'obiettiva offensività di talune delle frasi rivolte alla NN (attribuzione apodittica di comportamenti penalmente e disciplinarmente rilevanti). Ed ha respinto questioni circa la spedizione per conoscenza agli organi suindicati del primo telegramma, il disconoscimento dell'appellante della provenienza dei telegrammi del 24.1. ed 11.2, la sostenuta mancata dimostrazione di ricezione dal Consiglio dell'ordine di telegramma e raccomandata (che contraddice per altro verso sue stesse affermazioni) ed altre richieste ed escluso esimenti ai sensi degli artt. 598 e 51 c.p.. Propongono ricorso con atti pedissequi l'imputato ed il suo difensore (Avv. M. Coirò). Di quest'ultimo si segue l'ordine, nel rispondere alle questioni.
Operata premessa di fatto, denuncia:
1 - distorsione dei fatti (scorretta estrapolazione di frasi); 2 violazione di legge e distorsione dei fatti (omessa indicazione nelle sentenze impugnate di quanto addebitato); - 3 distorsione dei fatti (mancata specificazione della asserita rilevanza penale delle 3 singole espressioni incriminate);
4 - violazione art. 51 c.p.; 5 - illogicità manifesta circa la rilevanza del giudizio "ex post" della fondatezza del fatto contestato";
6 - violazione art. 51 c.p., per negazione del diritto alla tutela giudiziaria ed amministrativa;
7 - violazione art. 598 c.p. (scriminante relativa ad atti prodromici della tutela legale); 8
- violazione di legge (circa l'asserito movente);
9 - violazione di legge (mancanza del requisito della "plurima comunicazione"): 10 - violazione di legge ed omissione ("circa l'accusa di ingiuria via telegramma"); 11 - violazione di legge (circa l'addebitabilità di paternità e invio telegrammi); 12 - violazione di legge circa il teste RC (tardività); 13 - illogicità manifesta circa la stessa testimonianza;
14 - violazione di legge circa la richiesta di rinnovazione del dibattimento (v. premessa).
2 - Va premesso che solo alcuni motivi risultano ammissibili, perché il ricorso travisa in genere il controllo di legittimità per terzo giudizio di merito, quando non disciplinare perché la vicenda investe il rapporto tra persone entrambe esercenti la professione legale.
In questo senso già la premessa ricostruttiva del ricorso è del tutto inavveduta del divieto di valutazione propria del fatto (art.606 c.p.p., comma 3: "motivo non consentito").
I primi tre motivi risultano inammissibili per manifesta infondatezza.
Nel capo d'imputazione sono stati contestati distinti fatti di ingiuria e diffamazione, circa i quali la Difesa ha avuto ampia possibilità di contraddittorio, come dimostrano le richieste in primo grado e le impugnazioni. Le sentenze ritengono tali fatti provati, non altri.
Inoltre non risulta già proposta al riguardo questione specifica di violazione di legge al Giudice di appello (ultima ipotesi dell'art.606 c.p.p., comma 3) e, in assenza di riferimento a specifica norma procedurale, non s'intende il sacrificio del diritto di difesa. Se il ricorso invece vuole per tal via sostenere vizio di motivazione specifica sui singoli fatti (v. il singolare enunciato dei motivi di "distorsione dei fatti"), l'assunto è generico, posto che oggetto del giudizio sono all'evidenza le condotte imputate e ritenute di ripetute attribuzioni alla persona offesa di comportamenti delittuosi o di illeciti disciplinari e della sua disposizione a commetterli, al cui riguardo in ogni atto incriminato è formulata un'intimazione con minaccia di denuncia. Inoltre queste attribuzioni sono comunicate ad organi amministrativi e giudiziari, qui intesi altre persone (v. l'impugnazione di diffamazione).
È questo l'oggetto delle sentenze. Inoltre in questa sede interessa solo il metodo adottato per il giudizio relativo a tali fatti, non la controversia sottostante per se stessa.
Il 4 e 5 e 6 motivo sono infondati. Travisano appunto la controversia contrattuale sottostante con l'oggetto del processo: reati contro l'onore della persona.
I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente perché altro è comunicare il proprio diniego ad una pretesa altrui o contestarne l'inadempimento, altro è l'attribuzione astratta alla persona di comportamenti riprovevoli e censurabili penalmente e disciplinarmente. Perciò hanno ritenuto le espressioni adottate nei singoli scritti incriminati offensive e travalicanti il limite della continenza e del pari offensiva (di qui l'altro reato) la loro comunicazione ad organi del tutto ignari di quanto è a base della controversia, perché all'evidenza significano disvalore apodittico delle qualità altrui, non critica contenuta ed argomentata dei fatti di controparte, come autorizzato dall'art. 51 c.p.. Il 7 motivo è infondato.
Il ricorso, passando all'art. 598 c.p., dimostra l'equivoco di fondo. Afferma che gli atti in questione sono "prodromici" ad un procedimento in senso stretto e fa a tal fine riferimento al principio relativo ad atti di querela, ricorsi per ricusazione, atti amministrativi di vario genere ed anche missive di rilevanza disciplinare. Solo la particolare distinzione di talune sentenze di questa Corte rende il motivo ammissibile.
Il ricorso, difatti, non tien conto della giurisprudenza citata nella sentenza impugnata (più ampia, qui si precisa: Cass. n. 12057/98, 7000/02 e 40725/02 etc.) che, in particolare, esclude che l'art. 598 c.p. sia applicabile all'esposto al Consiglio dell'Ordine, perché
nel successivo giudizio disciplinare a carico di altri l'autore dello stesso esposto non è parte. Deve dunque tenersi nei limiti ordinari dell'esercizio del diritto. Sul punto esiste bensì taluna pronuncia isolata di diverso segno (cfr. Cass. n. 33453/08). Ma non è condivisibile.
L'art. 598 c.p., di fatti, incanala l'esercizio del diritto in limiti specifici connessi alla destinazione dell'atto orale o scritto per se stesso al giudice a ad un organo amministrativo di controllo del corretto comportamento altrui, sia sotto il profilo oggettivo (pertinenza alla controversia da decidere), sia quello soggettivo (posizione di parte nel procedimento), cioè in rapporto all'esercizio attuale del diritto al contraddittorio di una parte nel procedimento.
L'atto rivolto all'altro soggetto di un rapporto giuridico, seppure chi lo compie afferma il proprio diritto o nega quello altrui, men che costituire modalità dell'esercizio di facoltà in un procedimento, non precede necessariamente tale procedimento, viepiù se in esso per esempio quello disciplinare forense, non è prevista assunzione della veste di parte del privato. Pertanto le sue modalità di manifestazione, seppure giustificabili nei limiti dell'art. 51 c.p., non possono esserlo ai sensi dell'art. 598 c.p., solo perché l'atto è comunicato coevamente per conoscenza ad organi che, in ipotesi, potrebbero essere chiamati ad iniziative disciplinari o provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso offeso.
Nella specie inoltre la questione è infondata in fatto, perché non si è in presenza di esposto al Consiglio dell'Ordine o alla Procura della Repubblica, ma di comunicazione alle persone investite di relativo ruolo organico dell'attribuzione meramente assertiva di comportamenti attuali o potenziali di disvalore a persona in ipotesi sanzionabile, di cui non si vede come i singoli organi potessero prendere conto a qualsiasi fine decisionale.
Nè, per tal via, l'attribuzione apodittica di disvalore al comportamento altrui può ritenersi a posteriori giustificata da preesistenti contrasti tra i privati.
Il motivo 8 è infondato e conclusivamente suffragato da argomenti non consentiti.
Il termine "movente" significa solo la ragione personale che determina CH al compimento di una determinata azione. Assume valenza indicativa di disvalore in quanto costituisce il prius esternamente riconoscibile dell'elemento psicologico del reato. Ma, qui nasce l'equivoco, il movente di conseguire un risultato lecito non esclude che l'agente possa prefigurarsi un diverso risultato offensivo, seppure non direttamente voluto (c.d. dolo eventuale, sufficiente nei reati in discorso, per cui è previsto il dolo generico: in concreto TI vuole contestare la pretesa di IO, ma non si preoccupa di offenderne i valori personali per il modo in cui lo fa, e perciò ne risponde. Nella specie il Giudice ritiene di più voluto proprio tale risultato offensivo, per la ripetizione della precedente incongrua condotta, pertanto particolarmente connotato di disvalore l'ultimo telegramma.
Questa induzione non risulta manifestamente illogica. Oltre la questione è irrilevante.
In questa sede, si ripete, si discute solo di conformità alla legge del metodo adottato dal giudice di merito nel ritenere che l'avv. Longo sì sia reso autore volontario di gratuite espressioni offensive nel comunicare le proprie ragioni alla collega NN, non se tali ragioni fossero fondate. Il ricorso all'uopo giunge ad esprimere giudizi personali nei confronti dello stesso Giudice di appello, passando dal comportamento della NN ad un sostenuto soggettivo perché della motivazione della sentenza (v. il sostenere mutamento "ex abrupto" di funzioni ed "elucubrazioni maligne"), quasi si dovesse in questa sede non verificarne il provvedimento, bensì applicare a chi lo ha redatto una sanzione personale. In sostanza si torna al merito, affermando che quella dell'imputato sarebbe stata una "reazione sfogo" (v. punto h) e si tratterebbe e di semplici "contestazioni contrattuali e/o regolari diffide legali" (v. punto i), la qualcosa si è visto, già rende gratuito il precedente argomentare e si rapporterebbe in ipotesi all'art. 599. Ma non risulta offerto alcun motivo specifico in proposito al Giudice di merito.
Il 9 motivo è generico: non prende conto della risposta ricevuta dal Giudice.
Il 10 è del pari inammissibile, in quanto ripetitivo del 7 sotto il diverso, ma analogo profilo sostanziale dell'art. 594 c.p.. I Giudici di merito hanno proprio considerato che la questione sottostante è oggetto di controversia tra mandante e mandatario, ma ciò non serve per se stesso, si è visto a giustificazione.
Il motivo 11 è generico perché la sentenza ha puntualmente risposto, ed è invece apodittica la censura. L'asserto è peraltro manifestamente infondato, perché astratto dalla realtà valutata nel processo. Il Giudice non ha ritenuto la "colpa d'autore". Ha invece rapportato, secondo metro ovvio il fatto a chi vi aveva interesse, trovando conferma nelle stesse ammissioni dell'appellante. Del pari generico è il 12 (assunzione del teste RC). Il 13 scende al riguardo nel merito ed è manifestamente infondato. Semplicemente entrambi i Giudici hanno escluso decisività alla testimonianza in discorso, sicché non si vede a cosa serva censurare al riguardo la sentenza (il ricorso continua ancora a travisare la controversia sottostante con il tema del processo). Il 14 è ancora generico. Non lascia intendere minimamente a cosa sarebbero servite le prove non ammesse di cui non dice, per poter controllare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010