Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2025, proposto da:
PP TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - della ordinanza n. 14593 del 24 marzo 2025, notificata il 1° aprile 2025, con la quale il responsabile dell'U.T.C. ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso quello del 10 marzo 2025, n. 12130, con il quale il medesimo funzionario comunale ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 422 del 12 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario in Cava de’ Tirreni, alla via G. Cinque n. 41, di un fabbricato per civile abitazione, distinto in catasto al foglio 30, p.lla 2159, in relazione al quale è stata presentata, in data 15 novembre 2004, regolare istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/03, prot. n. 57.143.
L’immobile in questione era oggetto, negli anni 1994 e 2004, di distinte ordinanze di demolizione (n. 683/1994 del 21 settembre 1994, n. 1094 del 3 settembre 2002, n. 520 del 22 maggio 2003, n. 57143 del 15 novembre 2004).
Con provvedimento, prot. n. 57178/2023, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rigettava l’istanza di condono.
Lo stesso era impugnato con ricorso dinanzi a questo T.a.r., rigettato con sentenza, n. 2362/2024.
Con ordinanza del 10 marzo 2025, prot. n. 12130, Responsabile dell'U.T.C. accertava l’inottemperanza alla nuova ingiunzione di demolizione.
Con provvedimento del 24 marzo 2025, n. 14593, intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01.
Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CARENTE ISTRUTTORIA. OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA. NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90.
La parte ricorrente lamenta la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, assumendo che non si sarebbe potuta irrogare la sanzione pecuniaria perché si tratterebbe di abusi contestati con ordinanza demolitorie antecedenti alla novella legislativa del 12 novembre 2014.
Secondo la prospettazione attorea, l’illecito era stato contestato al ricorrente negli anni 1994 e 2004 ed era stato sanzionato con l’adozione di distinte ordinanze di demolizione (come già ricordato, la n. 683/1994 del 21 settembre 1994, la n. 1094 del 3 settembre 2002, la n. 520 del 22 maggio 2003 e la n. 57143 del 15 novembre 2004); per cui il dirigente dell’U.T.C. di Cava de’ Tirreni non avrebbe potuto adottare la sanzione pecuniaria.
2. VIOLAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/90.
La parte ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’iter procedimentale.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno del gravato atto di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto della presente impugnazione, è legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
L’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità.
Vanno disattese, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
E’, anzitutto, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico la doglianza formale della violazione del contraddittorio procedimentale.
La giurisprudenza stabilisce sul punto che, ai fini dell'adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento (T.a.r. Campania, sez. VI, 9/12/2022, n. 7670).
Privo di pregio è, altresì, il rilievo della violazione del principio di irretroattività della sanzione pecuniaria.
Il Collegio non ignora che la sanzione pecuniaria, prevista dall' art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 e poiché introdotta successivamente con la l. n. 164 del 2014, non può essere irrogata nei confronti di chi abbia fatto decorrere il termine di 90 giorni prima della sua introduzione nel testo unico (Cons. Stato, sez. V, 30/04/2025, n. 3673).
Nel caso di specie, però, difetta evidentemente la lamentata violazione, in ragione del fatto che, come ben evidenzia il Comune, l’atto impugnato trae il suo fondamento giustificativo nell’ordinanza demolitoria del 2023, adottata cioè in epoca posteriore al 12 novembre 2014.
Non è pertinente il richiamo attoreo alle pregresse ordinanze degli anni 1994 e 2004, dal momento che la sanzione ripristinatoria del 2023 è autonoma e distinta rispetto alle precedenti e non si atteggia alla stregua di un atto meramente confermativo, essendo stata, per contro, adottata a seguito del provvedimento, prot. n. 57178/2023, recante il rigetto dell’istanza di condono.
Per cui, il Comune, in ossequio alla rigorosa sequenza procedimentale scandita nell’art. 31 DPR 380/2001, emanava dapprima l’atto di accertamento dell’inottemperanza del 10 marzo 2025, prot. n. 12130; poi il provvedimento sanzionatorio del 24 marzo 2025, n. 14593.
Del resto, come assume la giurisprudenza dominante, gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti, in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legalità violata. La norma contenuta nell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso - il presupposto, difatti, è rappresentato dalla constata inottemperanza all'ordine di demolizione - e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura indirettamente ripristinatoria e perciò diretta ad indurre i soggetti che, pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle sanzioni amministrative (T.a.r. Campania, sez. VII, 4/04/2022, n. 2297).
La natura doverosa e vincolata dell’atto sanzionatorio, oggetto del presente gravame, conduce il Collegio ad un’inevitabile declaratoria di illegittimità del ricorso.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
Sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AE NA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO