Art. 8.
Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente art. 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sara' ad esso attribuita.
Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente art. 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sara' ad esso attribuita.