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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1292/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA LI PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3038/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400477193 BONIFICA BJR 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400477193 BONIFICA BJR 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.04.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240047719316000, notificata in data 13.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Società_1 S.p.A. per un importo complessivo di € 2.428,88, relativa a contributi consortili di bonifica per gli anni 2022-2023.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) Nullità per illegittimità della richiesta - Mancata effettuazione di alcuna opera di bonifica e di manutenzione sui terreni di proprietà, con produzione di perizia tecnica che attesta lo stato di abbandono dei terreni al foglio di mappa 24 particelle 64-68, 93-94 e la destinazione edificabile (zona B2) delle particelle 612-615 del foglio di mappa 20.
II) Nullità per mancata notifica degli atti presupposti - Omessa notifica di tutti gli atti necessari al debitore, comportante nullità derivata della cartella.
III) Nullità per mancata motivazione e allegazione degli atti richiamati - Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per estrema genericità e mancata allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni eccependo il difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, di competenza dell'ente impositore.
Il Consorzio di Bonifica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente impugna una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima ma all'esistenza stessa del tributo, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha dedotto anche vizi propri della cartella (mancata motivazione e allegazione degli atti presupposti), per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Passando al merito il primo e principale motivo attiene alla mancanza del beneficio fondiario quale presupposto della contribuzione consortile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ha natura tributaria e non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n.
33219/2023).
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché diversamente si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che eccederebbe la competenza del legislatore regionale
(Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 5749/2023).
Grava sul consorzio l'onere di provare l'esistenza del beneficio derivante dalle opere consortili all'immobile del contribuente (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33198/2023).
Nel caso di specie, il Consorzio non si è costituito e non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un beneficio specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica. La cartella impugnata si limita a indicare genericamente il contributo per gli anni 2022-2023 senza specificare le opere realizzate, i benefici apportati o il piano di classifica di riferimento.
Il ricorrente ha per contro prodotto perizia tecnica del Dott. Agr. Nominativo_3 che attesta:
Le particelle 64-68, 93-94 del foglio di mappa 24 si trovano in stato di abbandono, coperte da vegetazione spontanea e infestante, senza lavorazioni meccaniche da anni
Le particelle 612-615 del foglio di mappa 20 ricadono in zona omogenea B2 (edificabile) del Piano
Regolatore, quindi non possono essere oggetto di attività agricola
Tale documentazione dimostra l'assenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività consortile sui terreni del ricorrente.
Il secondo motivo attiene alla carenza di motivazione della cartella di pagamento.
Quando la cartella esattoriale per contributi consortili non sia preceduta da altro atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione (Cass. Civ. Sez.
Trib. ord. n. 15570/2025). Nel caso di specie, la cartella costituisce il primo atto con cui il Consorzio esercita la pretesa tributaria nei confronti del ricorrente e non contiene alcun riferimento al piano di classifica, alle delibere di approvazione del perimetro di contribuenza o agli atti che giustificherebbero la pretesa contributiva.
L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente stabilisce che "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama".
La cartella impugnata risulta pertanto carente di motivazione per mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Il terzo motivo attiene alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie, non risulta che il Consorzio abbia mai notificato al ricorrente alcun atto presupposto alla cartella (avviso di accertamento, piano di classifica, delibere di approvazione), configurandosi pertanto un vizio procedurale che inficia la validità della cartella.
I motivi di ricorso risultano fondati.
Il Consorzio non ha provato l'esistenza del beneficio fondiario specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica, presupposto indefettibile della contribuzione consortile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018.
La cartella risulta inoltre carente di motivazione per mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria e viziata per omessa notifica degli atti presupposti.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA LI PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3038/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400477193 BONIFICA BJR 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400477193 BONIFICA BJR 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.04.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240047719316000, notificata in data 13.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Società_1 S.p.A. per un importo complessivo di € 2.428,88, relativa a contributi consortili di bonifica per gli anni 2022-2023.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) Nullità per illegittimità della richiesta - Mancata effettuazione di alcuna opera di bonifica e di manutenzione sui terreni di proprietà, con produzione di perizia tecnica che attesta lo stato di abbandono dei terreni al foglio di mappa 24 particelle 64-68, 93-94 e la destinazione edificabile (zona B2) delle particelle 612-615 del foglio di mappa 20.
II) Nullità per mancata notifica degli atti presupposti - Omessa notifica di tutti gli atti necessari al debitore, comportante nullità derivata della cartella.
III) Nullità per mancata motivazione e allegazione degli atti richiamati - Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per estrema genericità e mancata allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni eccependo il difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, di competenza dell'ente impositore.
Il Consorzio di Bonifica non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente impugna una cartella esattoriale per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima ma all'esistenza stessa del tributo, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'agente della riscossione un mero destinatario del pagamento.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha dedotto anche vizi propri della cartella (mancata motivazione e allegazione degli atti presupposti), per i quali sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Passando al merito il primo e principale motivo attiene alla mancanza del beneficio fondiario quale presupposto della contribuzione consortile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ha natura tributaria e non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n.
33219/2023).
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché diversamente si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che eccederebbe la competenza del legislatore regionale
(Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 5749/2023).
Grava sul consorzio l'onere di provare l'esistenza del beneficio derivante dalle opere consortili all'immobile del contribuente (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33198/2023).
Nel caso di specie, il Consorzio non si è costituito e non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un beneficio specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica. La cartella impugnata si limita a indicare genericamente il contributo per gli anni 2022-2023 senza specificare le opere realizzate, i benefici apportati o il piano di classifica di riferimento.
Il ricorrente ha per contro prodotto perizia tecnica del Dott. Agr. Nominativo_3 che attesta:
Le particelle 64-68, 93-94 del foglio di mappa 24 si trovano in stato di abbandono, coperte da vegetazione spontanea e infestante, senza lavorazioni meccaniche da anni
Le particelle 612-615 del foglio di mappa 20 ricadono in zona omogenea B2 (edificabile) del Piano
Regolatore, quindi non possono essere oggetto di attività agricola
Tale documentazione dimostra l'assenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività consortile sui terreni del ricorrente.
Il secondo motivo attiene alla carenza di motivazione della cartella di pagamento.
Quando la cartella esattoriale per contributi consortili non sia preceduta da altro atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell'imposizione (Cass. Civ. Sez.
Trib. ord. n. 15570/2025). Nel caso di specie, la cartella costituisce il primo atto con cui il Consorzio esercita la pretesa tributaria nei confronti del ricorrente e non contiene alcun riferimento al piano di classifica, alle delibere di approvazione del perimetro di contribuenza o agli atti che giustificherebbero la pretesa contributiva.
L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente stabilisce che "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama".
La cartella impugnata risulta pertanto carente di motivazione per mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Il terzo motivo attiene alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie, non risulta che il Consorzio abbia mai notificato al ricorrente alcun atto presupposto alla cartella (avviso di accertamento, piano di classifica, delibere di approvazione), configurandosi pertanto un vizio procedurale che inficia la validità della cartella.
I motivi di ricorso risultano fondati.
Il Consorzio non ha provato l'esistenza del beneficio fondiario specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica, presupposto indefettibile della contribuzione consortile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018.
La cartella risulta inoltre carente di motivazione per mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria e viziata per omessa notifica degli atti presupposti.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.