Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1292
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità per illegittimità della richiesta - Mancata effettuazione di opere di bonifica

    Il Consorzio non ha fornito prova dell'esistenza di un beneficio specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica, presupposto indefettibile della contribuzione consortile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018.

  • Accolto
    Nullità per mancata motivazione e allegazione degli atti richiamati

    La cartella costituisce il primo atto con cui il Consorzio esercita la pretesa tributaria e non contiene alcun riferimento al piano di classifica, alle delibere di approvazione del perimetro di contribuenza o agli atti che giustificherebbero la pretesa contributiva. L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente stabilisce che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama.

  • Accolto
    Nullità per omessa notifica degli atti presupposti

    Non risulta che il Consorzio abbia mai notificato al ricorrente alcun atto presupposto alla cartella (avviso di accertamento, piano di classifica, delibere di approvazione), configurandosi pertanto un vizio procedurale che inficia la validità della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1292
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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