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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8510/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20143T0010300000012021005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8510/2025, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2014/3T/001030/000/001/2021/005, relativa ad una imposta di registro dovuta per l'anno 2021.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 20143T0010300000012021005, notificato dall'Ufficio in data 10 febbraio 2025, relativo all'omesso versamento dell'imposta di registro per annualità successiva - con scadenza in data 1 marzo 2021 - del contratto di locazione anno 2014 Numero_1.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto che la Società ha fornito, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova del versamento dell'imposta dovuta, e si è impegnata ad annullare in autotutela l'avviso di liquidazione n. 20143T0010300000012021005.
Con memoria depositata il 7 gennaio 2026 la parte ricorrente ha concordato sulla declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
BE OI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8510/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20143T0010300000012021005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8510/2025, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2014/3T/001030/000/001/2021/005, relativa ad una imposta di registro dovuta per l'anno 2021.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 20143T0010300000012021005, notificato dall'Ufficio in data 10 febbraio 2025, relativo all'omesso versamento dell'imposta di registro per annualità successiva - con scadenza in data 1 marzo 2021 - del contratto di locazione anno 2014 Numero_1.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto che la Società ha fornito, mediante deposito nel fascicolo telematico, la prova del versamento dell'imposta dovuta, e si è impegnata ad annullare in autotutela l'avviso di liquidazione n. 20143T0010300000012021005.
Con memoria depositata il 7 gennaio 2026 la parte ricorrente ha concordato sulla declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
BE OI