Art. 10. Attivita' di coordinamento 1. La Direzione generale della produzione agricola, sentiti la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' gli organismi associativi autorizzati all'attivita' di controllo di cui all'art. 5 e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente regolamento e segnala al Ministro dell'agricoltura e delle foreste gli interventi e le misure ritenuti necessari per le occorrenti modificazioni ed integrazioni, in conformita' anche alla normativa comunitaria.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."