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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3043/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LL CA (RC), Via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO
CHIEFARI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
LI BONICIOLI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di RI (RC), Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71 / assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 14.11.2023 aveva presentato alla Commissione CP_2
sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge 118/71, ma che non le erano stati riconosciuti i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta invalida nella misura del
46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 26/2024 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rese dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone in via preliminare l'inammissibilità e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti sanitari per il conseguimento della prestazione.
Riconvocato il CTU in precedenza nominato, al fine di sottoporgli la documentazione medica allegata al ricorso in opposizione, suggestiva di un aggravamento del quadro clinico descritto nella relazione dal consulente, ad esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
23.10.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 25.10.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che da accertamenti sanitari effettuati in data 30.07.2024 e 13.12.2023 (certificazioni mediche diabetologiche) si evincerebbe l'aggravamento delle proprie condizioni di salute rispetto al quadro sanitario preesistente nella fase di TP.
Tali accertamenti documenterebbero la “sussistenza di malattia diabetologica con opportuna prescrizione terapeutica e non oggetto di valutazione in sede di operazioni peritali di prime cure”.
Si è pertanto ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti sul quadro clinico dell'istante.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Il consulente, chiamato a pronunciarsi sull'incidenza delle patologie attestate nell'ulteriore certificazione medica prodotta sul quadro clinico già valutato in sede di visita peritale, ha concluso affermando che: “Le patologie di cui è affetta la Sig.ra determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1
del 74%, tale da darle il diritto ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data dell'ultima visita effettuata (20.08.2024), ma non la pensione di inabilità”.
In particolare, il Consulente, alla luce dell'ulteriore documentazione medica prodotta
(certificazione diabetologica del 30.07.2024 e gastroenterologica del 20.08.2024) ha riconosciuto la sussistenza di due ulteriori patologie così individuate: “
3- COD.
7102(ANA) INTOLLERANZA AGLI IDRATI DI CARBONIO IN INSULINO-
RESISTENZA IN PAZIENTE IN SOVRAPPESO……………11% 4-COD. 6454(ANA)
ESOFAGITE DA REFLUSSO DI GRADO A –ERNIA IATALE DA
SCIVOLAMENTO………………………….…………….…….10% (Per analogia)”
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione e delle ragioni di motivazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' , va pertanto accertato il CP_2
diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida civile nella misura del 74% dal
20.08.2024.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda, in virtù del riconoscimento del requisito sanitario del solo assegno mensile di assistenza e a partire da data successiva alla domanda amministrativa, nonché all'introduzione del ricorso per TP, ma comunque antecedente all'introduzione della fase di merito, si compensano per i due terzi, e, per la restante parte, sono a carico del soccombente , e liquidate nella misura di cui CP_2
al dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' , attesa CP_2
la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida civile Parte_1
nella misura del 74% con decorrenza dal 20.08.2024;
b) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
RI, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3043/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LL CA (RC), Via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO
CHIEFARI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
LI BONICIOLI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di RI (RC), Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71 / assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 14.11.2023 aveva presentato alla Commissione CP_2
sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge 118/71, ma che non le erano stati riconosciuti i benefici richiesti, essendo stata riconosciuta invalida nella misura del
46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 26/2024 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rese dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone in via preliminare l'inammissibilità e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti sanitari per il conseguimento della prestazione.
Riconvocato il CTU in precedenza nominato, al fine di sottoporgli la documentazione medica allegata al ricorso in opposizione, suggestiva di un aggravamento del quadro clinico descritto nella relazione dal consulente, ad esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
23.10.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 25.10.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.10.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto che da accertamenti sanitari effettuati in data 30.07.2024 e 13.12.2023 (certificazioni mediche diabetologiche) si evincerebbe l'aggravamento delle proprie condizioni di salute rispetto al quadro sanitario preesistente nella fase di TP.
Tali accertamenti documenterebbero la “sussistenza di malattia diabetologica con opportuna prescrizione terapeutica e non oggetto di valutazione in sede di operazioni peritali di prime cure”.
Si è pertanto ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti sul quadro clinico dell'istante.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Il consulente, chiamato a pronunciarsi sull'incidenza delle patologie attestate nell'ulteriore certificazione medica prodotta sul quadro clinico già valutato in sede di visita peritale, ha concluso affermando che: “Le patologie di cui è affetta la Sig.ra determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1
del 74%, tale da darle il diritto ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data dell'ultima visita effettuata (20.08.2024), ma non la pensione di inabilità”.
In particolare, il Consulente, alla luce dell'ulteriore documentazione medica prodotta
(certificazione diabetologica del 30.07.2024 e gastroenterologica del 20.08.2024) ha riconosciuto la sussistenza di due ulteriori patologie così individuate: “
3- COD.
7102(ANA) INTOLLERANZA AGLI IDRATI DI CARBONIO IN INSULINO-
RESISTENZA IN PAZIENTE IN SOVRAPPESO……………11% 4-COD. 6454(ANA)
ESOFAGITE DA REFLUSSO DI GRADO A –ERNIA IATALE DA
SCIVOLAMENTO………………………….…………….…….10% (Per analogia)”
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione e delle ragioni di motivazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' , va pertanto accertato il CP_2
diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida civile nella misura del 74% dal
20.08.2024.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda, in virtù del riconoscimento del requisito sanitario del solo assegno mensile di assistenza e a partire da data successiva alla domanda amministrativa, nonché all'introduzione del ricorso per TP, ma comunque antecedente all'introduzione della fase di merito, si compensano per i due terzi, e, per la restante parte, sono a carico del soccombente , e liquidate nella misura di cui CP_2
al dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' , attesa CP_2
la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida civile Parte_1
nella misura del 74% con decorrenza dal 20.08.2024;
b) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
RI, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi