Art. 42.
I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858 , sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 e' elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.
I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858 , sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 e' elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.