Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10526 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME DEL POP ITA ANO0526 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRI M. SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mileo Vincenzo Presidente R.G.N.13654/99 Dott. Dell'Anno Paolino Consigliere Dott. Guglielmucci Corrado Consigliere Cron. 23144 Dott. Toffoli Saverio Consigliere Rep. Ud. 25/5/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da GI MA, rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Belperio, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.13720, presso 10 studio del dott. Vittorio Martellini. ricorrente
contro
GA DA, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Montefusco, giusta procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia n. 379 presso Gaspari Emidio. 13 5 2 - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 266 del 7/4/1999 - RG 666/1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/5/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6/9/91 innanzi al Pretore di Benevento, MO GI, premesso di aver lavorato alle dipendenze di VI AN, di aver percepito durante il rapporto la somma di Lit. 17.900.000= e di essere rimasto creditore, per di Lit. 30.785.182=, differenze retributive, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma. 2 Il AN, costituitosi in giudizio, eccepiva di aver corrisposto al ricorrente, dopo la cessazione del rapporto, la ulteriore somma di Lit. 28.000.000=, comprensiva anche della indennità di fine rapporto, come attestato dalla quietanza rilasciata dal GI. Il Pretore, espletata la prova testimoniale, ritenuto che la somma di Lit. 28.000.000, dovesse essere considerata comprensiva anche dell'importo percepito durante il rapporto di Lit. 17.900;000=, condannava il convenuto al pagamento della differenza fra la somma complessivamente spettante al ricorrente in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e l'importo di Lit. 28.000.000=. Sull'appello proposto da VI AN, il Tribunale di Benevento, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda proposta da MO GI. Osservava il Tribunale che la somma di Lit. 28.000.000=, corrisposta dopo la cessazione del rapporto, e per la quale il GI aveva rilasciato quietanza, doveva essere considerata aggiuntiva rispetto a quella, pagata nel corso del rapporto, di Lit. 17.900.000=, per cui il lavoratore risultava avere percepito tutto quanto spettantetegli- 3 Avverso tale pronuncia MO GI propone ricorso per cassazione affidato а due motivi. VI LA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso MO GI denuncia violazione dei principi generale in tema di prove, ed in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il Tribunale erroneamente ha ritenuto valida ed efficace la quietanza indicante la somma di Lit. 28.000.000=, e ciò sia perché il datore di lavoro, quando viene н meno al proprio dovere di consegnare al dipendente la busta paga, deve poi fornire una prova rigorosa dei pagamenti che sostiene di avere effettuato (non essendo a ciò sufficiente una mera e generica quietanza), sia perché, nel caso di specie, la firma del lavoratore era stata apposta su un foglio in bianco, il cui riempimento, con indicazione della suddetta somma di Lit. 28.000.000= era avvenuto successivamente, da parte del datore di lavoro, "absque pactis", e quindi senza essere a ciò autorizzato. Il motivo di ricorso in esame é infondato. Premesso che la quietanza sottoscritta dal creditore costituisce prova valida ed efficace dell'avvenuto pagamento della somma ivi indicata, si osserva che il lavoratore, il quale sostiene di aver sottoscritto un foglio in bianco e deduce l'abusivo riempimento di tale foglio, "absque pactis", ha a sua disposizione, per far valere tale doglianza, il solo mezzo della querela di falso. Non avendo proposto tale rimedio neppure nel giudizio di appello (dopo che il giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed operante la quietanza in questione), e non avendo peraltro neppure impugnato la relativa statuizione, non può oggi dolersi della pronuncia in esame, invocando un generico e irrilevante disconoscimento del documento in questione, o riservandosi di proporre (senza peraltro provvedervi) una ormai inammissibile querela di falso, non più azionabile nel giudizio di legittimità, quando, come nel caso di specie, si tratti di un documento già esaminato nel giudizio di merito (Cass. 14 giugno 1999 n. 5884). 5 Con il secondo motivo del ricorso l'attore denuncia violazione della norma di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il giudice del merito avrebbe omesso di rilevare la contraddittorietà delle affermazioni del convenuto, il quale da un lato dichiara di aver corrisposto le somme di cui alla quietanza oltre alle somme versate nel corso del rapporto, e dall'altro offre una ricostruzione del rapporto da cui risulterebbe la insussistenza del diritto del lavoratore a percepire le somme suddette. Il motivo è privo di pregio. Premesso che non vi è contraddizione nel sostenere di aver corrisposto più di quanto spettante ai sensi della contrattazione collettiva, va osservato che le evidenziate affermazioni del convenuto, quand' anche inveritiere ○ contraddittorie, rispondono ad una mera e palese finalità difensiva, e costituiscono espressione del relativo diritto, che ciascuna parte esercita nel modo che ritiene più opportuno. Tutto ciò non ha nulla а che fare con le argomentazioni motivazionali, che il giudice pone a fondamento della decisione cui perviene a seguito di 6 valutazione delle risultanze che emergono dalla istruttoria espletata, e indipendentemente da eventuali eccessi o inesattezze delle affermazioni difensive. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. РОМ La Corte;
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in £ 13.000 _ oltre £ 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Haffle i fitte Vincenzo Mileo Raffaele Di Lella Vincenzo Miles I CAN ELLIERZ CandifleriaDeposita 1460.20 CANCELLI B Q C 7