Articolo 32 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 34Articolo 36
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22 marzo 1913
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2 giugno 2006
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22 marzo 2023
Art. 32.

La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualita' incompatibili con l'esercizio del notariato;

2° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182)) ;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182)) .
Entrata in vigore il 22 marzo 2023