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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18116/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18116/2022 promossa da: (p.iva ), in persona del titolare sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vitantonio PIEMONTE ed elettivamente domiciliata presso
[...] il suo studio in Torino, Via Pietro Bagetti 13; ATTRICE contro p.iv ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero BONINO ed elettivamente domiciliata presso il
[...] suo studio in Rivarolo Canavese, C.so Torino n. 69;
CONVENUTA
p.iva ), CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_3 CONVENUTA
CONTUMACE Controparte_4 CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione;
CONCLUSIONI Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previe le opportune declaratorie, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza,
- dato atto che in forza del contratto intercorso tra ed il Condominio, in cui Parte_1 insistono le unità immobiliari descritte in narrativa, capitale, interessi e spese devono porsi a carico del proprietario-condomino stesso;
- dato atto che la domanda viene limitata alle somme dovute da relativamente ai Lotti 7, CP_1
7A, 8, 9 e 10, nulla rivendicandosi nei confronti di e , avendo Controparte_3 Controparte_4 definito con la prima la posizione debitoria della stessa;
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare tenuta a condannata a pagare la somma di euro 26.605,80, oltre IVA, CP_5 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
IN OGNI CASO
1 - dichiarare tenuta e condannare tutte la parte resistente al pagamento delle spese stragiudiziali nella misura di euro 750,00, oltre accessori come richiesti in diffida o, anche, del veriore importo come ritenuta di giustizia;
- dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 13, co 10, L. 247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, ovvero, in subordine, come da preventivo prodotto come doc. 10, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore per averle integralmente anticipate. IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 nn. 1 e 2 cpc, opponendosi a quelle avversarie. Con sentenza esecutiva ex lege.”;
Parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. , per i motivi di cui in narrativa e in atti. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, Dichiarare e riconoscere il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, previa sospensione del giudizio, assegnare alle parti congruo termine per provvedere al rituale tentativo di composizione della lite in sede di mediazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/2010, per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei Parte_1 confronti della società in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in CP_1 narrativa e in atti. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale o totale fondatezza della domanda della ricorrente, dichiarare tenuta e condannare la a manlevare, totalmente o parzialmente, CP_3 la per gli importi ai quali questa dovesse essere condannata, limitando la condanna CP_1 ad € 6.988,80, o quanto ritenuto di giustizia, per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale o totale fondatezza della domanda della ricorrente, dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere l'importo a titolo di CP_1 risarcimento che verrà valutato di giustizia nel corso del giudizio, limitando lo stesso ad €6.988,80 e comunque limitando l'eventuale condanna a quanto verrà concretamente determinato in corso di causa, con esclusione di tutte le somme ultronee rispetto all'obbligazione dedotta in atti o, comunque, quanto ritenuto di giustizia per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese del giudizio, Iva, Cpa come per legge , 15% spese forfettarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 4.10.2022, Parte_1
(di seguito anche solo ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
educendo quanto segue: CP_1 Controparte_4
- in forza di contratto del 26.06.2019 intercorso con il Condominio “Complesso Uffici Mirafiori 2”, sito in Torino, Corso Unione Sovietica n. 612/15 (doc. 1), ha acquisito Parte_1 la gestione dei servizi di riscaldamento/raffrescamento negli edifici del complesso;
- il contratto prevede l'obbligazione di pagamento a carico solidale dei condomini e degli utenti, con facoltà per di fatturare al condominio oppure ai singoli utenti, e Parte_1 l'impegno in via solidale ad adempiere alle obbligazioni dei conduttori da parte dei proprietari delle unità locate a terzi;
- tra gli utenti fruitori dei servizi resi da vi è che Parte_1 Controparte_3 occupa una serie di lotti quale conduttrice di (Lotti 7, 7A, 8, 9, 10, 11 e 11A), e CP_5 quale conduttrice finanziaria di (Lotti 12, 13 e 14); Controparte_4
- è inadempiente al pagamento dei servizi resi per la stagione 2021/22; CP_3
- per questo vanta un credito di euro 58.428,24, come da fatture n. 1061 del Parte_1
19.12.2021 di euro 7.303,53 (doc. 7a), n. 26 del 12.01.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7b); n. 128 del 20.02.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7c), n. 227 del 14.03.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7d), n. 372 del 28.04.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7e), n. 491 del 31.05.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7f), n. 583 del 30.06.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7g) e n. 696 del 30.07.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7h);
- il riparto dei consumi ed addebiti degli immobili locati a è pari ad € 37.378,85 per CP_3 gli immobili di proprietà di e ad €21.049,39 per quelli di proprietà di CP_5 CP_4
(doc. 8);
[...]
- il 11.3.2022, ha sollecitato il pagamento a tutti gli odierni resistenti Parte_1
(inviando ai proprietari anche l'estratto conto), senza ricevere alcun riscontro (doc. 9);
- debitrice principale per le suddette morosità è , a cui gli importi sono stati fatturati CP_3 quale utilizzatrice, a diverso titolo, delle unità immobiliari/lotti come descritti in ogni singola fattura;
- le fatture per il complessivo importo di €58.428,24 sono state ad essa rimesse, ovviamente attraverso il sistema telematico, e non è stata sollevata alcuna contestazione. Su queste base, l'attrice ha chiesto:
- la condanna della debitrice principale al pagamento dell'intera somma di € CP_3 58.428,24, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di ino alla concorrenza di € 21.049,39, Controparte_4 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di fino alla concorrenza di € 37.378,85, oltre interessi CP_5 di mora ex d.lgs. 231/2002, come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di tutte le parti convenute al pagamento delle spese stragiudiziali nella misura di euro 750,00, oltre accessori come richiesti in diffida e delle spese del presente giudizio.
2) Si è costituita la sola parte convenuta la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Napoli ed il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha poi rilevato che:
- rispetto all'immobile in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612, la è proprietaria dei CP_1 lotti nn. 8, 9, 10, 646, 647 al piano 1 e 649, 650 al piano 2, a seguito di una variazione catastale intervenuta il 19 maggio 2022 (Doc. 3);
3 - precedentemente alla variazione i lotti di proprietà della erano i n. 7, 7A, 8,9,10 al CP_1 piano 1 e 11, 11A al piano 2;
- sino all'anno 2019 tutti i lotti sopracitati erano locati alla società Controparte_3
- a far data dal mese di giugno dell'anno 2019, tuttavia, per un accordo intercorso tra la CP_1 e la la conduttrice ha limitato l'occupazione ai soli lotti 11 e 11A siti al piano primo, CP_3 liberando tutti i lotti di proprietà della occupati al piano terra;
CP_1
- le ha chiesto, con mail del 30.09.2019 (Doc. 5), di precisare i lotti dalla stessa Parte_1 occupati - dalla stessa o dalla conduttrice - al fine di quantificare il corrispettivo dovuto per il riscaldamento;
- in pari data (Doc. 6), la Sig.ra – responsabile amministrativa della – ha Tes_1 CP_1 risposto (Doc. 7) chiarendo che non solo i propri lotti al piano terra (all'epoca 7,7A,8,9,10) erano vuoti, ma addirittura non era possibile riscaldarli dato che questi erano privi di ventiloconvettori;
- la comunicazione è stata prontamente riscontrata da con la seguente richiesta Parte_1 (Doc. 6): “Gent.ma, la ringrazio, le chiedo cortesemente se è possibile x i ns. tecnici accedere agli uffici per il check dei ventilo”, ma in seguito nessun sopralluogo è stato effettuato;
- il contratto per cui è causa è stato stipulato tra la ed il condominio, pertanto Parte_1 nessun rapporto contrattuale lega ed la quale è pertanto priva di Parte_1 CP_1 legittimazione passiva nel presente giudizio;
- la domanda di controparte è in ogni caso infondata in quanto la non ha tenuto Parte_1 conto della mancata occupazione dei lotti al piano terra che, sprovvisti di ventilconvettori, non avrebbero in ogni caso potuto fruire della climatizzazione erogata da parte attrice;
- al più, infatti, le richieste di controparte avrebbero dovuto limitarsi alle quote di pagamento relative ai lotti di cui al piano secondo (11 e 11A) per €6.988,80;
- la dovrà in ogni caso fornire prova di aver erogato i servizi di cui richiede il Parte_1 pagamento.
3) All'udienza del 6.6.2023, dopo numerosi rinvii per trattative, è stato disposto mutamento del rito da sommario ex art. 702 c.p.c. ad ordinario e concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa, istruita in via documentale, dopo una sospensione, altri rinvii per trattative, esperimento della procedura di mediazione ed udienza ex art. 185 c.p.c., mutato nelle more il giudice assegnatario, il 11.9.2025 infine è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4) Sono infondate le eccezioni preliminari di parte convenuta. Secondo la stessa, competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale di Napoli, città nella quale ha sede la (cfr. doc. 1 convenuta), in applicazione del foro generale delle CP_5 persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. L'eccezione non può trovare accoglimento. Avendo il giudizio ad oggetto obbligazioni contrattuali, parte attrice lo ha correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino in applicazione del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c., avuto riguardo sia al luogo ove è stato stipulato il contratto sia al luogo ove avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti, ossia presso la sua sede. Inoltre, il presente Tribunale sarebbe in ogni caso competente in ragione della regola del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c. (“Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”) avendo la convenuta sede a Torino. Inoltre, lo stesso CP_3
4 contratto per cui è causa (cfr. doc.1 attrice) prevede all'art. 14 che “Per qualunque vertenza è competente il Foro di Torino”. Per tutto quanto appena rilevato, nessun dubbio può aversi sulla competenza del Tribunale adito a conoscere della presente controversia. L'eccezione di incompetenza territoriale deve quindi essere rigettata. Parimenti priva di pregio è l'eccezione riguardante il mancato esperimento della procedura di mediazione. Parte convenuta nel proprio atto di citazione ha rilevato la necessità di esperire la procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 ai fini della procedibilità del presente giudizio, in quanto le questioni dedotte riguardano il diritto condominiale e la locazione. Parte attrice, di contro, sostiene come la causa abbia natura obbligatoria e pertanto non rientri tra quelle per cui l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della mediazione. La questione, in ogni caso, deve ritenersi superata dall'esperimento della procedura di mediazione nelle more del giudizio, come da verbale allegato all'istanza congiunta depositata il 29.01.2025.
5) La parte convenuta ha poi osservato come il contratto per cui è causa, avente ad oggetto i servizi di climatizzazione (cfr. doc. 1 attrice), è stato stipulato tra ed il Condominio Parte_1
“Complesso Uffici Mirafiori 2”, in persona dell'amministratore, sostenendo che, per questo, CP_5
[...
sarebbe sprovvista di legittimazione passiva, non essendo appunto parte del contratto, e che dovrebbe rivolgere le proprie domande unicamente nei confronti del Condominio. Parte_1
In verità però, come correttamente osservato in altra pronuncia di questo Tribunale, che ha definito una controversia simile tra le medesime parti (Trib. Torino, sez. III, 4640/2025 DI CAPUA) la stipula del predetto contratto, avvenuta il 26.09.2019, era stata precedentemente autorizzata dall'assemblea dei condomini il 13.06.2019, in seno alla quale si autorizzava l'amministratore a definire i rapporti di dare/avere già in essere con mediante una transazione ricomprendente anche Parte_1
l'affidamento del servizio per un altro quinquennio (cfr. doc. 11 attrice). È dunque vero che, sotto il profilo formale, il contratto in questione vede, come parti del rapporto, la ed il condominio, ma è altresì vero che l'amministratore di condominio possiede Parte_1 la rappresentanza diretta dell'intero Condominio e, quindi, di tutti i condomini, seppur nei limiti e con i poteri conferiti dall'Assemblea e dalla legge. Gli atti che egli compie nell'interesse del Condominio e dei condomini hanno effetti diretti su questi ultimi, nel senso che essi restano vincolati sul piano giuridico da tali atti, purché l'amministratore non ecceda i propri limiti. Inoltre, l'art. 1130, comma 1, n.
1. c.c. prevede, tra i compiti dell'amministratore, l'onere di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea” che, come visto nel caso che qui interessa, con delibera del 13.06.2019 ha autorizzato la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la per i Parte_1 successivi cinque anni. Non risulta che la delibera sia mai stata impugnata ed è dunque vincolante per tutti i condomini, con l'ulteriore conseguenza che il contratto di climatizzazione sottoscritto in esecuzione di tale delibera ha efficacia diretta sugli stessi, i quali sono giuridicamente vincolati dagli accordi presi con detto contratto. A ciò si aggiunga che il contratto prevede, all'art. 2, un'obbligazione solidale di pagamento tra i condomini e gli utenti del complesso per i servizi resi dalla precisando poi all'art. 6 che i proprietari delle unità immobiliari in locazione a Parte_1 terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c. Risulta dunque evidente la possibilità, per di agire direttamente contro Parte_1 CP_5 per il pagamento del corrispettivo del servizio erogato. Anche questa eccezione deve pertanto essere rigettata.
5 6) Nelle more del giudizio la parte attrice ha poi rinunciato interamente alle proprie pretese nei confronti di e - avendo definito in via stragiudiziale le rispettive CP_3 Controparte_4 vertenze rispetto ai lotti a queste riferibili - e ridotto quelle nei confronti della avendo CP_5
provveduto al pagamento delle quote di spettanza rispetto ai lotti 11 e 11A con conseguente CP_3 sgravio per - quale proprietaria obbligata in solido con - delle medesime CP_5 CP_3 obbligazioni (cfr. conclusioni attrice “la domanda viene limitata alle somme dovute da CP_1 relativamente ai Lotti 7, 7A, 8, 9 e 10, nulla rivendicandosi nei confronti di e Controparte_3
, avendo definito con la prima la posizione debitoria della stessa”). Controparte_4
In particolare, parte attrice afferma come rispetto ai Lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 di proprietà di CP_5 sia stato nel frattempo accertato che gli stessi, a partire dalla stagione 2021/22 non fossero più occupati da . Pertanto, rispetto ai predetti lotti, la domanda di pagamento del corrispettivo CP_3 per la stagione 2021/22 viene ora formulata esclusivamente nei confronti della proprietaria CP_5
[...
per un totale dovuto di €26.605,80. Rispetto alle domande di parte attrice come da ultimo riformulate, parte convenuta ha eccepito che avendo definito la propria situazione debitoria nei confronti di con CP_3 Parte_1 conseguente estinzione dell'obbligazione principale dedotta in giudizio, sia conseguentemente venuto meno anche l'asserito obbligo in solido della nulla potendo più pretendere la CP_5 nei propri confronti. Inoltre, parte convenuta eccepisce la novità delle domande Parte_1 come riformulate e quindi la loro inammissibilità. Le suddette eccezioni non possono essere accolte. Nei propri atti, la parte attrice ha dato atto di aver definito la situazione debitoria di , CP_3 limitatamente ai soli immobili da essa effettivamente occupati durante la stagione 2021/2022, segnatamente i lotti 12, 13 e 14 di proprietà di ed i soli lotti 11 e 11A di Controparte_4 proprietà di Pertanto, è soltanto rispetto ai debiti relativi ai predetti lotti che l'obbligazione CP_5 di pagamento dei corrispettivi per i servizi di condizionamento può ritenersi estinta, e non anche per i residui lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 di proprietà di per i quali nulla è stato previsto nell'accordo CP_5 con e per i quali domanda ora alla sola il pagamento di quanto CP_3 Parte_1 CP_5 ancora dovuto. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, le conclusioni rassegnate dall'attrice non comportano alcuna novità rispetto alle domande originarie di parte attrice. La domanda è stata infatti meramente riformulata nei confronti della convenuta, non più quale obbligata in solido ma come obbligata in via esclusiva/principale, essendo stata accertata e non contestata la mancata occupazione di di parte degli immobili di proprietà della convenuta nella stagione 2021/2022. Tuttavia, CP_3 non può ritenersi che tale circostanza costituisca mutamento della causa petendi, in quanto la stessa è sempre da individuarsi nel rapporto obbligatorio originante dal contratto di servizi di condizionamento che, per quanto già visto, da vita a responsabilità anche nei confronti dei proprietari degli immobili facenti parte del condominio sottoscrittore. Lo stesso dicasi per il petitum che, in ragione della emendata domanda, ha subito una mera riduzione, dagli originari € 37.378,85 agli attuali
€26.605,80.
7) Chiarito questo, le domande sono fondate e meritevoli di accoglimento. ha stipulato con il Condominio “Complesso Uffici Mirafiori 2” un contratto per la Parte_1 gestione della climatizzazione valido, tra l'altro, per la stagione 2021/22 (cfr. doc. 1 attrice). Circostanza pacifica e non contestata è che di tale condominio fanno parte gli immobili della CP_5
88 di cui ai lotti 7, 7A, 8, 9 e 10, in seguito rinumerati in lotti 8, 9, 10, 646, 647 (doc. 2 e 2a attrice;
doc. 3 convenuta). Allo stesso modo, non contestati sono i conteggi prodotti da parte attrice al doc. 8
6 in riferimento ai corrispettivi ad essa spettanti per la climatizzazione dei suddetti lotti, calcolati secondo le tariffe annualmente comunicate al condominio (doc. 14 attrice). Il contratto di climatizzazione prevede, come già visto, che le obbligazioni per i servizi resi siano a carico in via solidale tra i condomini e gli utenti, e che i proprietari delle unità immobiliari in locazione a terzi si impegnino in via solidale con i rispettivi conduttori ad adempiere alle obbligazioni, con facoltà per DOMOSERVICE di fatturare al condominio o ai singoli utenti (artt. 2, 3 e 6 del contratto). provvedeva quindi a fatturare gli importi per i servizi resi ai suddetti lotti alla Parte_1 società conduttrice , unitamente a tutti quelli dalla stessa dovuti per gli altri immobili da CP_3 essa occupati (cfr. docc. da 7a a 7h attrice). Nulla veniva corrisposto a per i servizi resi durante la stagione 2021/22, nonostante Parte_1 sollecito inviato in data 11.03.2022 (doc. 9 attrice) Come detto, nelle more del giudizio la parte attrice ha poi rinunciato interamente alle proprie pretese nei confronti di e (altra proprietaria di immobili locati a CP_3 Controparte_4
) - avendo definito in via stragiudiziale le rispettive vertenze rispetto agli altri lotti a queste CP_3 riferibili. Contestualmente la parte attrice ha però appreso che i lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 nella stagione 2021/22 non erano più occupati come in precedenza da . Difatti non CP_3 Parte_1 aveva ricevuto alcuna comunicazione di variazioni di occupazione in tal senso né da né CP_5 dal condominio. Tali circostanze non sono peraltro state contestate in giudizio. Le contestazioni di parte convenuta si sono di fatto limitate ad affermare che parte attrice non avrebbe provato l'effettiva erogazione dei servizi di cui domanda il corrispettivo;
e che gli importi pretesi dalla non sarebbero dovuti in quanto i predetti lotti, nella stagione 2021/2022, non Parte_1 erano occupati e quindi non hanno usufruito dei servizi di climatizzazione, essendo anche privi di ventilconvettori perché in via di ristrutturazione. Secondo 88 inoltre parte attrice non avrebbe CP_5 ottemperato alle richieste di sopralluogo al fine di appurare quali immobili fossero effettivamente occupati (cfr. docc.
4-6 convenuta). Infine, parte convenuta ha anche rilevato come parte attrice si sarebbe già soddisfatta degli importi dovuti, per i quali ha emesso nuove fatture nei confronti di grazie ad altra procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Napoli (cfr. memoria CP_5 di replica convenuta). Tali contestazioni non sono condivisibili. Parte attrice ha infatti prodotto il contratto per i servizi di climatizzazione stipulato con il condominio del quale fanno parte gli immobili di parte convenuta (cfr. doc. 1 attrice) e nel quale è prevista la cifra forfettaria da corrispondere in solido (€175.736,84 oltre iva); ha prodotto le fatture relative al servizio reso (cfr. docc. da 7a a 7h attrice), seppur emesse nei confronti della presunta conduttrice , CP_3 con il dettaglio dei locali interessati dal servizio, dei metri cubi di gas consumati ed il costo applicato, ed ha inviato successivo sollecito di pagamento anche alla (doc. 9 attrice). CP_5
Il contratto per cui è causa, prevede inoltre che “Per i locali sfitti o non occupati durante l'intera stagione e per locali speciali, l'Impresa potra' applicare le riduzioni nella misura e nei modi previsti dal regolamento di Condominio, o in carenza dalla “Raccolta Provinciale degli Usi e Consuetudini” edita dalla C.C.I.A.A. di Torino, sempre che vengano legittimamente richieste all'Assemblea degli utenti prima della stipulazione del presente contratto;
le eventuali riduzioni accordate comporteranno automaticamente una variazione del prezzo al mc.”. Parte convenuta non ha tuttavia dimostrato di aver richiesto ed ottenuto dal Condominio tale riduzione o esonero, per cui nulla rileva che gli immobili di sua proprietà non fossero occupati durante la stagione 2021/22 né che non abbia dato seguito alle richieste di accertamento formulate da 88. Per Parte_1 CP_5 la stessa ragione, sono state ritenute irrilevanti, e non ammesse, le prove orali dedotte dalla stessa
7 parte, tutte dirette a dimostrare che le unità immobiliari in esame, nell'annualità in esame, fossero vuote e non avessero un impianto di termoventilazione. Infine, rispetto alle contestazioni effettuate dalla convenuta in memoria di replica, è sufficiente rilevare che nessuna prova dell'avvenuto soddisfo mediante altra procedura esecutiva è stata fornita. Inoltre, le fatture da ultimo prodotte differiscono dalle precedenti in quanto emesse, questa volta, nei confronti di e non già di , ma hanno ad oggetto il medesimo credito dedotto nel CP_5 CP_3 presente giudizio e per il quale la debitrice non ha offerto alcuna prova del pagamento.
8) Parte convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere alla CP_5 Parte_1
l'importo di €26.605,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 dal 11.3.2022 (data della prima costituzione in mora di che emerge dagli atti) fino al saldo, non potendosi invero far decorre gli stessi CP_5 dall'emissione delle fatture originarie, che non sono state emesse nei confronti della convenuta ma di . CP_5 CP_3
Non potrà inoltre aversi condanna di parte convenuta al pagamento delle spese CP_5 stragiudiziali, richieste nella misura di euro 750,00 oltre accessori, ma per le quali non è stato provato alcun esborso.
9) La domanda di manleva presentata in via subordinata da verso CP_5 Controparte_3 non può essere accolta, essendo pacifico, perché ammesso dalla prima sin dalla memoria di costituzione, che la seconda, dopo il 2019, non ha più occupato gli immobili a cui si riferiscono i crediti di Parte_1
10) Le spese del presente giudizio devono essere regolate solo tra attrice e convenuta
Parte_1
In ragione delle risultanze di causa, vengono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento (da €26.001 a €52.000), con esclusione della fase di trattazione per cui vengono applicati i parametri minimi tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, condanna al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di €26.605,80 oltre interessi ex d.lgs. Parte_1
231/01 dal 11.3.2022 fino al saldo. RESPINGE la domanda di manleva presentata da nei confronti di CP_1 CP_3
[...]
CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000, oltre esborsi, Iva, cpa e Parte_1 rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Torino, 17.12.2025 Il Giudice Stefano Demontis
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18116/2022 promossa da: (p.iva ), in persona del titolare sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vitantonio PIEMONTE ed elettivamente domiciliata presso
[...] il suo studio in Torino, Via Pietro Bagetti 13; ATTRICE contro p.iv ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero BONINO ed elettivamente domiciliata presso il
[...] suo studio in Rivarolo Canavese, C.so Torino n. 69;
CONVENUTA
p.iva ), CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_3 CONVENUTA
CONTUMACE Controparte_4 CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione;
CONCLUSIONI Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previe le opportune declaratorie, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza,
- dato atto che in forza del contratto intercorso tra ed il Condominio, in cui Parte_1 insistono le unità immobiliari descritte in narrativa, capitale, interessi e spese devono porsi a carico del proprietario-condomino stesso;
- dato atto che la domanda viene limitata alle somme dovute da relativamente ai Lotti 7, CP_1
7A, 8, 9 e 10, nulla rivendicandosi nei confronti di e , avendo Controparte_3 Controparte_4 definito con la prima la posizione debitoria della stessa;
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare tenuta a condannata a pagare la somma di euro 26.605,80, oltre IVA, CP_5 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
IN OGNI CASO
1 - dichiarare tenuta e condannare tutte la parte resistente al pagamento delle spese stragiudiziali nella misura di euro 750,00, oltre accessori come richiesti in diffida o, anche, del veriore importo come ritenuta di giustizia;
- dichiarare tenuta e condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 13, co 10, L. 247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, ovvero, in subordine, come da preventivo prodotto come doc. 10, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore per averle integralmente anticipate. IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 nn. 1 e 2 cpc, opponendosi a quelle avversarie. Con sentenza esecutiva ex lege.”;
Parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. , per i motivi di cui in narrativa e in atti. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, Dichiarare e riconoscere il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, previa sospensione del giudizio, assegnare alle parti congruo termine per provvedere al rituale tentativo di composizione della lite in sede di mediazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/2010, per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei Parte_1 confronti della società in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in CP_1 narrativa e in atti. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale o totale fondatezza della domanda della ricorrente, dichiarare tenuta e condannare la a manlevare, totalmente o parzialmente, CP_3 la per gli importi ai quali questa dovesse essere condannata, limitando la condanna CP_1 ad € 6.988,80, o quanto ritenuto di giustizia, per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale o totale fondatezza della domanda della ricorrente, dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere l'importo a titolo di CP_1 risarcimento che verrà valutato di giustizia nel corso del giudizio, limitando lo stesso ad €6.988,80 e comunque limitando l'eventuale condanna a quanto verrà concretamente determinato in corso di causa, con esclusione di tutte le somme ultronee rispetto all'obbligazione dedotta in atti o, comunque, quanto ritenuto di giustizia per i motivi di cui in narrativa e in atti. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese del giudizio, Iva, Cpa come per legge , 15% spese forfettarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 4.10.2022, Parte_1
(di seguito anche solo ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
educendo quanto segue: CP_1 Controparte_4
- in forza di contratto del 26.06.2019 intercorso con il Condominio “Complesso Uffici Mirafiori 2”, sito in Torino, Corso Unione Sovietica n. 612/15 (doc. 1), ha acquisito Parte_1 la gestione dei servizi di riscaldamento/raffrescamento negli edifici del complesso;
- il contratto prevede l'obbligazione di pagamento a carico solidale dei condomini e degli utenti, con facoltà per di fatturare al condominio oppure ai singoli utenti, e Parte_1 l'impegno in via solidale ad adempiere alle obbligazioni dei conduttori da parte dei proprietari delle unità locate a terzi;
- tra gli utenti fruitori dei servizi resi da vi è che Parte_1 Controparte_3 occupa una serie di lotti quale conduttrice di (Lotti 7, 7A, 8, 9, 10, 11 e 11A), e CP_5 quale conduttrice finanziaria di (Lotti 12, 13 e 14); Controparte_4
- è inadempiente al pagamento dei servizi resi per la stagione 2021/22; CP_3
- per questo vanta un credito di euro 58.428,24, come da fatture n. 1061 del Parte_1
19.12.2021 di euro 7.303,53 (doc. 7a), n. 26 del 12.01.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7b); n. 128 del 20.02.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7c), n. 227 del 14.03.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7d), n. 372 del 28.04.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7e), n. 491 del 31.05.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7f), n. 583 del 30.06.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7g) e n. 696 del 30.07.2022 di euro 7.303,53 (doc. 7h);
- il riparto dei consumi ed addebiti degli immobili locati a è pari ad € 37.378,85 per CP_3 gli immobili di proprietà di e ad €21.049,39 per quelli di proprietà di CP_5 CP_4
(doc. 8);
[...]
- il 11.3.2022, ha sollecitato il pagamento a tutti gli odierni resistenti Parte_1
(inviando ai proprietari anche l'estratto conto), senza ricevere alcun riscontro (doc. 9);
- debitrice principale per le suddette morosità è , a cui gli importi sono stati fatturati CP_3 quale utilizzatrice, a diverso titolo, delle unità immobiliari/lotti come descritti in ogni singola fattura;
- le fatture per il complessivo importo di €58.428,24 sono state ad essa rimesse, ovviamente attraverso il sistema telematico, e non è stata sollevata alcuna contestazione. Su queste base, l'attrice ha chiesto:
- la condanna della debitrice principale al pagamento dell'intera somma di € CP_3 58.428,24, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di ino alla concorrenza di € 21.049,39, Controparte_4 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di fino alla concorrenza di € 37.378,85, oltre interessi CP_5 di mora ex d.lgs. 231/2002, come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- la condanna in solido di tutte le parti convenute al pagamento delle spese stragiudiziali nella misura di euro 750,00, oltre accessori come richiesti in diffida e delle spese del presente giudizio.
2) Si è costituita la sola parte convenuta la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Napoli ed il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. Nel merito, ha poi rilevato che:
- rispetto all'immobile in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612, la è proprietaria dei CP_1 lotti nn. 8, 9, 10, 646, 647 al piano 1 e 649, 650 al piano 2, a seguito di una variazione catastale intervenuta il 19 maggio 2022 (Doc. 3);
3 - precedentemente alla variazione i lotti di proprietà della erano i n. 7, 7A, 8,9,10 al CP_1 piano 1 e 11, 11A al piano 2;
- sino all'anno 2019 tutti i lotti sopracitati erano locati alla società Controparte_3
- a far data dal mese di giugno dell'anno 2019, tuttavia, per un accordo intercorso tra la CP_1 e la la conduttrice ha limitato l'occupazione ai soli lotti 11 e 11A siti al piano primo, CP_3 liberando tutti i lotti di proprietà della occupati al piano terra;
CP_1
- le ha chiesto, con mail del 30.09.2019 (Doc. 5), di precisare i lotti dalla stessa Parte_1 occupati - dalla stessa o dalla conduttrice - al fine di quantificare il corrispettivo dovuto per il riscaldamento;
- in pari data (Doc. 6), la Sig.ra – responsabile amministrativa della – ha Tes_1 CP_1 risposto (Doc. 7) chiarendo che non solo i propri lotti al piano terra (all'epoca 7,7A,8,9,10) erano vuoti, ma addirittura non era possibile riscaldarli dato che questi erano privi di ventiloconvettori;
- la comunicazione è stata prontamente riscontrata da con la seguente richiesta Parte_1 (Doc. 6): “Gent.ma, la ringrazio, le chiedo cortesemente se è possibile x i ns. tecnici accedere agli uffici per il check dei ventilo”, ma in seguito nessun sopralluogo è stato effettuato;
- il contratto per cui è causa è stato stipulato tra la ed il condominio, pertanto Parte_1 nessun rapporto contrattuale lega ed la quale è pertanto priva di Parte_1 CP_1 legittimazione passiva nel presente giudizio;
- la domanda di controparte è in ogni caso infondata in quanto la non ha tenuto Parte_1 conto della mancata occupazione dei lotti al piano terra che, sprovvisti di ventilconvettori, non avrebbero in ogni caso potuto fruire della climatizzazione erogata da parte attrice;
- al più, infatti, le richieste di controparte avrebbero dovuto limitarsi alle quote di pagamento relative ai lotti di cui al piano secondo (11 e 11A) per €6.988,80;
- la dovrà in ogni caso fornire prova di aver erogato i servizi di cui richiede il Parte_1 pagamento.
3) All'udienza del 6.6.2023, dopo numerosi rinvii per trattative, è stato disposto mutamento del rito da sommario ex art. 702 c.p.c. ad ordinario e concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa, istruita in via documentale, dopo una sospensione, altri rinvii per trattative, esperimento della procedura di mediazione ed udienza ex art. 185 c.p.c., mutato nelle more il giudice assegnatario, il 11.9.2025 infine è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4) Sono infondate le eccezioni preliminari di parte convenuta. Secondo la stessa, competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale di Napoli, città nella quale ha sede la (cfr. doc. 1 convenuta), in applicazione del foro generale delle CP_5 persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. L'eccezione non può trovare accoglimento. Avendo il giudizio ad oggetto obbligazioni contrattuali, parte attrice lo ha correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Torino in applicazione del foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c., avuto riguardo sia al luogo ove è stato stipulato il contratto sia al luogo ove avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti, ossia presso la sua sede. Inoltre, il presente Tribunale sarebbe in ogni caso competente in ragione della regola del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c. (“Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”) avendo la convenuta sede a Torino. Inoltre, lo stesso CP_3
4 contratto per cui è causa (cfr. doc.1 attrice) prevede all'art. 14 che “Per qualunque vertenza è competente il Foro di Torino”. Per tutto quanto appena rilevato, nessun dubbio può aversi sulla competenza del Tribunale adito a conoscere della presente controversia. L'eccezione di incompetenza territoriale deve quindi essere rigettata. Parimenti priva di pregio è l'eccezione riguardante il mancato esperimento della procedura di mediazione. Parte convenuta nel proprio atto di citazione ha rilevato la necessità di esperire la procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 ai fini della procedibilità del presente giudizio, in quanto le questioni dedotte riguardano il diritto condominiale e la locazione. Parte attrice, di contro, sostiene come la causa abbia natura obbligatoria e pertanto non rientri tra quelle per cui l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della mediazione. La questione, in ogni caso, deve ritenersi superata dall'esperimento della procedura di mediazione nelle more del giudizio, come da verbale allegato all'istanza congiunta depositata il 29.01.2025.
5) La parte convenuta ha poi osservato come il contratto per cui è causa, avente ad oggetto i servizi di climatizzazione (cfr. doc. 1 attrice), è stato stipulato tra ed il Condominio Parte_1
“Complesso Uffici Mirafiori 2”, in persona dell'amministratore, sostenendo che, per questo, CP_5
[...
sarebbe sprovvista di legittimazione passiva, non essendo appunto parte del contratto, e che dovrebbe rivolgere le proprie domande unicamente nei confronti del Condominio. Parte_1
In verità però, come correttamente osservato in altra pronuncia di questo Tribunale, che ha definito una controversia simile tra le medesime parti (Trib. Torino, sez. III, 4640/2025 DI CAPUA) la stipula del predetto contratto, avvenuta il 26.09.2019, era stata precedentemente autorizzata dall'assemblea dei condomini il 13.06.2019, in seno alla quale si autorizzava l'amministratore a definire i rapporti di dare/avere già in essere con mediante una transazione ricomprendente anche Parte_1
l'affidamento del servizio per un altro quinquennio (cfr. doc. 11 attrice). È dunque vero che, sotto il profilo formale, il contratto in questione vede, come parti del rapporto, la ed il condominio, ma è altresì vero che l'amministratore di condominio possiede Parte_1 la rappresentanza diretta dell'intero Condominio e, quindi, di tutti i condomini, seppur nei limiti e con i poteri conferiti dall'Assemblea e dalla legge. Gli atti che egli compie nell'interesse del Condominio e dei condomini hanno effetti diretti su questi ultimi, nel senso che essi restano vincolati sul piano giuridico da tali atti, purché l'amministratore non ecceda i propri limiti. Inoltre, l'art. 1130, comma 1, n.
1. c.c. prevede, tra i compiti dell'amministratore, l'onere di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea” che, come visto nel caso che qui interessa, con delibera del 13.06.2019 ha autorizzato la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la per i Parte_1 successivi cinque anni. Non risulta che la delibera sia mai stata impugnata ed è dunque vincolante per tutti i condomini, con l'ulteriore conseguenza che il contratto di climatizzazione sottoscritto in esecuzione di tale delibera ha efficacia diretta sugli stessi, i quali sono giuridicamente vincolati dagli accordi presi con detto contratto. A ciò si aggiunga che il contratto prevede, all'art. 2, un'obbligazione solidale di pagamento tra i condomini e gli utenti del complesso per i servizi resi dalla precisando poi all'art. 6 che i proprietari delle unità immobiliari in locazione a Parte_1 terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c. Risulta dunque evidente la possibilità, per di agire direttamente contro Parte_1 CP_5 per il pagamento del corrispettivo del servizio erogato. Anche questa eccezione deve pertanto essere rigettata.
5 6) Nelle more del giudizio la parte attrice ha poi rinunciato interamente alle proprie pretese nei confronti di e - avendo definito in via stragiudiziale le rispettive CP_3 Controparte_4 vertenze rispetto ai lotti a queste riferibili - e ridotto quelle nei confronti della avendo CP_5
provveduto al pagamento delle quote di spettanza rispetto ai lotti 11 e 11A con conseguente CP_3 sgravio per - quale proprietaria obbligata in solido con - delle medesime CP_5 CP_3 obbligazioni (cfr. conclusioni attrice “la domanda viene limitata alle somme dovute da CP_1 relativamente ai Lotti 7, 7A, 8, 9 e 10, nulla rivendicandosi nei confronti di e Controparte_3
, avendo definito con la prima la posizione debitoria della stessa”). Controparte_4
In particolare, parte attrice afferma come rispetto ai Lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 di proprietà di CP_5 sia stato nel frattempo accertato che gli stessi, a partire dalla stagione 2021/22 non fossero più occupati da . Pertanto, rispetto ai predetti lotti, la domanda di pagamento del corrispettivo CP_3 per la stagione 2021/22 viene ora formulata esclusivamente nei confronti della proprietaria CP_5
[...
per un totale dovuto di €26.605,80. Rispetto alle domande di parte attrice come da ultimo riformulate, parte convenuta ha eccepito che avendo definito la propria situazione debitoria nei confronti di con CP_3 Parte_1 conseguente estinzione dell'obbligazione principale dedotta in giudizio, sia conseguentemente venuto meno anche l'asserito obbligo in solido della nulla potendo più pretendere la CP_5 nei propri confronti. Inoltre, parte convenuta eccepisce la novità delle domande Parte_1 come riformulate e quindi la loro inammissibilità. Le suddette eccezioni non possono essere accolte. Nei propri atti, la parte attrice ha dato atto di aver definito la situazione debitoria di , CP_3 limitatamente ai soli immobili da essa effettivamente occupati durante la stagione 2021/2022, segnatamente i lotti 12, 13 e 14 di proprietà di ed i soli lotti 11 e 11A di Controparte_4 proprietà di Pertanto, è soltanto rispetto ai debiti relativi ai predetti lotti che l'obbligazione CP_5 di pagamento dei corrispettivi per i servizi di condizionamento può ritenersi estinta, e non anche per i residui lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 di proprietà di per i quali nulla è stato previsto nell'accordo CP_5 con e per i quali domanda ora alla sola il pagamento di quanto CP_3 Parte_1 CP_5 ancora dovuto. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, le conclusioni rassegnate dall'attrice non comportano alcuna novità rispetto alle domande originarie di parte attrice. La domanda è stata infatti meramente riformulata nei confronti della convenuta, non più quale obbligata in solido ma come obbligata in via esclusiva/principale, essendo stata accertata e non contestata la mancata occupazione di di parte degli immobili di proprietà della convenuta nella stagione 2021/2022. Tuttavia, CP_3 non può ritenersi che tale circostanza costituisca mutamento della causa petendi, in quanto la stessa è sempre da individuarsi nel rapporto obbligatorio originante dal contratto di servizi di condizionamento che, per quanto già visto, da vita a responsabilità anche nei confronti dei proprietari degli immobili facenti parte del condominio sottoscrittore. Lo stesso dicasi per il petitum che, in ragione della emendata domanda, ha subito una mera riduzione, dagli originari € 37.378,85 agli attuali
€26.605,80.
7) Chiarito questo, le domande sono fondate e meritevoli di accoglimento. ha stipulato con il Condominio “Complesso Uffici Mirafiori 2” un contratto per la Parte_1 gestione della climatizzazione valido, tra l'altro, per la stagione 2021/22 (cfr. doc. 1 attrice). Circostanza pacifica e non contestata è che di tale condominio fanno parte gli immobili della CP_5
88 di cui ai lotti 7, 7A, 8, 9 e 10, in seguito rinumerati in lotti 8, 9, 10, 646, 647 (doc. 2 e 2a attrice;
doc. 3 convenuta). Allo stesso modo, non contestati sono i conteggi prodotti da parte attrice al doc. 8
6 in riferimento ai corrispettivi ad essa spettanti per la climatizzazione dei suddetti lotti, calcolati secondo le tariffe annualmente comunicate al condominio (doc. 14 attrice). Il contratto di climatizzazione prevede, come già visto, che le obbligazioni per i servizi resi siano a carico in via solidale tra i condomini e gli utenti, e che i proprietari delle unità immobiliari in locazione a terzi si impegnino in via solidale con i rispettivi conduttori ad adempiere alle obbligazioni, con facoltà per DOMOSERVICE di fatturare al condominio o ai singoli utenti (artt. 2, 3 e 6 del contratto). provvedeva quindi a fatturare gli importi per i servizi resi ai suddetti lotti alla Parte_1 società conduttrice , unitamente a tutti quelli dalla stessa dovuti per gli altri immobili da CP_3 essa occupati (cfr. docc. da 7a a 7h attrice). Nulla veniva corrisposto a per i servizi resi durante la stagione 2021/22, nonostante Parte_1 sollecito inviato in data 11.03.2022 (doc. 9 attrice) Come detto, nelle more del giudizio la parte attrice ha poi rinunciato interamente alle proprie pretese nei confronti di e (altra proprietaria di immobili locati a CP_3 Controparte_4
) - avendo definito in via stragiudiziale le rispettive vertenze rispetto agli altri lotti a queste CP_3 riferibili. Contestualmente la parte attrice ha però appreso che i lotti 7, 7A, 8, 9 e 10 nella stagione 2021/22 non erano più occupati come in precedenza da . Difatti non CP_3 Parte_1 aveva ricevuto alcuna comunicazione di variazioni di occupazione in tal senso né da né CP_5 dal condominio. Tali circostanze non sono peraltro state contestate in giudizio. Le contestazioni di parte convenuta si sono di fatto limitate ad affermare che parte attrice non avrebbe provato l'effettiva erogazione dei servizi di cui domanda il corrispettivo;
e che gli importi pretesi dalla non sarebbero dovuti in quanto i predetti lotti, nella stagione 2021/2022, non Parte_1 erano occupati e quindi non hanno usufruito dei servizi di climatizzazione, essendo anche privi di ventilconvettori perché in via di ristrutturazione. Secondo 88 inoltre parte attrice non avrebbe CP_5 ottemperato alle richieste di sopralluogo al fine di appurare quali immobili fossero effettivamente occupati (cfr. docc.
4-6 convenuta). Infine, parte convenuta ha anche rilevato come parte attrice si sarebbe già soddisfatta degli importi dovuti, per i quali ha emesso nuove fatture nei confronti di grazie ad altra procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Napoli (cfr. memoria CP_5 di replica convenuta). Tali contestazioni non sono condivisibili. Parte attrice ha infatti prodotto il contratto per i servizi di climatizzazione stipulato con il condominio del quale fanno parte gli immobili di parte convenuta (cfr. doc. 1 attrice) e nel quale è prevista la cifra forfettaria da corrispondere in solido (€175.736,84 oltre iva); ha prodotto le fatture relative al servizio reso (cfr. docc. da 7a a 7h attrice), seppur emesse nei confronti della presunta conduttrice , CP_3 con il dettaglio dei locali interessati dal servizio, dei metri cubi di gas consumati ed il costo applicato, ed ha inviato successivo sollecito di pagamento anche alla (doc. 9 attrice). CP_5
Il contratto per cui è causa, prevede inoltre che “Per i locali sfitti o non occupati durante l'intera stagione e per locali speciali, l'Impresa potra' applicare le riduzioni nella misura e nei modi previsti dal regolamento di Condominio, o in carenza dalla “Raccolta Provinciale degli Usi e Consuetudini” edita dalla C.C.I.A.A. di Torino, sempre che vengano legittimamente richieste all'Assemblea degli utenti prima della stipulazione del presente contratto;
le eventuali riduzioni accordate comporteranno automaticamente una variazione del prezzo al mc.”. Parte convenuta non ha tuttavia dimostrato di aver richiesto ed ottenuto dal Condominio tale riduzione o esonero, per cui nulla rileva che gli immobili di sua proprietà non fossero occupati durante la stagione 2021/22 né che non abbia dato seguito alle richieste di accertamento formulate da 88. Per Parte_1 CP_5 la stessa ragione, sono state ritenute irrilevanti, e non ammesse, le prove orali dedotte dalla stessa
7 parte, tutte dirette a dimostrare che le unità immobiliari in esame, nell'annualità in esame, fossero vuote e non avessero un impianto di termoventilazione. Infine, rispetto alle contestazioni effettuate dalla convenuta in memoria di replica, è sufficiente rilevare che nessuna prova dell'avvenuto soddisfo mediante altra procedura esecutiva è stata fornita. Inoltre, le fatture da ultimo prodotte differiscono dalle precedenti in quanto emesse, questa volta, nei confronti di e non già di , ma hanno ad oggetto il medesimo credito dedotto nel CP_5 CP_3 presente giudizio e per il quale la debitrice non ha offerto alcuna prova del pagamento.
8) Parte convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere alla CP_5 Parte_1
l'importo di €26.605,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 dal 11.3.2022 (data della prima costituzione in mora di che emerge dagli atti) fino al saldo, non potendosi invero far decorre gli stessi CP_5 dall'emissione delle fatture originarie, che non sono state emesse nei confronti della convenuta ma di . CP_5 CP_3
Non potrà inoltre aversi condanna di parte convenuta al pagamento delle spese CP_5 stragiudiziali, richieste nella misura di euro 750,00 oltre accessori, ma per le quali non è stato provato alcun esborso.
9) La domanda di manleva presentata in via subordinata da verso CP_5 Controparte_3 non può essere accolta, essendo pacifico, perché ammesso dalla prima sin dalla memoria di costituzione, che la seconda, dopo il 2019, non ha più occupato gli immobili a cui si riferiscono i crediti di Parte_1
10) Le spese del presente giudizio devono essere regolate solo tra attrice e convenuta
Parte_1
In ragione delle risultanze di causa, vengono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento (da €26.001 a €52.000), con esclusione della fase di trattazione per cui vengono applicati i parametri minimi tenuto conto della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, condanna al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di €26.605,80 oltre interessi ex d.lgs. Parte_1
231/01 dal 11.3.2022 fino al saldo. RESPINGE la domanda di manleva presentata da nei confronti di CP_1 CP_3
[...]
CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000, oltre esborsi, Iva, cpa e Parte_1 rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Torino, 17.12.2025 Il Giudice Stefano Demontis
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