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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ROSA Parte_1 C.F._1
PINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABELLINI CP_1 C.F._2
PIERO RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il 24.10.1992 a CP_1
Modica, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Modica, al n. 179, P. II S. A, dell'anno 1992, da cui è nato il figlio (1993), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, deducendo quanto segue: che i coniugi si erano separati giusta sentenza n.
68/2020 di Questo Tribunale;
di essere impedita nello svolgimento di qualunque attività lavorativa, a cagione di patologie alla schiena e alla tiroide;
di essere priva di redditi e di avere percepito solo il reddito di cittadinanza;
che il ricorrente è impiegato presso un'azienda di trasporti, con redditi di circa € 1.500,00 mensili.
La ricorrente ha dunque domandato porsi a carico del resistente un assegno divorzile di €
250,00 mensili, oltre alla restituzione di beni mobili (cucina) asseritamente di sua proprietà, ancora in possesso del marito.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, avversando per il resto le deduzioni di controparte e precisando che già in sede di separazione nulla era stato riconosciuto dal Tribunale a titolo di mantenimento della moglie, che peraltro avrebbe una stabile relazione more uxorio;
che è dotata di capacità lavorativa e ha svolto attività Pt_1
come badante;
di percepire redditi per circa € 1.000,00/1.200,00
All'udienza del 9.6.2022, il Presidente del Tribunale ha disposto che versasse CP_1
a l'importo mensile di € 150,00, successivamente revocato dalla Corte d'Appello di Pt_1
Catania, con decreto del 30.3.2023.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
§§§
Sulla domanda di divorzio
In ragione delle rispettive deduzioni in ordine all'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, ricorrono senz'altro le condizioni fissate dagli artt.
2 e 3 n. 2 lett. b) della L.1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della pagina 2 di 6 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sull'assegno divorzile in favore di Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando il proprio cagionevole stato di salute (ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, e da Ipotiroidismo in Gozzo micronodulare e Tiroide id Hashimoto in terapia ormonale sostitutiva;
ipotiroidismo sublcinico primitivo in trattamento ormonale sostitutivo (Gozzo micronodulare); a livello L3-
L4 il disco intersomatico appare di spessore ridotto e disidratato;
sono presenti alterazioni degenerative delle limitanti disco-somatiche…si osserva una protrusione discale ad ampio raggio, che impronta la superficie ventrale del sacco durale e si impegna in entrambi i forami di coniugazione…a livello L4-L5 il disco intersomatico appare disidratato e determina una protrusione discale focale in sede postero-laterale sinistra…a livello L5_s1 il disco intersomatico appare disidratato e protrude in sede postero-laterale sinistra).
Dal canto proprio, il ricorrente, che svolge l'attività di corriere, con uno stipendio di circa 1.200,00 euro mensili (la ricorrente ha all'uopo dedotto la percezione di uno stipendio più elevato, di circa € 1.500,00 mensili, ma non ha richiesto di provare tale circostanza), ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa e il fatto che ella abbia intrapreso una relazione more uxorio.
Ritiene sul punto il Collegio che nel caso di specie è anzitutto rimasta indimostrata, in quanto contestata dalla ricorrente e in alcun modo provata dalla controparte, la circostanza secondo la quale intratterrebbe una stabile relazione more uxorio, ciò dunque non Pt_1 potendo incidere sulla valutazione di spettanza dell'assegno divorzile.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, la ricorrente ha chiesto di stabilire in suo favore un assegno divorzile di €. 250,00 al mese, in considerazione delle difficoltà economiche in cui si sarebbe venuta a trovare a causa delle patologie che l'hanno resa inabile a lavorare.
Alla luce degli invalsi principi giurisprudenziali in materia, che attribuiscono all'assegno divorzile funzione assistenziale nonché compensativa e perequativa, tale assegno viene oggi pagina 3 di 6 riconosciuto quando il coniuge provi di non avere mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, che costituiscono i presupposti cui attenersi per il riconoscimento e la quantificazione del contributo al mantenimento (“l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cassazione civile, sez. I, 20/04/2023, n. 10614).
L'assegno divorzile è finalizzato, infatti, non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140).
Il giudizio dovrà essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente e, ricorrendone i presupposti, esso va attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente, tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate, degli accordi endomatrimoniali e del contributo alla vita familiare oltre che dell'affermazione nell'ambito lavorativo dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, al di là della valutazione di rilevanza della documentazione medica prodotta, ai fini dell'apprezzamento della compromissione della capacità lavorativa della ricorrente (non emergendo, in effetti, dagli atti che le - comuni - patologie da cui è affetta pagina 4 di 6 pregiudichino totalmente la sua capacità lavorativa), è pressoché incontestato che la cinquantaquattrenne non sia dotata di particolari competenze professionali, Parte_1 avendo al più svolto attività di assistenza domestica.
Quanto al percepito reddito di cittadinanza, la suddetta misura a sostegno del reddito non può, di per sé sola, escludere il diritto all'assegno divorzile, trattandosi di istituto (oramai non più in vigore) finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, che si caratterizzava come una situazione di passaggio per il soggetto che ne beneficiava, il quale poi avrebbe dovuto reperire un lavoro in grado di modificare in maniera più sostanziale la sua situazione reddituale.
Dall'istruttoria documentale è dunque emersa la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, in favore del resistente, il quale è lavoratore dipendente, con redditi di circa € 1.200,00 mensili e, differenza di , non sostiene oneri di locazione (non potendo Pt_1 più rilevare in questa sede gli oneri di mantenimento del figlio delle parti, , oramai Per_1
trentaduenne e rispetto al quale non è stato dedotto il perseguimento di obiettivi scolastici o professionali meritevoli di tutela).
In considerazione dell'oggettiva esiguità dei redditi della ricorrente, della disparità dei redditi tra le parti, dello stato di disoccupazione (per dedotti motivi di salute) e dell'incertezza in ordine alla perdurante percezione di misure di sostegno del reddito in suo favore, ma, d'altro canto, del fatto che è improbabile che abbia vissuto sino ad ora solo con tali esigue Pt_1
sostanze, dovendosi dunque ipotizzare che, pur a fronte delle dedotte patologie, ella non sia del tutto impossibilitata a esercitare una qualche forma di attività lavorativa, anche in misura ridotta rispetto al passato, il Tribunale ritiene di dover fissare in € 150,00 mensili l'assegno divorzile in favore della resistente, al fine di garantirle adeguato sostentamento e un'esistenza dignitosa, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle ulteriori domande.
Ogni ulteriore domanda (ivi inclusa quella di consegna dei mobili della cucina) deve ritenersi inammissibile in questa sede, in quanto soggetta a rito diverso da quello per cui si procede, non sussistendo connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
Sulle spese. pagina 5 di 6 Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali (anche della fase di reclamo innanzi alla Corte di Appello), in considerazione della natura e degli esiti della controversia (accoglimento del reclamo, accoglimento della domanda di assegno divorzile), si ritengono sussistenti motivi di integrale compensazione delle stesse tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
377/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Modica, il
24.10.1992, tra e con atto trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 179;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) ogni altra domanda assorbita e rigettata;
4) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ROSA Parte_1 C.F._1
PINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABELLINI CP_1 C.F._2
PIERO RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il 24.10.1992 a CP_1
Modica, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Modica, al n. 179, P. II S. A, dell'anno 1992, da cui è nato il figlio (1993), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, deducendo quanto segue: che i coniugi si erano separati giusta sentenza n.
68/2020 di Questo Tribunale;
di essere impedita nello svolgimento di qualunque attività lavorativa, a cagione di patologie alla schiena e alla tiroide;
di essere priva di redditi e di avere percepito solo il reddito di cittadinanza;
che il ricorrente è impiegato presso un'azienda di trasporti, con redditi di circa € 1.500,00 mensili.
La ricorrente ha dunque domandato porsi a carico del resistente un assegno divorzile di €
250,00 mensili, oltre alla restituzione di beni mobili (cucina) asseritamente di sua proprietà, ancora in possesso del marito.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, avversando per il resto le deduzioni di controparte e precisando che già in sede di separazione nulla era stato riconosciuto dal Tribunale a titolo di mantenimento della moglie, che peraltro avrebbe una stabile relazione more uxorio;
che è dotata di capacità lavorativa e ha svolto attività Pt_1
come badante;
di percepire redditi per circa € 1.000,00/1.200,00
All'udienza del 9.6.2022, il Presidente del Tribunale ha disposto che versasse CP_1
a l'importo mensile di € 150,00, successivamente revocato dalla Corte d'Appello di Pt_1
Catania, con decreto del 30.3.2023.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
§§§
Sulla domanda di divorzio
In ragione delle rispettive deduzioni in ordine all'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, ricorrono senz'altro le condizioni fissate dagli artt.
2 e 3 n. 2 lett. b) della L.1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della pagina 2 di 6 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sull'assegno divorzile in favore di Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando il proprio cagionevole stato di salute (ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, e da Ipotiroidismo in Gozzo micronodulare e Tiroide id Hashimoto in terapia ormonale sostitutiva;
ipotiroidismo sublcinico primitivo in trattamento ormonale sostitutivo (Gozzo micronodulare); a livello L3-
L4 il disco intersomatico appare di spessore ridotto e disidratato;
sono presenti alterazioni degenerative delle limitanti disco-somatiche…si osserva una protrusione discale ad ampio raggio, che impronta la superficie ventrale del sacco durale e si impegna in entrambi i forami di coniugazione…a livello L4-L5 il disco intersomatico appare disidratato e determina una protrusione discale focale in sede postero-laterale sinistra…a livello L5_s1 il disco intersomatico appare disidratato e protrude in sede postero-laterale sinistra).
Dal canto proprio, il ricorrente, che svolge l'attività di corriere, con uno stipendio di circa 1.200,00 euro mensili (la ricorrente ha all'uopo dedotto la percezione di uno stipendio più elevato, di circa € 1.500,00 mensili, ma non ha richiesto di provare tale circostanza), ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa e il fatto che ella abbia intrapreso una relazione more uxorio.
Ritiene sul punto il Collegio che nel caso di specie è anzitutto rimasta indimostrata, in quanto contestata dalla ricorrente e in alcun modo provata dalla controparte, la circostanza secondo la quale intratterrebbe una stabile relazione more uxorio, ciò dunque non Pt_1 potendo incidere sulla valutazione di spettanza dell'assegno divorzile.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, la ricorrente ha chiesto di stabilire in suo favore un assegno divorzile di €. 250,00 al mese, in considerazione delle difficoltà economiche in cui si sarebbe venuta a trovare a causa delle patologie che l'hanno resa inabile a lavorare.
Alla luce degli invalsi principi giurisprudenziali in materia, che attribuiscono all'assegno divorzile funzione assistenziale nonché compensativa e perequativa, tale assegno viene oggi pagina 3 di 6 riconosciuto quando il coniuge provi di non avere mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, che costituiscono i presupposti cui attenersi per il riconoscimento e la quantificazione del contributo al mantenimento (“l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cassazione civile, sez. I, 20/04/2023, n. 10614).
L'assegno divorzile è finalizzato, infatti, non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140).
Il giudizio dovrà essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente e, ricorrendone i presupposti, esso va attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente, tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate, degli accordi endomatrimoniali e del contributo alla vita familiare oltre che dell'affermazione nell'ambito lavorativo dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, al di là della valutazione di rilevanza della documentazione medica prodotta, ai fini dell'apprezzamento della compromissione della capacità lavorativa della ricorrente (non emergendo, in effetti, dagli atti che le - comuni - patologie da cui è affetta pagina 4 di 6 pregiudichino totalmente la sua capacità lavorativa), è pressoché incontestato che la cinquantaquattrenne non sia dotata di particolari competenze professionali, Parte_1 avendo al più svolto attività di assistenza domestica.
Quanto al percepito reddito di cittadinanza, la suddetta misura a sostegno del reddito non può, di per sé sola, escludere il diritto all'assegno divorzile, trattandosi di istituto (oramai non più in vigore) finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, che si caratterizzava come una situazione di passaggio per il soggetto che ne beneficiava, il quale poi avrebbe dovuto reperire un lavoro in grado di modificare in maniera più sostanziale la sua situazione reddituale.
Dall'istruttoria documentale è dunque emersa la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, in favore del resistente, il quale è lavoratore dipendente, con redditi di circa € 1.200,00 mensili e, differenza di , non sostiene oneri di locazione (non potendo Pt_1 più rilevare in questa sede gli oneri di mantenimento del figlio delle parti, , oramai Per_1
trentaduenne e rispetto al quale non è stato dedotto il perseguimento di obiettivi scolastici o professionali meritevoli di tutela).
In considerazione dell'oggettiva esiguità dei redditi della ricorrente, della disparità dei redditi tra le parti, dello stato di disoccupazione (per dedotti motivi di salute) e dell'incertezza in ordine alla perdurante percezione di misure di sostegno del reddito in suo favore, ma, d'altro canto, del fatto che è improbabile che abbia vissuto sino ad ora solo con tali esigue Pt_1
sostanze, dovendosi dunque ipotizzare che, pur a fronte delle dedotte patologie, ella non sia del tutto impossibilitata a esercitare una qualche forma di attività lavorativa, anche in misura ridotta rispetto al passato, il Tribunale ritiene di dover fissare in € 150,00 mensili l'assegno divorzile in favore della resistente, al fine di garantirle adeguato sostentamento e un'esistenza dignitosa, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle ulteriori domande.
Ogni ulteriore domanda (ivi inclusa quella di consegna dei mobili della cucina) deve ritenersi inammissibile in questa sede, in quanto soggetta a rito diverso da quello per cui si procede, non sussistendo connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
Sulle spese. pagina 5 di 6 Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali (anche della fase di reclamo innanzi alla Corte di Appello), in considerazione della natura e degli esiti della controversia (accoglimento del reclamo, accoglimento della domanda di assegno divorzile), si ritengono sussistenti motivi di integrale compensazione delle stesse tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
377/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Modica, il
24.10.1992, tra e con atto trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 179;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) ogni altra domanda assorbita e rigettata;
4) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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