Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14242 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell‘Arma dei Carabinieri – Ufficio Operazioni, notificato in data 10.10.2025, recante diniego all’istanza di accesso agli atti del 26.09.2025, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. UC ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in congedo -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento del 10/10/2025 di diniego alla istanza di accesso agli atti del 26/09/2025 e l’accertamento del diritto ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta, anche parzialmente e con oscuramento dei dati sensibili.
Il ricorrente ha rappresentato, invero, che in data 26/09/2025 aveva presentato istanza di accesso documentale al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per ottenere copia della documentazione relativa al mantenimento del regime detentivo ex art. 41-bis della legge n. 354/1975 nei confronti dei detenuti “-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-, per il periodo 2015–2024 ”; detta documentazione, infatti, era ritenuta essenziale al fine di “comprovare la perdurante pericolosità dei soggetti summenzionati, nonché per giustificare le misure di protezione personale richieste e per esercitare efficacemente il diritto di difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS-”.
L’Amministrazione, tuttavia, negava l’ostensione della documentazione richiesta sulla base di motivazioni ritenute apparenti e senza una concreta valutazione degli interessi coinvolti.
1.1 Nel dettaglio, il diniego dell’Amministrazione viene ritenuto illegittimo per le seguenti ragioni:
i) il diniego si fonda su un richiamo generico a disposizioni normative, senza illustrare nel concreto le ragioni ostative all’accesso né la sussistenza di un effettivo pregiudizio alla riservatezza. È dunque configurabile un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
ii) il diritto di accesso difensivo, fondato sull’art. 24 della Costituzione, deve prevalere rispetto all’interesse alla riservatezza dei soggetti coinvolti, in presenza, così come avviene nel caso di specie, di un interesse giuridicamente rilevante, attuale e concreto connesso all’esercizio del diritto di difesa;
iii) l’Amministrazione ha escluso in radice l’accesso, senza considerare l‘applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 352/1992, che impone la valutazione della possibilità di accesso parziale, mediante oscuramento di eventuali dati sensibili.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.1 Da un punto di vista di fatto, l’Amministrazione ha rappresentato che con istanza di accesso agli atti del 18/06/2025 (pervenuta all’Ufficio Criminalità Organizzata Eversione e Terrorismo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale unità organizzativa competente in data 21/06/2025) il ricorrente aveva chiesto di acquisire - previa eventuale desecretazione, ove necessario - copia degli atti che hanno comportato il mantenimento, dal 2015 al 2024, del regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis nei confronti dei detenuti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-, precisando che tale documentazione era necessaria per esercitare i suoi diritti di persona offesa nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.
A tale istanza, l’Ufficio forniva riscontro con provvedimento del 07/07/2025 con cui denegava la consegna della documentazione richiesta e ciò in quanto la stessa doveva ritersi esclusa dal diritto all’accesso in base al combinato disposto dell’art. 24, comma 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 1049, comma 1, lett. c), del T.U.O.M.
Con ulteriore istanza di accesso agli atti del 08/07/2025, il ricorrente chiedeva di conoscere gli estremi di protocollo dei documenti per i quali era stato negato l’accesso al fine di “poterli enunciare in sede di ricorso al Tar e agli organi competenti per poterne chiedere la eventuale desecretazione”; l’Amministrazione riscontrava tale istanza in data 16/07/2025, facendo presente che la richiesta non poteva essere accolta “in quanto non riferita ad atti di cui all'art. 22, Legge 241/1990, ma a parti di essi, peraltro oggetto di specifico diniego”.
Il ricorrente, infine, in data 26/09/2025, presentava una nuova istanza di accesso agli atti, chiedendo nuovamente la documentazione già richiesta in data 18/06/2025; veniva pertanto adottato il diniego gravato, basato su motivazioni identiche a quelle contenute nel diniego del 07/07/2025.
2.2 Da un punto di vista di diritto, l’Amministrazione ha, in via preliminare, eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del diniego dal momento che l’atto impugnato è meramente riproduttivo del precedente diniego del 07/07/2025; sempre in via preliminare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.
Nel merito, sono state confermate le ragioni giustificative del diniego già rappresentate in sede provvedimentale; invero, i documenti richiesti sarebbero in radice sottratti al diritto all’accesso e, inoltre, l’istanza attorea sarebbe troppo generica, non essendo state sufficientemente spiegate e documentate le esigenze connesse all’asserito esercizio del diritto di difesa, cui l’accesso sarebbe strumentale.
3. Con memorie di replica del 08/01/2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
4. Alla camera di consiglio del 21/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, il che esime questo Collegio dallo scrutinare le eccezioni di rito formulate dall’Avvocatura in sede di memorie.
6. Il Collegio rileva, innanzitutto, che il provvedimento di diniego impugnato è nel suo contenuto identico al precedente atto di diniego del 07/07/2025; in entrambi gli atti, infatti, è testualmente affermato che l’istanza attorea non può trovare accoglimento “in quanto la documentazione richiesta rientra tra quella per la quale il diritto all’accesso è escluso ex art. 24, co. 2, della Legge n. 241/1990, in relazione a quanto disposto dall’art. 1049, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 90/2010”.
Né è fondata la tesi prospettata dal ricorrente in sede di memorie di replica secondo la quale con il provvedimento gravato l’Amministrazione avrebbe riaperto l’istruttoria ed effettuato una nuova valutazione, con ciò producendo una nuova lesione degli interessi attorei; infatti, la tesi del ricorrente secondo la quale l’istanza del 18/06/2025 differirebbe da quella avanzata in data 26/09/2025 perché nella seconda sarebbe stato ampliato e puntualizzato l’oggetto dell’accesso non è seriamente sostenibile. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, già nella istanza del 18/06/2025 il ricorrente aveva prospettato la possibilità di procedere alla desecretazione della documentazione e aveva collegato l’istanza all’esistenza del procedimento penale nel quale egli rivestiva la qualità di persona offesa; inoltre, ciò che più conta e che è dirimente è che in entrambe le istanze il ricorrente chiedeva la medesima documentazione e che, come detto, il rigetto dell’Amministrazione è fondato sulle medesime ragioni.
Deve, pertanto, convenirsi con le difese dell’Avvocatura nel ritenere che l’atto impugnato è meramente riproduttivo del precedente diniego del 18/06/2025, con conseguente infondatezza della domanda avanzata con il presente ricorso; è noto, infatti, che il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. contempla un termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, e che una volta scaduto detto termine la domanda di accertamento del diritto all’accesso non può trovare accoglimento.
7. In secondo luogo, il Collegio ritiene che le motivazioni poste a fondamento del diniego siano condivisibili, con conseguente legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
L’art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, infatti, prevede che “ Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1” e l’art. 1049, comma 1, lett. c), del T.U.O.M. stabilisce che “I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: […] c) informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive”.
La documentazione richiesta, come detto, riguarda il mantenimento del regime detentivo di cui all’art. 41-bis della legge n. 354/1975 per il periodo 2015-2024 nei confronti di alcuni detenuti che sono stati riconosciuti essere appartenenti all’organizzazione criminale denominata “Cosa nostra” e, pertanto, non pare esservi alcun dubbio sul fatto che la documentazione che li riguarda rientra nella previsione regolamentare citata che li sottrae al diritto all’accesso.
7.1 Ciò premesso, il Collegio, relativamente alla problematica della dedotta prevalenza del diritto all’accesso difensivo rispetto all’interesse alla riservatezza dei soggetti coinvolti, evidenzia innanzitutto che l’istituto dell’accesso difensivo, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è retto da una logica difensiva “ costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 19 del 25 settembre 2020). Inoltre, secondo un rigoroso indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5290 del 13 luglio 2021), l’interesse ostensivo dell’istante diviene prevalente solo ove tale soggetto dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi, il cui apprezzamento deve essere svolto in concreto alla luce delle “ deduzioni difensive potenzialmente esplicabili ” da parte del soggetto che ha richiesto l’accesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 369 del 20 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2472 del 14 maggio 2014).
7.2 Orbene, ad avviso del Collegio, ferma restando l’operatività del richiamato limite normativo, di carattere oggettivo, alla accessibilità della documentazione richiesta, nel caso di specie, da un lato, non si ravvisa la sussistenza di un nesso di stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che il ricorrente intende tutelare e, dall’altro lato, un siffatto nesso eziologico non è stato debitamente dimostrato dal ricorrente né in sede di istanza né in sede giurisdizionale.
8. In definitiva, per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese di lite, tuttavia, possono trovare integrale compensazione, in ragione della delicatezza della questione controversa e della particolare natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
UC ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ME | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.