Art. 111-sexies.
((Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.))
((Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.))
Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile Artt.1-99 - Artt.100-256 Art. 100. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101-bis. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo. Art. 101-ter. Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua …
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