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27 febbraio 2011
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6 luglio 2023
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2 marzo 2024
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Art. 14. (Disciplina di riconoscimento dei crediti) 1. All' articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ((...)) , ((di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione)) , sono definite le modalita' attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.
(( 3. Con il decreto di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 , sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022 . ))
2. Con decreto del Ministro, adottato ((...)) , ((di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione)) , sono definite le modalita' attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.
(( 3. Con il decreto di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 , sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022 . ))
Commentari • 2
- 1. CFU riconosciuti: nuove disposizioni e opportunitàManola Cascella · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2025 · 1
Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), il 4 luglio 2024, ha emanato il Decreto Ministeriale (DM) n. 931 “Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) extracurriculari – Attuazione art. 18 DL PNRR quater”. Il nuovo DM, come altri nell'ultimo periodo, è stato pubblicato per assolvere alle disposizioni urgenti relative all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare per l'articolo 18 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca”, che ha disposto la modifica dell'articolo 14 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di …
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Giurisprudenza • 40
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/12/2019, n. 8898Provvedimento: […] 5. Avverso la sentenza di primo grado, l'Università e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) hanno proposto impugnazione, sulla base di un unico articolato motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della legge 19 maggio 1971, n. 403, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 14 legge n. 240/2010 e del D.M. 27 luglio 2000.Leggi di più...
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