Art. 2.
Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:
1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°;
2° a meta' per gli atti indicati nel numero 4°;
3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°;
4° ad un quarto per tutti gli altri atti.
Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - MUTI - TERUZZI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI -
HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI.
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 97. - MANCINI
Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:
1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°;
2° a meta' per gli atti indicati nel numero 4°;
3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°;
4° ad un quarto per tutti gli altri atti.
Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - MUTI - TERUZZI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI -
HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI.
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 97. - MANCINI