Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Nel determinare la pena da eseguirsi, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., le pene eventualmente coperte da condono vanno scorporate prima di applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3892
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 21533/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LU, N. IL 28/10/1950;
avverso ORDINANZA del 05/03/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5/3/07 la Corte di appello di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente con cui BO UI si era doluto che sulle pene comprese nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti il 4/3/05 dal locale Procuratore generale della Repubblica, ammontanti a 43 anni e 2 mesi di reclusione, l'indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n.241, fosse stato applicato prima e non dopo la riduzione prevista dall'art. 78 c.p.. Contro tale pronuncia il difensore dell'interessato ha ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale deduce violazione di legge.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La questione riproposta con i motivi di gravame è già stata risolta da questa Sezione in senso contrario a quanto si sostiene nel ricorso con la sentenza 18/6/04, Pernasetti, rv. 229.799 e con la sentenza 21/3/06, P.M. in proc. BO, rv. 233.870 (riguardante la stessa questione sollevata dal P.M. in altro procedimento di esecuzione nei confronti dell'attuale ricorrente) nelle quali si è affermato il principio che, nel determinare la pena da eseguirsi ai sensi dell'art. 663 c.p.p., le pene eventualmente coperte da condono vanno scorporate prima di applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all'art. 78 c.p.. Tale principio il Collegio pienamente condivide, in quanto detto criterio si pone come temperamento legale delle sole pene da eseguirsi effettivamente e, se si accedesse alla soluzione propugnata nel ricorso, su quelle coperte da condono si verrebbe ad operare un doppio abbattimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008