Art. 4.
Le esenzioni di cui all'art. 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.
Le esenzioni di cui all'art. 3 verranno concesse a condizione di reciprocita' a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Giappone.