TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9369 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
26.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35300/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Francescangeli per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del requisito sanitario richiesto ai fini della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave sin dalla domanda del
27.7.2022, ovvero da data successiva, con conseguente condanna dell' ad erogare CP_1
le prestazioni dovute e con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini della indennità
di accompagnamento e dell'handicap grave.
Parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo l'erroneità della precedente ctu.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, la dott.ssa nominata da questo giudice, ha accertato, con Per_1
adeguata ed esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trova, a tutt'oggi, nelle condizioni richieste e per potere beneficiare delle prestazioni richieste.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte,Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di trovarsi nelle condizioni che giustificano l'esenzione.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 26.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del
26.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35300/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Francescangeli per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del requisito sanitario richiesto ai fini della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave sin dalla domanda del
27.7.2022, ovvero da data successiva, con conseguente condanna dell' ad erogare CP_1
le prestazioni dovute e con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto ai fini della indennità
di accompagnamento e dell'handicap grave.
Parte ricorrente ha proposto opposizione sostenendo l'erroneità della precedente ctu.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E anche che il presente ricorso contiene una “specifica contestazione” alle risultanze peritali relative al precedente giudizio.
Ciò premesso, la dott.ssa nominata da questo giudice, ha accertato, con Per_1
adeguata ed esauriente motivazione, priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trova, a tutt'oggi, nelle condizioni richieste e per potere beneficiare delle prestazioni richieste.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte,Cass. n. 22713 del 6.11.2015).
Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di trovarsi nelle condizioni che giustificano l'esenzione.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 26.09.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi