Articolo 1 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 2
Versione
2 maggio 1958
Art. 1.
All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128 , e' riconosciuta la personalita' giuridica pubblica.
L'Associazione ha sede in Roma, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958