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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NN D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa TE AE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO ANNA MARIA,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANTO GIOVANNA
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
1. Accogliere l'appello, con riforma della sentenza impugnata;
2. In via subordinata, disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”
1
Conclusioni per l'appellato:
In via preliminare: Dichiarare l'appello inammissibile per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; In via principale e nel merito: rigettare l'appello in ogni sua parte per infondatezza dello stesso, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1647/2025 pubbl. il 14/04/2025 emessa nell'ambito del procedimento, recante
RG n. 15515/2023 emessa dal Tribunale di Palermo;
condannare parte appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1647/2025 del 14 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, per quel che qui ancora rileva, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Palermo il 26 ottobre 2002; ha rigettato la domanda di assegno divorzile spiegata da;
ha disposto a carico di l'obbligo di Parte_1 Controparte_1 corrispondere in favore di un importo pari a € 350,00 mensili (€ 175,00 per Parte_1
ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (nato il 31 ottobre Per_1
2003) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni e non Persona_2
economicamente autosufficienti e compensato le spese per un terzo, ponendo a carico di i restanti due terzi. Parte_1
2 Il Tribunale, dopo aver rilevato la mancata produzione di documentazione economica da parte di entrambe le parti, ha evidenziato che entrambe le parti avevano allegato il loro stato di disoccupazione e la mancata percezione di redditi e ha, quindi, ritenuto che, non sussistendo alcuna sperequazione reddituale fra le parti, non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Con riferimento al mantenimento dei figli della coppia, il Tribunale ha ritenuto che entrambi non fossero economicamente autosufficienti data la frequenza dell'Università. In particolare, riguardo il Tribunale ha osservato che, nonostante l'incontestato Persona_2 svolgimento di attività nel settore pubblicitario e della moda, non era stata fornita prova che da tali attività ella avesse percepito compensi in grado di renderla economicamente indipendente.
2 3 Con riferimento alla statuizione sulle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese per un terzo, ponendo a carico di i restanti due terzi sulla base Parte_1 dell'esito del giudizio, della sua soccombenza e della sua mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato.
4. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 giugno 2025 e articolato in tre motivi di gravame, con i quali ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato il contributo al mantenimento dei figli della coppia in soli € 350,00 mensili, invece che in € 400,00 (€ 200,00 per figlio;
per non avere riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo pari a € 300,00 mensili e per averla condannata alla rifusione dei due terzi delle spese di lite.
5. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 11 ottobre
2025, si è costituito l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'appello.
7. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da . Controparte_1
Questi ha dedotto che l'appellante si è limitata a riproporre genericamente le medesime argomentazioni già spese in prime cure senza individuare precisamente le parti della sentenza impugnate, di modo che non risultano comprensibili le critiche mosse alla stessa decisione.
Ciò, ha concluso, determina l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui all'art. 342 c.p.c..
9. Giova premettere che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 c.p.c. devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione in appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9400/2025). La
3 violazione dell'art. 342 c.p.c. si verifica quando la parte appellante si limita a riprodurre gli stessi argomenti già proposti in primo grado senza fornire una precisa e motivata critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, impedendo di fatto al giudice di appello di comprendere i presunti errori contenuti nel provvedimento contestato (cfr. Cass. Civ. ord. n.
33274/2024).
10. Nel caso di specie, risulta agevolmente comprensibile che l'appellante, pur senza avere analiticamente indicato i capi della sentenza impugnati, ha inteso criticare la decisione del primo Giudice relativamente alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, al mancato riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore e alla compensazione parziale delle spese con conseguente condanna alla loro rifusione per la restante parte.
L'appello deve dunque ritenersi ammissibile.
11. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni che seguono.
12. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato il contributo al mantenimento di Per_1
e di in € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio) invece che in € Persona_2
400,00 (€ 200,00 per figlio).
Ha infatti dedotto l'appellante che la quantificazione di detto contributo da parte del Tribunale in € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio) non è idonea a soddisfare le esigenze dei figli, entrambi conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti.
Ha ulteriormente evidenziato l'appellante che non ha prodotto la Controparte_1 documentazione economica richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., motivo per il quale si dovrebbe presumere che egli abbia una maggiore capacità contributiva.
13. Appare opportuno premettere che l'assegno di mantenimento del figlio, ancorché maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trova fondamento nel diritto del figlio a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 ter c.c. Lo status di genitore, dunque, fonda il diritto del figlio a ricevere il mantenimento sino al raggiungimento della propria indipendenza economica nei limiti, nel caso di figli maggiorenni, del principio di autoresponsabilità (v. Cass. Civ. ord. n.
26875/2023).
4 In virtù di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il figlio maggiorenne, con rigore crescente all'aumentare della propria età, è tenuto a curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e ad operarsi con pari impegno nella ricerca di un lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
14. Nel caso di specie, se, da un lato, risulta pacifico (non avendo Controparte_1 proposto appello incidentale sul punto) che e convivono con Per_1 Persona_2
la madre e che entrambi, seppur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti poiché frequentano l'università, dall'altro sia sia Parte_1 Controparte_1
hanno allegato di essere disoccupati omettendo la produzione di qualunque documentazione che consenta di valutare la consistenza dei propri redditi.
In particolare, le parti non hanno neppure prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Soltanto l'odierno appellato ha prodotto una certificazione tributaria aggiornata al 21 marzo 2025 e una dichiarazione relativa alla titolarità di diritti reali su beni immobili. Ciò in spregio non soltanto del disposto degli artt. 473-bis.12
e 473-bis.16 c.p.c., ma anche dell'ordine loro impartito con decreto dell'11 giugno 2025.
E tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale omissione non implica la presunzione di una maggiore capacità economica, bensì, come disposto dall'art. 473-bis.18
c.p.c., comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96 c.p.c.
Stante la situazione - incontestata - di disoccupazione dell'appellato, la quale non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli (v. Cass. pen. Sez. VI, 26/06/2017, n. 31495) anche se maggiorenni e non economicamente autosufficienti, risulta corretta la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli in complessivi € 350,00 (175,00 per ciascun figlio), dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana di due ragazzi di 22 e 20 anni frequentanti l'Università.
15. È infondato anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto in proprio favore un assegno divorzile di importo pari a € 300,00 mensili.
5 Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, nel rigettare la domanda di assegno divorzile, non ha tenuto in considerazione il proprio stato di disoccupazione, il decennale apporto familiare e domestico offerto rinunciando allo svolgimento di attività lavorativa, nonché la condanna definitiva riportata da con sentenza n. 48/2022 nell'ambito Controparte_1 del procedimento portante rep. n. 86/2023 R.GIP per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della stessa ex moglie.
16. Giova ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed
6 inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
Presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile è la sussistenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al cui positivo accertamento segue la valutazione sulla riconducibilità causale di tale disparità alle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. ord. n. 3950/2025).
17. Nel caso di specie, premesso che nessuna rilevanza può avere ai fini dell'assegno ex art. 5 L. div. la condanna definitiva di in sede penale, nel giudizio di Controparte_1 primo grado, come anticipato, è emerso - pur senza che le parti avessero prodotto documentazione economica, eccezion fatta per la certificazione tributaria prodotta dall'odierno appellato - che entrambi i coniugi erano disoccupati e privi di sostanze economiche. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che difettasse il presupposto della rilevante sperequazione delle situazioni economiche e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, presupposto invece necessario per procedere alla valutazione relativa alla riconducibilità causale di tale sperequazione alle scelte condivise durante la vita matrimoniale.
Lo stesso deve dirsi anche con riferimento al presente grado di giudizio, nel quale, come già evidenziato, le parti non hanno prodotto documentazione dalla quale evincere la consistenza dei propri redditi, né hanno dedotto o provato fatti sopravvenuti modificativi della situazione già fotografata dal primo Giudice.
18. Pertanto, in assenza del presupposto della rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, la domanda di assegno divorzile, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, deve essere rigettata.
19. È invece fondato il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere compensato le spese di lite nella misura di un terzo, anziché nella loro interezza o, in subordine, almeno per metà.
Ha infatti eccepito l'appellante l'insussistenza sia della ritenuta soccombenza parziale, che del presupposto di cui all'art. 91, c. 1 secondo periodo, atteso che la proposta conciliativa formulata non era stata più favorevole di quanto poi disposto con la sentenza impugnata.
7 20. Corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante con riferimento alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 91, c. 1, c.p.c.
E invero, la proposta conciliativa era stata formulata nei seguenti termini: “assegnazione della casa coniugale a , per continuare ad abitarla insieme ai figli e Parte_1 Persona_2
obbligo a carico di di corrispondere in favore di Per_1 Controparte_1 Parte_1
un assegno di € 325,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed € 125,00 a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non del tutto Persona_2
economicamente indipendente, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019”.
Il Tribunale, invece, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha così statuito sui medesimi punti: “a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo in data 26/10/2002 da , nato a [...] il [...], e da , nata Controparte_1 Parte_1
a Palermo il 12/5/1980, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2002, al n. 112, Parte II, Serie A;
b) conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di , per continuare ad abitarla insieme ai figli e , Parte_1 Per_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
c) conferma a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Parte_1 un assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019; dispone la percezione integrale dell'assegno unico in favore di ”. Parte_1
Emerge agevolmente da quanto sopra riportato che la proposta conciliativa non era più favorevole di quanto poi disposto in sentenza dal primo Giudice, in particolare sotto il profilo del contributo al mantenimento dei figli (€ 325,00 nella proposta conciliativa a fronte di €
350,00 mensili in sentenza).
8 21. Le spese del doppio grado, atteso l'esito complessivo del giudizio, devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 1647/2025, pronunciata dal
Tribunale di Palermo il 14 aprile 2025, compensa integralmente le spese di lite e conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE AE NN D'NT
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