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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IU In Campania - Sede 80014 IU In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5933/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento TARI degli anni 2018-2019-2020-2021 per omessa denuncia ed omesso versamento di € 9.731,00 comprese sanzioni ed interessi, emesso da Municipia S.p.A. Concessionario per l'accertamento e la riscossione del
Comune di IU in Campania. Dedusse di essere operante nel settore della vendita di autoveicoli nuovi ed usati, effettuata con autorizzazione comunale n. 1576 rilasciata il 10/03/1998, riportante una superficie complessiva pari a mq. 122, e contestò l'atto perché non erano indicati i presupposti, ma i solo i dati catastali non conosciuti dalla ricorrente;
pertanto, contestò la mancanza di motivazione dell'atto in quanto insufficiente e lacunosa. La contribuente lamentò inoltre la applicazione della sanzione. Eccepì inoltre il difetto di sottoscrizione, per essere l'atto firmato da un soggetto non legittimato.
Si è costituì Municipia, sostenendo la corretta motivazione dell'atto impugnato con riferimento alla indicazione della superficie tassabile, sostenendo inoltre la corretta quantificazione della sanzione. Municipia precisò infine che l'atto impugnato a pagina 7 in calce menzionava, per il Concessionario Municipia Spa, la firma con riferimento alla sua procura, al soggetto sottoscrittore Dr Nominativo_1.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente motivato l'atto impugnato, ed escludendo gli altri profili di illegittimità lamentati.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado, e deducendo che per altro anno di imposta la Corte tributaria di secondo grado della Campania ha accolto le sue doglianze con riguardo al medesimo tributo e al medesimo immobile.
Si è costituita Municipia, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello non è fondato con riguardo alla contestazione della sottoscrizione dell'atto. Infatti che l'atto tributario impugnato a pagina 7 in calce riporta, per il Concessionario Municipia Spa, la firma con riferimento alla sua procura, al soggetto sottoscrittore Dr Nominativo_1.
Viceversa ogni contestazione proposta in appello in merito alla legittimazione di Municipia e alla vigenza della sua autorizzazione è tardivamente proposta.
3. L'appello è fondato con riferimento alla motivazione dell'atto tributario, specie con riferimento alla superficie tassabile.
La ricorrente, che ha omesso la dichiarazione ai fini TARI, ha sostenuto di occupare una superficie autorizzata di mq. 122 ai fini dell'esercizio della vendita di autoveicoli nuovi ed usati, e di non doversi applicare una superficie diversa e più ampia, cioè 297 mq., desunta dai dati catastali, ai fini del presupposto, in quanto tali dati catastali non sono conosciuti e comunque sono contestati. La contribuente ha sostenuto di essere in possesso di autorizzazione comunale riportante la superficie di 122 mq., della quale l'ente impositore era già a conoscenza quindi.
Il Collegio ritiene che il motivo di appello sia fondato.
L'appellante ha dimostrato che l'attività economica di cui è titolare si svolge su una superficie di mq. 122.
Tale dato risulta sia dalla licenza amministrativa, sia dalla relazione tecnica prodotta dall'appellante.
A fronte di tale prova fornita dall'appellante, resta superato il dato catastale, il quale peraltro non è univoco, riportando un indirizzo non corrispondente a quello risultante dalla licenza amministrativa e dalla iscrizione nella camera di commercio.
Tale soluzione è coerente con quanto già deciso da questa Corte (sent. n. 4804/19/2025) con riferimento al medesimo tributo e al medesimo contribuente, per altra annualità di imposta: «risulta provato che l'attività di autosalone viene svolta in Indirizzo_1 in IU (corrispondenti all'intero piano terra di un fabbricato di tre piani complessivi) e che i metri quadrati nei quali viene svolta l'attività di esposizione dell'autosalone è pari a 122 mq, spazio idoneo e sufficiente ad esporre 15 autovetture, numero coerente con l'attività di rivendita di auto nuove e usate. Di converso, nemmeno nelle difese in appello, il concessionario della riscossione contesta specificamente le deduzioni del contribuente e non motiva in alcun modo come si sia arrivati a determinare una superficie da sottoporre a tassazione pari a 466 mq complessivi, indicati nell'avviso di accertamento e riferiti genericamente all'indirizzo Indirizzo_1 (loc. Barracano), senza che sia possibile comprendere l'ulteriore superficie tassabile come sia stata individuata, in violazione del comma 5- bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 in tema di onere della prova in giudizio della pretesa tributaria».
Ne consegue che in modo illegittimo l'ente impositore ha calcolato il tributo non sulla minore superficie affermata dalla contribuente ma sulla maggiore superficie indicata nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue altresì la corrispondente illegittimità della sanzione applicata sul maggior importo calcolato dall'ente impositore.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizi seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, liquidandole in euro 650,00 per il primo grado e in eur950,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del dott. Difensore_1.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IU In Campania - Sede 80014 IU In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5933/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento TARI degli anni 2018-2019-2020-2021 per omessa denuncia ed omesso versamento di € 9.731,00 comprese sanzioni ed interessi, emesso da Municipia S.p.A. Concessionario per l'accertamento e la riscossione del
Comune di IU in Campania. Dedusse di essere operante nel settore della vendita di autoveicoli nuovi ed usati, effettuata con autorizzazione comunale n. 1576 rilasciata il 10/03/1998, riportante una superficie complessiva pari a mq. 122, e contestò l'atto perché non erano indicati i presupposti, ma i solo i dati catastali non conosciuti dalla ricorrente;
pertanto, contestò la mancanza di motivazione dell'atto in quanto insufficiente e lacunosa. La contribuente lamentò inoltre la applicazione della sanzione. Eccepì inoltre il difetto di sottoscrizione, per essere l'atto firmato da un soggetto non legittimato.
Si è costituì Municipia, sostenendo la corretta motivazione dell'atto impugnato con riferimento alla indicazione della superficie tassabile, sostenendo inoltre la corretta quantificazione della sanzione. Municipia precisò infine che l'atto impugnato a pagina 7 in calce menzionava, per il Concessionario Municipia Spa, la firma con riferimento alla sua procura, al soggetto sottoscrittore Dr Nominativo_1.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente motivato l'atto impugnato, ed escludendo gli altri profili di illegittimità lamentati.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado, e deducendo che per altro anno di imposta la Corte tributaria di secondo grado della Campania ha accolto le sue doglianze con riguardo al medesimo tributo e al medesimo immobile.
Si è costituita Municipia, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello non è fondato con riguardo alla contestazione della sottoscrizione dell'atto. Infatti che l'atto tributario impugnato a pagina 7 in calce riporta, per il Concessionario Municipia Spa, la firma con riferimento alla sua procura, al soggetto sottoscrittore Dr Nominativo_1.
Viceversa ogni contestazione proposta in appello in merito alla legittimazione di Municipia e alla vigenza della sua autorizzazione è tardivamente proposta.
3. L'appello è fondato con riferimento alla motivazione dell'atto tributario, specie con riferimento alla superficie tassabile.
La ricorrente, che ha omesso la dichiarazione ai fini TARI, ha sostenuto di occupare una superficie autorizzata di mq. 122 ai fini dell'esercizio della vendita di autoveicoli nuovi ed usati, e di non doversi applicare una superficie diversa e più ampia, cioè 297 mq., desunta dai dati catastali, ai fini del presupposto, in quanto tali dati catastali non sono conosciuti e comunque sono contestati. La contribuente ha sostenuto di essere in possesso di autorizzazione comunale riportante la superficie di 122 mq., della quale l'ente impositore era già a conoscenza quindi.
Il Collegio ritiene che il motivo di appello sia fondato.
L'appellante ha dimostrato che l'attività economica di cui è titolare si svolge su una superficie di mq. 122.
Tale dato risulta sia dalla licenza amministrativa, sia dalla relazione tecnica prodotta dall'appellante.
A fronte di tale prova fornita dall'appellante, resta superato il dato catastale, il quale peraltro non è univoco, riportando un indirizzo non corrispondente a quello risultante dalla licenza amministrativa e dalla iscrizione nella camera di commercio.
Tale soluzione è coerente con quanto già deciso da questa Corte (sent. n. 4804/19/2025) con riferimento al medesimo tributo e al medesimo contribuente, per altra annualità di imposta: «risulta provato che l'attività di autosalone viene svolta in Indirizzo_1 in IU (corrispondenti all'intero piano terra di un fabbricato di tre piani complessivi) e che i metri quadrati nei quali viene svolta l'attività di esposizione dell'autosalone è pari a 122 mq, spazio idoneo e sufficiente ad esporre 15 autovetture, numero coerente con l'attività di rivendita di auto nuove e usate. Di converso, nemmeno nelle difese in appello, il concessionario della riscossione contesta specificamente le deduzioni del contribuente e non motiva in alcun modo come si sia arrivati a determinare una superficie da sottoporre a tassazione pari a 466 mq complessivi, indicati nell'avviso di accertamento e riferiti genericamente all'indirizzo Indirizzo_1 (loc. Barracano), senza che sia possibile comprendere l'ulteriore superficie tassabile come sia stata individuata, in violazione del comma 5- bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 in tema di onere della prova in giudizio della pretesa tributaria».
Ne consegue che in modo illegittimo l'ente impositore ha calcolato il tributo non sulla minore superficie affermata dalla contribuente ma sulla maggiore superficie indicata nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue altresì la corrispondente illegittimità della sanzione applicata sul maggior importo calcolato dall'ente impositore.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizi seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna Municipia S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, liquidandole in euro 650,00 per il primo grado e in eur950,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del dott. Difensore_1.