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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
TI IU, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 330/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409117132400 TASSA AUTOMOBIL 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato il 29 aprile 2020 la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della CTP di Ancona n. 1/2020, depositata il 10 gennaio 2020, con cui l'adito Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 409117132400. Atto emesso dalla Regione Marche relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2014 (autoveicolo targato Targa_1, di proprietà della signora Ricorrente_1), notificato alla contribuente in data 21 settembre 2017. .
Con il medesimo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CTP il diniego di autotutela opposto dalla Regione Marche con provvedimento del 10 luglio 2018.
Si elencano di seguito, sinteticamente, i motivi di appello:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/'92; violazione di alcuni principii costituzionali
(artt. 24, 53, 97 e 111 Cost.); ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'interesse di rilevanza generale con riferimento alla tutela riservata a persone affette da disabilità;
4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimo comportamento tenuto dai funzionari della
Regione Marche;
5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
6) nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'annullabilità delle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Marche- Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'applicabilità delle sanzioni.
L'appellante argomenta diffusamente su ciascun punto e conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della spettanza del diritto di esenzione. Chiede altresì il risarcimento del danno da lite temeraria.
Con vittoria di spese per il doppio grado, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
L'appellante chiede la riunione dei tre procedimenti.
Resiste la Regione Marche, che contesta puntualmente i motivi di parte privata, ribadendo la correttezza dell'operato dei propri funzionari. I riferimenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante non sarebbero pertinenti. Il ricorso contro il diniego di annullamento sarebbe inammissibile, in quanto non relativo a vizi proprii dell'atto. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di inammissibilità.
Con vittoria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
L'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni è stato notificato alla contribuente in data 21 settembre
2017. Non viene impugnato, ed acquista perciò il carattere della definitività in data 20 novembre 2017.
La circostanza che la contribuente abbia inoltrato alla Regione Marche l'istanza (amministrativa) di autotutela lo stesso giorno in cui l'avviso di accertamento è stato notificato (21/9/'17), per pacifica disposizione di legge non sospende i termini d'impugnazione (che sono scaduti, come già detto, il 20 novembre 2017). Quanto all'istanza di autotutela ed al relativo atto di diniego, va preso atto che la sentenza appellata si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 3698/2009; Cass. n. 26458/2017). Una giurisprudenza consolidata, che può essere arricchita con le numerose pronunce richiamate dall'appellata
Regione Marche (Cassazione nn. 7388/'07, 9669/'09, 23645/'13, 23649/'13, 25563/'14, 23765/'15, 2064/
'20, 27794/'20, 28121/'20, 29874/'20). I soli casi ammessi dalla giurisprudenza sono quelli in cui il sindacato sull'atto di diniego di autotutela riguardi esclusivamente profili di illegittimità del rifiuto (ad es., sotto il profilo della competenza dell'organo o della procedura), giammai la legittimità della pretesa tributaria.
A conferma, basti pensare che ove si consentisse di riaprire i termini perentori di impugnazione tramite la proposizione di istanze di autotutela (poi rigettate), ne deriverebbe null'altro che la vanificazione dell'istituto della decadenza, la cui ragione logica è quella di rendere non più aggredibili, in tempi brevi, i provvedimenti emanati dalla p.A, a tutela dell'interesse pubblico alla certezza dell'azione amministrativa.
In conclusione, il Giudice di primo grado non ha fatto altro che rilevare l'insanabile tardività del ricorso e l'impossibilità di riaprire i termini mediante la proposizione di una istanza di autotutela.
Per quanto dianzi esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
La complessità della questione consiglia di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corre respinge l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 8 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
TI IU, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 330/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409117132400 TASSA AUTOMOBIL 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello notificato il 29 aprile 2020 la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della CTP di Ancona n. 1/2020, depositata il 10 gennaio 2020, con cui l'adito Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 409117132400. Atto emesso dalla Regione Marche relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2014 (autoveicolo targato Targa_1, di proprietà della signora Ricorrente_1), notificato alla contribuente in data 21 settembre 2017. .
Con il medesimo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CTP il diniego di autotutela opposto dalla Regione Marche con provvedimento del 10 luglio 2018.
Si elencano di seguito, sinteticamente, i motivi di appello:
1) violazione/falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/'92; violazione di alcuni principii costituzionali
(artt. 24, 53, 97 e 111 Cost.); ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'interesse di rilevanza generale con riferimento alla tutela riservata a persone affette da disabilità;
4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimo comportamento tenuto dai funzionari della
Regione Marche;
5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
6) nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'annullabilità delle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Marche- Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'applicabilità delle sanzioni.
L'appellante argomenta diffusamente su ciascun punto e conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della spettanza del diritto di esenzione. Chiede altresì il risarcimento del danno da lite temeraria.
Con vittoria di spese per il doppio grado, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
L'appellante chiede la riunione dei tre procedimenti.
Resiste la Regione Marche, che contesta puntualmente i motivi di parte privata, ribadendo la correttezza dell'operato dei propri funzionari. I riferimenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante non sarebbero pertinenti. Il ricorso contro il diniego di annullamento sarebbe inammissibile, in quanto non relativo a vizi proprii dell'atto. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di inammissibilità.
Con vittoria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
L'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni è stato notificato alla contribuente in data 21 settembre
2017. Non viene impugnato, ed acquista perciò il carattere della definitività in data 20 novembre 2017.
La circostanza che la contribuente abbia inoltrato alla Regione Marche l'istanza (amministrativa) di autotutela lo stesso giorno in cui l'avviso di accertamento è stato notificato (21/9/'17), per pacifica disposizione di legge non sospende i termini d'impugnazione (che sono scaduti, come già detto, il 20 novembre 2017). Quanto all'istanza di autotutela ed al relativo atto di diniego, va preso atto che la sentenza appellata si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 3698/2009; Cass. n. 26458/2017). Una giurisprudenza consolidata, che può essere arricchita con le numerose pronunce richiamate dall'appellata
Regione Marche (Cassazione nn. 7388/'07, 9669/'09, 23645/'13, 23649/'13, 25563/'14, 23765/'15, 2064/
'20, 27794/'20, 28121/'20, 29874/'20). I soli casi ammessi dalla giurisprudenza sono quelli in cui il sindacato sull'atto di diniego di autotutela riguardi esclusivamente profili di illegittimità del rifiuto (ad es., sotto il profilo della competenza dell'organo o della procedura), giammai la legittimità della pretesa tributaria.
A conferma, basti pensare che ove si consentisse di riaprire i termini perentori di impugnazione tramite la proposizione di istanze di autotutela (poi rigettate), ne deriverebbe null'altro che la vanificazione dell'istituto della decadenza, la cui ragione logica è quella di rendere non più aggredibili, in tempi brevi, i provvedimenti emanati dalla p.A, a tutela dell'interesse pubblico alla certezza dell'azione amministrativa.
In conclusione, il Giudice di primo grado non ha fatto altro che rilevare l'insanabile tardività del ricorso e l'impossibilità di riaprire i termini mediante la proposizione di una istanza di autotutela.
Per quanto dianzi esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'impugnata sentenza.
La complessità della questione consiglia di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corre respinge l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 8 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni