Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 133
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    L'avviso di accertamento è stato notificato in una data che ha reso definitivo l'atto prima della proposizione del ricorso. L'istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela

    La giurisprudenza consolidata ammette il sindacato sull'atto di diniego di autotutela solo per profili di illegittimità del rifiuto (competenza, procedura), non per la legittimità della pretesa tributaria. Consentire la riapertura dei termini perentori tramite istanze di autotutela vanificherebbe l'istituto della decadenza.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 133
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo