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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7249/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012141791000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012141791000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL con sede in Cetraro (CS) in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, iscritto nell'Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Cosenza al n. 686, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012141791/000, notificata in data 28 agosto 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.072,29 riveniente dalle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 03420190011116971000, presuntivamente notificata in data 06/05/2019, per
Ritenute irpef lavoro autonomo imposta € 250,15 sanzioni € 68,02 – interessi € 32,34- ritenute irpef lavoro dipendente– € 10,32 sanzioni € 2,81, – interessi € 1,19, oltre diritti di notifica di € 5,88 per un totale generale anno 2015 totale € 370,71;
- cartella di pagamento n. 03420220015133712000, presuntivamente notificata in data 29/07/2022, per
Ritenuta Irpef lavoro dipendente € 1.192,02 – sanzione 338,57 ; interessi € 165,11 , oltre diritti di notifica
€ 5,88 per un totale cartella per l' anno 2017 totale € 1.701,58.
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento deducendo:
- nullità della notifica dell'intimazione per provenienza da indirizzo PEC diverso da quello istituzionale risultante dall'IPA;
- nullità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000;
- nullità per omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo:
- la ritualità della notifica via PEC ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973;
- la regolare notifica delle cartelle in data 06.05.2019 e 29.07.2022;
- la definitività delle stesse per mancata impugnazione;
- l'insussistenza di prescrizione;
- la sufficiente motivazione dell'intimazione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.08.2024 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, che consente la notifica tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui al D.P.R. 68/2005.
La ricorrente deduce l'inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo PEC diverso da quello
“Email_3”.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della validità della notifica via PEC, rileva la riconducibilità dell'indirizzo al dominio ufficiale dell'ente notificante e la prova dell'avvenuta consegna mediante ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso di specie: l'indirizzo utilizzato reca il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”; risulta prodotta la ricevuta di avvenuta consegna e quindi, l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'eventuale mancata coincidenza con un diverso indirizzo “centrale” non determina nullità, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
La notifica deve pertanto ritenersi valida ed efficace.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto le cartelle.
L'Agenzia ha prodotto sia gli estratti di ruolo che i referti di notifica attestanti la consegna in data
06.05.2019 e 29.07.2022.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento è sufficiente la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario depositare copia integrale della cartella.
La documentazione prodotta risulta idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione.
In assenza di tempestiva impugnazione nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, le cartelle sono divenute definitive.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, non è consentito, in sede di impugnazione dell'intimazione, rimettere in discussione vizi propri delle cartelle non tempestivamente impugnate.
L'eccezione deve essere respinta.
Le cartelle di pagamento risultano notificate il 06.05.2019 e il il 29.07.2022.
L'intimazione è stata notificata il 28.08.2024.
Per i crediti erariali trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
In ogni caso, l'intimazione costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.
L'intimazione impugnata: indica i numeri delle cartelle;
specifica gli importi;
dettaglia le voci (imposta, sanzioni, interessi, diritti) e richiama gli atti presupposti già notificati. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quando l'atto di riscossione richiama cartelle regolarmente notificate, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante tale richiamo, non essendo necessario riprodurre integralmente il contenuto degli atti presupposti.
La motivazione deve ritenersi congrua e idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-rigetta il ricorso;
-conferma l'intimazione di pagamento n. 03420249012141791000;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7249/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012141791000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012141791000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL con sede in Cetraro (CS) in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, iscritto nell'Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Cosenza al n. 686, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012141791/000, notificata in data 28 agosto 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.072,29 riveniente dalle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 03420190011116971000, presuntivamente notificata in data 06/05/2019, per
Ritenute irpef lavoro autonomo imposta € 250,15 sanzioni € 68,02 – interessi € 32,34- ritenute irpef lavoro dipendente– € 10,32 sanzioni € 2,81, – interessi € 1,19, oltre diritti di notifica di € 5,88 per un totale generale anno 2015 totale € 370,71;
- cartella di pagamento n. 03420220015133712000, presuntivamente notificata in data 29/07/2022, per
Ritenuta Irpef lavoro dipendente € 1.192,02 – sanzione 338,57 ; interessi € 165,11 , oltre diritti di notifica
€ 5,88 per un totale cartella per l' anno 2017 totale € 1.701,58.
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento deducendo:
- nullità della notifica dell'intimazione per provenienza da indirizzo PEC diverso da quello istituzionale risultante dall'IPA;
- nullità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000;
- nullità per omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo:
- la ritualità della notifica via PEC ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973;
- la regolare notifica delle cartelle in data 06.05.2019 e 29.07.2022;
- la definitività delle stesse per mancata impugnazione;
- l'insussistenza di prescrizione;
- la sufficiente motivazione dell'intimazione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.08.2024 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, che consente la notifica tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui al D.P.R. 68/2005.
La ricorrente deduce l'inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo PEC diverso da quello
“Email_3”.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della validità della notifica via PEC, rileva la riconducibilità dell'indirizzo al dominio ufficiale dell'ente notificante e la prova dell'avvenuta consegna mediante ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso di specie: l'indirizzo utilizzato reca il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”; risulta prodotta la ricevuta di avvenuta consegna e quindi, l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'eventuale mancata coincidenza con un diverso indirizzo “centrale” non determina nullità, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
La notifica deve pertanto ritenersi valida ed efficace.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto le cartelle.
L'Agenzia ha prodotto sia gli estratti di ruolo che i referti di notifica attestanti la consegna in data
06.05.2019 e 29.07.2022.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento è sufficiente la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario depositare copia integrale della cartella.
La documentazione prodotta risulta idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione.
In assenza di tempestiva impugnazione nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, le cartelle sono divenute definitive.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, non è consentito, in sede di impugnazione dell'intimazione, rimettere in discussione vizi propri delle cartelle non tempestivamente impugnate.
L'eccezione deve essere respinta.
Le cartelle di pagamento risultano notificate il 06.05.2019 e il il 29.07.2022.
L'intimazione è stata notificata il 28.08.2024.
Per i crediti erariali trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione.
In ogni caso, l'intimazione costituisce atto interruttivo della prescrizione.
Non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.
L'intimazione impugnata: indica i numeri delle cartelle;
specifica gli importi;
dettaglia le voci (imposta, sanzioni, interessi, diritti) e richiama gli atti presupposti già notificati. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quando l'atto di riscossione richiama cartelle regolarmente notificate, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante tale richiamo, non essendo necessario riprodurre integralmente il contenuto degli atti presupposti.
La motivazione deve ritenersi congrua e idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-rigetta il ricorso;
-conferma l'intimazione di pagamento n. 03420249012141791000;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026