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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa FI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262/2023 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Olivieri (C.F. ) ed Eliana Altea C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Sassari, C.F._2
Viale Dante Alighieri, 4 C
ATTRICE
Contro
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Momi (CF: ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio del difensore in Este (PD), Via Atheste n. 38/D2
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 970/2022 – appalto – inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto opposto: In via principale 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta alla dalla per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 Pt_1
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge. In accoglimento della domanda riconvenzionale: 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi assunti CP_1 con il contratto intercorso tra le parti il 23.05.2020, dichiarandone, per tale motivo, la sua risoluzione;
3) conseguentemente: - condannare la alla ripetizione delle somme CP_1 versate dalla in pagamento dell'acconto versato di € 4758,00** di cui alla fattura n. Pt_1
1 152/2020, oltre interessi moratori;
- condannare la al pagamento della penale di CP_1 cui all'art. 7 del contratto intercorso tra le parti, maturata dal 01.09.2020 al 20.09.2022, nella misura forfettariamente stabilita nel 20% del valore del contratto pari ad € 2600,00** o in quella veriore accertanda nel corso del giudizio, oltre interessi;
- condannare la CP_1 al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di € 17000,00**, o in quella Pt_1 accertanda in giudizio o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge. In ogni caso condannare CP_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 3 comma cpc nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso porre definitivamente a carico di parte opposta le spese della
CTU”.
Parte convenuta: “In via principale: Rigettare l'opposizione e tutte le domande, anche riconvenzionali, formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 970/2022 (R.G. 2208/2022), dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento CP_1 della somma di € 6.344,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare al pagamento di detto importo, oltre interessi come per legge. In via di Parte_1 estremo subordine: Nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento del corrispettivo per l'opera eseguita, da quantificarsi CP_1 nella misura accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare al pagamento Parte_1 della relativa somma, previa detrazione dell'acconto già versato. In ogni caso: Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., Parte_1 nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Porre definitivamente a carico di parte opponente le spese della
CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti, per brevità, solo ) opponeva il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
970/2022 (r.g. 2208/2022) emesso il 07.12.2022 con il quale il Tribunale di Rovigo le ingiungeva di pagare in favore della ricorrente la somma di € 6.334,00, oltre CP_1 interessi e spese. Deduceva: i) che le parti stipulavano in data 23.05.2020 il contratto denominato “Progetto SaniTASS web + app” con il quale si obbligava a creare CP_1 un software in grado di far interagire tra di loro le centrali operative di assistenza sanitaria, gli operatori aderenti al progetto e gli utenti;
ii) che il costo complessivo, pattuito in € 13.000,00,
2 doveva essere così pagato a 30% di acconto ad inizio lavori, 40% alla CP_1 pubblicazione in produzione della prima versione e il saldo dopo un mese della pubblicazione e relativi test;
iii) l'acconto di € 4.758,00 veniva regolarmente pagato e emetteva Controparte_1 la fattura n. 152/2020; iv) la pubblicazione in produzione della prima versione del programma sviluppo SaniTASS web + app non veniva mai effettuata pertanto la fattura n. 133/2021 di azionata in monitorio, relativa al secondo pagamento in misura pattuita del 40%, CP_1 non era dovuta.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'opposta e la dichiarazione di risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto versato, il pagamento della penale prevista dal contratto per il ritardo di quantificata in € 2.600,00 e il risarcimento del danno, quantificato in € CP_1
17.000,00, per l'impossibilità di concludere a sua volta contratti di franchising con terzi.
1.1. Si costituiva in giudizio (d'ora in avanti, per brevità, solo ), CP_1 CP_1 chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 970/2022 (r.g. 2208/2022), il rigetto dell'opposizione avversaria e, in via subordinata, la compensazione del proprio credito con la penale richiesta da CP_2
[...
. La causa veniva istruita oralmente, tramite interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società e l'audizione dei testimoni, nonché tramite CTU e all'udienza di discussione orale del 4.12.2025 veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Si rileva che le parti hanno entrambe dedotto di aver concluso un contratto per lo sviluppo di un software denominato “SaniTASS” rivolto a quattro tipologie di utenti: Amministratore,
Centrali Operative, Operatori e Pazienti, con la finalità di “far interagire fra loro le centrali operative di assistenza sanitaria, gli operatori che aderiranno al progetto e gli utilizzatori che chiederanno il servizio di assistenza”; allo stesso modo, non è contestato che il pagamento dell'acconto nella misura del 30% del corrispettivo pattuito sia avvenuto correttamente.
La presente controversia nasce perché ritenendo che la pubblicazione in produzione della Pt_1 prima versione del programma di sviluppo “SaniTASS web + app” non fosse intervenuta né entro il termine previsto del 01.09.2020, né mai, si era rifiutata di pagare il corrispettivo pattuito nella misura del 40% di cui alla fattura n. 133/2021 azionata. Devcode, viceversa, deduceva di aver correttamente adempiuto all'obbligo di rilascio di una prima versione funzionante del software entro il 1.09.2020 tramite l'invio di due link per scaricare sul cellulare la prima versione delle app Operatore e Paziente e di avere, pertanto, adempiuto al proprio obbligo contrattuale di pubblicazione della “prima versione funzionante” entro il 1.09.2020 (il contratto, infatti, non prevedeva il rilascio di quella definitiva entro tale data, ma solo una prima versione)
3 e di non aver potuto proseguire nello sviluppo del software a causa della mancata e necessaria conferma da parte di nonché delle numerose modifiche e integrazioni richieste da Pt_1 quest'ultima, di funzioni non previste dal contratto ma comunque realizzate da CP_1
2.1. Pertanto, è necessario accertare se la versione del software inviata tramite e-mail da a il 1.09.2020 fosse completa negli elementi essenziali, tale da poter essere CP_1 Pt_1 considerata una “prima” versione ed eventualmente se la mancata realizzazione completa del software sia da attribuire a inadempimento di ovvero se essa sia imputabile alla CP_1 condotta di di conseguenza, stabilire l'an e il quantum del corrispettivo a cui la Pt_1 convenuta ha diritto, nonché l'eventuale sua responsabilità del danno lamentato da Pt_2
L'art. 7 del contratto (doc. 3 attrice e doc. 3 convenuta) prevedeva espressamente al comma
[...]
2 che “la pubblicazione della prima versione funzionante del progetto (…) avverrà entro il giorno 01/09/2020”. Dal tenore letterale della clausola emerge che avrebbe dovuto CP_1 fornire entro tale data una prima versione quantomeno già autonomamente funzionante in ogni sua parte, mentre eventuali modifiche o migliorie potevano essere aggiunte successivamente su richiesta del cliente.
Dagli atti e dall'istruttoria è emerso che la versione del software effettivamente inviata con e- mail in data 01.09.2020 non fosse funzionante in ogni sua parte e che le migliorie e le aggiunte richieste siano tutte successive al 01.09.2020, mentre nessuna prova è stata fornita circa richieste da parte di in fase antecedente, richieste che avrebbero potuto incidere sulle Pt_1 tempistiche di consegna.
Già dall'e-mail inviata da a in data 01.09.2020 si legge “su alcune parti non ci CP_1 Pt_1 siamo spinti oltre perché preferivamo arrivare prima ad un “prototipo” funzionante. (…) per
iOS bisogna pubblicarle nell'App Store” (cfr. doc. 5 attrice e doc. 4 attore).
Peraltro, è la stessa convenuta che ammette che le modifiche e integrazioni siano state chieste da successivamente al 01.09.2020, in particolare a settembre e a ottobre 2020 e a febbraio Pt_1
2021 (cfr. pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta); ciò è confermato dall'istruttoria orale, dalla quale è emerso che l'area web clienti con un sistema a “ticket” con cui Pt_1 chiedeva le modifiche e le integrazioni e con la quale lamentava disfunzionamenti era stata aperta in data successiva al 01.09.2020 (cfr. dichiarazioni , confermate Testimone_1 da quelle di cfr. verbale udienza 12.02.2025). Testimone_2
La parzialità dell'opera consegnata da a è stata accertata anche in sede peritale. CP_1 Pt_1
Infatti, il CTU nominato ha concluso che fino a marzo 2022, momento in cui i rapporti tra le parti si sono interrotti definitivamente, lo sviluppo dell'applicativo, sulla base del contratto, era parziale e la percentuale di opera svolta si assestava attorno a circa il 48%, ovvero al 58% a
4 seconda che la funzionalità di gestionale della Centrale Operativa indicata nel contratto come
“facoltativa” fosse ricompresa o meno nell'opera da consegnare, con la precisazione che le parti realizzate, erano state eseguite a regola d'arte. La CTU peraltro ha evidenziato che mancava totalmente lo sviluppo delle App per l'applicazione nei sistemi iOS e la sezione di richiesta assistenza tramite SMS, queste ultime previste contrattualmente.
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dalle parti direttamente e/o dai loro tecnici, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
2.3. Pertanto, si è resa inadempiente al contratto, con la conseguenza che – essendo la CP_1 sua un'obbligazione di risultato – deve essere accolta la domanda di volta alla Pt_1 dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento: di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve restituire anche quanto versato da a titolo CP_1 Pt_1 di acconto di cui alla fattura n. 152/2020, pari a € 4.758,00, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c.
3. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento della penale formulata da in quanto essa era prevista all'art. 7 del contratto unicamente per il caso di ritardo nella Pt_1 consegna dell'opera, mentre nessuna penale per l'inadempimento era stata pattuita.
3.1. Allo stesso modo, non può essere accolta la domanda di risarcimento della somma di €
17.000,00 quale mancato guadagno subito da in quanto non sono stati nemmeno dedotti Pt_1 da quest'ultima contatti o contratti con soggetti terzi interessati alla concessione in franchising dell'applicazione.
3.2. Visti i risultati raggiunti in sede di istruttoria, da cui è emerso l'inadempimento da parte di appare ragionevole la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ai sensi CP_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di per aver agito in via monitoria – e resistito nel Pt_1 presente giudizio di opposizione – con colpa grave, avendo essa richiesto il pagamento di un corrispettivo a cui non aveva diritto.
Passando alla quantificazione della somma oggetto della condanna, il criterio è solo equitativo.
La “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost., n. 152/2016; Cass. civ., sezioni unite, n. 16601/2017; Cass. civ., n.
3003/2014).
5 In punto di liquidazione dell'importo, la giurisprudenza di legittimità premettendo che la stessa
“deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., n. 21570/2012, in senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 e Cass. civ., n. 26435/2020) ha, anche di recente, rinviato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi. La somma prevista da tale disposizione può essere, quindi, rapportata “sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass. civ., n.
26435/2020, in senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 ove, in massima, si legge che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite”). Tale criterio deve ritenersi coerente ed omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dall'art. 385, comma 4, c.p.c. - che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari - sia a quello attualmente stabilito dall'art. 26, comma 1, c.p.a., che allo stesso modo prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 139/2019).
Sulla base delle superiori considerazioni - e valutati anche l'intensità dell'elemento soggettivo della parte convenuta abusante e l'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario - l'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere determinato nella misura pari al compenso defensionale liquidato in causa e considerato al netto delle spese.
Non può essere disposta la condanna di al pagamento di una somma di denaro in CP_1 favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, ult. co., c.p.c., vista la data di istaurazione del procedimento.
4. Le spese, compensate nella misura di un terzo, stante l'accoglimento solo parziale delle domande riconvenzionali, seguono la prevalente soccombenza di e sono liquidate CP_1 nel dispositivo per l'intero secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, quest'ultimo da individuare nel valore del credito effettivamente vantato dall'attrice (da euro 1.101 a euro 5.200) come sostenuto da costante giurisprudenza (cfr.
Cass. 1123/2021 secondo cui “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di dal momento che essa si CP_1
è resa necessaria per accertare l'inadempimento della convenuta al contratto concluso tra le parti, e nulla ha a che vedere con le domande riconvenzionali svolte dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
6 1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 970/2022 emesso dal
Tribunale di Rovigo il 7.12.2022 (r.g. 2208/2022);
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CP_1
a in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 4.758,00, Parte_1 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c.;
3. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali di di condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della penale e al risarcimento del danno;
4. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 2.552,00 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. oltre interessi dalla domanda al saldo;
5. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, i due terzi delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 264,00 per spese anticipate documentate.
6. Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del 23.12.2025, definitivamente a carico della convenuta.
Rovigo, 28.12.2025
Il Giudice
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