TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5343
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Silenzio inadempimento

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della dichiarazione resa dal legale di parte ricorrente in udienza, che ha chiarito il venir meno dell'interesse della propria assistita ad una decisione nel merito sul ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001 e contestuale motivo subordinato di illegittimità delle norme di attuazione

    La censura non può essere condivisa in quanto non spetta all'amministrazione provinciale porre in essere tale verifica, bensì al gestore dell'impianto. La determinazione della fascia di rispetto è un parametro progettuale indipendente dalle condizioni di esercizio e va valutata in fase di approvazione del progetto. L'elettrodotto è stato messo in esercizio prima dell'introduzione della fascia di rispetto invocata e l'immobile della ricorrente è stato edificato successivamente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e 5 D.P.C.M. 23 aprile 1992, della l. n. 36/2001, degli artt.1 e 9, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e D.M. 29 maggio 2008

    La determinazione della fascia di rispetto rappresenta un parametro progettuale indipendente dalle condizioni di esercizio di un elettrodotto, da valutare in fase di approvazione ed esame di un progetto, che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità fissato all'art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e applicabile esclusivamente nella progettazione di nuovi elettrodotti.

  • Rigettato
    Violazione D.P.C.M. 8 marzo 2003 e delle linee guida PA regionali sotto l'ulteriore profilo di omessa individuazione della fascia di rispetto e verifica del rispetto della distanza

    La determinazione della fascia di rispetto rappresenta un parametro progettuale indipendente dalle condizioni di esercizio di un elettrodotto, da valutare in fase di approvazione ed esame di un progetto, che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità fissato all'art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e applicabile esclusivamente nella progettazione di nuovi elettrodotti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990; Eccesso di potere per insufficienza e inadeguatezza dell'istruttoria e di motivazione

    Le misure eseguite dall'Agenzia sono conformi alle regole di buona tecnica contenute nella Guida CEI 211-6 e alle indicazioni del DM 29/05/2008. La scelta del punto di misura più cautelativo è stata preceduta da un'attività di analisi preliminare svolta in diversi punti dell'abitazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 della l. n. 36/2001 e dell'art. 5 D.P.C.M. 8 luglio 2003 sotto il profilo di difetto di controllo e vigilanza

    L'amministrazione provinciale ha esercitato le funzioni di controllo e vigilanza spettanti, avvalendosi delle strutture della competente Agenzia per le misurazioni dei livelli di campo elettromagnetico.

  • Rigettato
    Violazione principio di precauzione e degli artt. 1, 4 e 8 della l. n. 36/2011

    L'amministrazione provinciale ha esercitato le funzioni di controllo e vigilanza spettanti, avvalendosi delle strutture della competente Agenzia per le misurazioni dei livelli di campo elettromagnetico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione principio di precauzione

    L'amministrazione provinciale ha esercitato le funzioni di controllo e vigilanza spettanti, avvalendosi delle strutture della competente Agenzia per le misurazioni dei livelli di campo elettromagnetico.

  • Rigettato
    Lesione diritto alla salute

    Le misurazioni eseguite dall'ARPA attestano che i valori di campo elettrico e magnetico rilevati rientravano nei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8 luglio 2003.

  • Rigettato
    Diritto al risarcimento dei danni

    Poiché le domande di annullamento sono state rigettate, anche la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5343
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5343
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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