Sentenza 29 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08778/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8778 DE 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Tabano, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in MA, via Caio Mario, n. 8;
contro
Ministero DEl'Ambiente e DEla Sicurezza Energetica, in persona DE Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale DElo Stato, domiciliataria per legge in MA, via dei Portoghesi, n. 12;
Città Metropolitana di MA Capitale, in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale in atti;
MA Capitale, in persona DE Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
ET s.p.a., in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Silvetti, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- DEla comunicazione di Città metropolitana di MA Capitale MR-2021-0093082 DE 16 giugno 2021 con cui l’amministrazione dichiara di non avere alcuna documentazione inerente all’elettrodotto sito nel Consorzio dei IN DE ES in MA;
- di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale ed omette di rispondere alla richiesta di spostamento DE Traliccio di energia elettrica di proprietà di ET s.p.a.;
nonchè per l’esibizione di tutti gli atti e documenti afferenti al procedimento amministrativo e di ogni atto/documento preordinato agli atti impugnati compresi quelli relativi alle attività di vigilanza e controllo sull'Elettrodotto ai sensi DEla l.r. n. 14/1999,
nonché avverso il silenzio inadempimento serbato da Città metropolitana di MA Capitale sulle diffide inviate volte a chiedere per la tutela DEla salute e dalle immissioni moleste di “ Volere provvedere all'urgente spostamento DE Traliccio DEl'elettrodotto 150 Kv CASALETTO -ROMA OVEST dal Consorzio IN DE ES , con oneri a carico dei proprietari DEl'elettrodotto ”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- DEla determinazione dirigenziale di Città Metropolitana di MA Capitale prot. n. 2022-0189161- avente per oggetto “ Elettrodotto di 150 KW – denominato MA Ovest- Casaletto sito nel Consorzio dei IN di ES in MA – Rigetto DEl'istanza di spostamento DE traliccio in prossimità DEl'abitazione in Via Tricomi n. 30 ”, comunicata a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2022;
- DEla nota emessa da Città Metropolitana di MA Capitale il 17 ottobre 2022 prot. 160155 e DEla nota prot. n. 80646 DE 21 novembre 2022 con cui PA AZ ha dato riscontro a Città Metropolitana di MA Capitale in merito alle eccezioni tecniche DEla ricorrente formulate ai sensi DEl'art. 10 bis DEla l. n. 241/1990;
- DEla relazione tecnica PA AZ DE 28 e 29 aprile 2022;
- DE d.P.C.M. 8 luglio 2003 “ Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione DEla popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. GU Serie Generale n.199 DE 28-08-2003 ”, artt. 4 e 6 e DEle conseguenti norme di attuazione;
- DEla nota di Città Metropolitana di MA Capitale prot. n. 93082 DE 16 giugno 2021;
- DEl'autorizzazione DEl'elettrodotto “ linea elettrica 150 KV MA Ovest- Casaletto (Area + Cavi) ” prot.n. 6905, determinazione DE 14 novembre 2001;
- di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale laddove escluda l'applicazione di opere di mitigazione dall'inquinamento elettromagnetico in violazione DEl'art. 32 DEla Costituzione nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali,
per l'accertamento DEla lesione DE diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32 DEla Costituzione a causa DEle immissioni moleste poste in essere da ET s.p.a. con l'esercizio DEl’elettrodotto sito in prossimità DEl'abitazione in via Francesco Tricomi n. 30 e DE diritto al risarcimento dei danni, con la conseguente condanna alla rimozione DE traliccio e dei cavi aerei quale fonte di situazione antigiuridica, nonché per l'eventuale annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all'esercizio svolto, ancorché non conosciuti e comunque al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente da determinarsi in sede istruttoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Ministero DEl'Ambiente e DEla Sicurezza Energetica, DEla Città Metropolitana di MA Capitale, di MA Capitale e di ET s.p.a.;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato il 2 dicembre 2025 la ricorrente riassume ai sensi DEl’art. 105 c.p.a. innanzi a questo T.A.R. - giusta sentenza DE Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7937/2025 di annullamento “ con rinvio DEla causa al primo giudice ai sensi DEl’art. 105 c.p.a. ” DEla sentenza DEla Sezione n. 9021/2023 (che, nell’accogliere l’eccezione in quella sede sollevata da MA Capitale, aveva dichiarato sulla controversia il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo) - il giudizio da costei inizialmente proposto avverso il silenzio serbato da Città metropolitana di MA Capitale (nel prosieguo “MR”) e MA Capitale sull’istanza DE 28 aprile 2021 di “ accesso ambientale e civico … a tutta la documentazione tecnico giuridica … relativa alla realizzazione, funzionamento e monitoraggio DEl'impianto elettrodotto” e di spostamento di un traliccio di un elettrodotto ubicato in prossimità DEla sua abitazione, lamentando un danno alla salute da inquinamento elettromagnetico derivante dall’illegittima ubicazione di tale traliccio entro la relativa fascia di rispetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), DEla legge DE 22 febbraio 2001, n. 36.
2. La stessa ricorrente nell’ambito di tale giudizio, con successivo ricorso per motivi aggiunti, avversava, poi, i successivi atti di rigetto di tale istanza, “ ribad (endo) tutte le richieste, motivi, eccezioni, memorie, documenti, già formulate nel ricorso introduttivo e nel successivo ricorso autonomo a valere come motivi aggiunti ”, atteso che il tracciato DEl’elettrodotto sarebbe “ incompatibile con la conformazione attuale DE Consorzio ” in cui lei risiete, passando il traliccio in questione “ a pochi metri dall’abitazione di proprietà DEla ricorrente ”.
In particolare, con il ricorso per motivi aggiunti venivano impugnati:
a) la determinazione dirigenziale di MR DE 1° dicembre 2022 di “ Rigetto DEl’istanza di spostamento DE traliccio in prossimità DEl’abitazione in Via Francesco Tricomi n. 30” , con la motivazione “ RILEVATO CHE le misure effettuate da PA LA in prossimità DE traliccio DEl’elettrodotto MA Ovest-Casaletto posto nelle vicinanze DEl’abitazione DEl’istante dimostrano il rispetto dei valori di esposizione, attenzione e degli obiettivi di qualità, così come previsto dal citato DPCM 8 luglio 2003 art. 3 commi 1 e 2 e pertanto la conformità DEl’impianto in oggetto alle disposizioni di legge”;
b) i relativi atti endoprocedimentali, tra i quali, segnatamente la nota di MR DE 17 ottobre 2022, prot. 160155 di preavviso di diniego e la relazione tecnica redatta dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale DE AZ (nel prosieguo semplicemente “PA AZ” o “Agenzia”) all’esito DE sopralluogo effettuato il 28 e 29 aprile 2022 presso l’abitazione DEl'istante.
3. La ricorrente, all’esito DEla surrichiamata pronuncia DE Consiglio di Stato, si rivolge nuovamente a questo Tribunale riproponendo i motivi già formulati, oltre che nell’atto introduttivo, in sede di motivi aggiunti, quali in particolare:
I. Violazione e falsa applicazione DEla legge n. 36/2001 e contestuale motivo subordinato di illegittimità DEle norme di attuazione DEla stessa legge. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta , sostanzialmente contestando il provvedimento di diniego sotto i profili DE difetto di istruttoria e motivazione, essendosi MR limitata a recepire gli esiti DEla relazione DEl’PA, di esclusione DE superamento dei limiti di emissioni, senza procedere, sempre per il tramite DEl’Agenzia, a verificare anche il rispetto DEla distanza minima (in tal senso, il § 23.A DEl’atto di riassunzione DE primo dei motivi aggiunti);
II. Violazione e falsa applicazione DEl’art. 2 e 5 DE d.P.C.M. 23 aprile 1992, DEla l. n. 36/2001, degli artt.1 e 9, DE d.P.C.M. 8 luglio 2003 e DE d.m. 29 maggio 2008 in materia di limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in ordine al rispetto DEle distanze minime dai fabbricati anche in relazione alla lesione DE diritto alla salute ex art. 32 DEla Costituzione, avversando l’interpretazione DEla normativa di riferimento proposta dall’amministrazione nella nota di diniego avversata, sull’assunto che “ L’eventuale rispetto DEl’obiettivo di qualità … non esime dall’applicazione DEla fascia di distanza ” (in tal senso, il successivo § 24.B corrispondente al secondo dei motivi aggiunti);
III. Violazione DE d.P.C.M. 8 marzo 2003 e DEle linee guida PA regionali sotto l’ulteriore profilo di omessa individuazione DEla fascia di rispetto e verifica DE rispetto DEla distanza DE traliccio e DEla linea di carico più esterna dal recettore abitativo, sostanzialmente reiterando la censura DEla violazione DEla fascia di rispetto, da ritenersi distinta dalla verifica DE rispetto DEl’obiettivo di qualità (in tal senso, il § 25.C con cui viene riproposto il terzo motivo DE ricorso per motivi aggiunti);
IV. Violazione e falsa applicazione DEl'art. 21 nonies DEla l. n. 241/1990; Eccesso di potere per insufficienza e inadeguatezza DEl’istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta; Ulteriore difetto istruttorio sulle modalità di effettuazione DEle misurazioni , contestando le modalità con cui l’Agenzia ha eseguito, in sede di sopralluogo, le misurazioni circa il rispetto dei limiti di emissioni elettromagnetiche (in tal senso, il § 26.D sempre DEl’atto di riassunzione DE quarto dei motivi aggiunti);
V. Violazione DEl’art. 14 DEla l. n. 36/2001 e DEl’art. 5 DE d.P.C.M. 8 luglio 2003 sotto il profilo DE difetto di controllo e vigilanza ai sensi DEla l. n. 36/2001 e DEla l.r. AZ n. 14/1999; Violazione DE principio imparzialità; Violazione DE giusto procedimento per difetto di istruttoria e omesso monitoraggio , lamentando l’omessa esecuzione, anche successivamente all’istanza DEla ricorrente, di un monitoraggio circa il rispetto dei limiti di esposizione all’inquinamento elettromagnetico (in tal senso, il successivo § 27.E corrispondente al quinto motivo dei motivi aggiunti);
VI. Violazione DE principio di precauzione e degli artt. 1, 4 e 8 DEla l. n. 36/2011, Violazione DEl’art. 32 e DEl’art. 114 DEla l.r. AZ n. 14/1999 , in ragione di un’asserita violazione dei compiti di salvaguardia affidati a MR (in tal senso, il § 28.F, che ricalca il sesto dei motivi aggiunti);
VII. Violazione e falsa applicazione DE principio di precauzione sotto l’ulteriore profilo DEla falsa applicazione DEla risoluzione DEl’Assemblea DE Consiglio d’Europa DE 27 maggio 2011 e DE principio RA ( As Low As Reasonably Achievable ), deducendo come in ossequio al generale principio di precauzione, l’amministrazione avrebbe dovuto mantenere l’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dall’elettrodotto comunque al livello più basso ragionevolmente possibile, considerando fattori tecnici, economici e sociali (in tal senso, il § 29.G riassunzione DE settimo ed ultimo motivo tra quelli aggiunti).
4. A seguito DEla riassunzione DE giudizio si costituivano MR, MA Capitale e ET s.p.a., tutte instando per la reiezione DE gravame proposto.
5. Da ultimo ET s.p.a. (nel prosieguo “ET”) - evocata in giudizio quale controinteressata - con memoria DE 23 gennaio 2025 eccepiva di “ non (essere) più legittimata passivamente a stare in giudizio ”, per aver costei “ stipulato con Terna S.p.A. l’atto notarile di conferimento di ramo d’azienda e l’atto di cessione DEla partecipazione societaria di Rete AT nel cui perimetro rientra l’elettrodotto per cui v’è causa. In particolare, dal dettaglio DEla linea interessata si evince dagli allegati all’atto di conferimento e, nello specifico, dal a pag. 78 DEl’Allegato C, che è indicata la linea “Casaletto- MA Ovest” e in particolare “Collegamento RM Ovest Casaletto 150kV L. Aerea” ”, sicchè “ le pretese fatte valere in giudizio da controparte non po (trebbero) generare in capo ad ARETI alcun effetto non essendo più titolare DEla infrastruttura”.
6. La ricorrente, con successiva memoria, replicava anche su tale aspetto, insistendo per l’accoglimento di tutte le doglianze proposte.
7. All’udienza pubblica DE 25 febbraio 2026, il legale di parte ricorrente chiariva il venir meno DEla propria assistita ad una decisione nel merito sul ricorso introduttivo. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
8. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi DEl’art. 35, comma 1, lett. c, DE cod. proc. amm., in ragione DEla dichiarazione resa in tal senso dal legale di parte ricorrente in sede di udienza.
Come accennato, infatti, con l’originario atto introduttivo DE presente giudizio era stata esperita l’azione avverso il silenzio inizialmente serbato dall’amministrazione oltre che sulla domanda di rimozione DE traliccio, anche sulla contestuale istanza di accesso alla documentazione relativa all’elettrodotto, pretese entrambe, poi, riscontrate da MR con la nota avversata in sede di ricorso per motivi aggiunti (prot. n. 93082 DE 16 giugno 2021) recante, oltre al contestato diniego di spostamento, l’invio – invece non contestato - all’istante di tutta la documentazione fornita a MR da ET (già Acea Distribuzione s.p.a., concessionario e attuale gestore DEl’impianto realizzato giusta autorizzazione rilasciata dalla Regione AZ fin dal 1997), con la conseguenza che, in effetti, alcuna utilità ne sarebbe potuta derivare alla ricorrente dall’accoglimento DEle pretese ivi azionate.
9. Ciò posto, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione in rito da ultimo sollevata da ET nella memoria 23 gennaio 2026 di sopravvenuto “ difett (o) di qualsivoglia legittimazione passiva ”.
Giova, al riguardo, rilevare che, ai sensi DEl'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nella titolarità DE diritto controverso ha un’incidenza specifica sullo svolgimento DE processo solo se avviene mortis causa , determinando tale evento un’interruzione DE processo, che potrà proseguire, previa riassunzione, solo nei confronti DE successore.
Diversamente è a dirsi nell’ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos , in cui la vicenda successoria non impedisce, invece, lo svolgimento DE processo tra le parti originarie: quando, infatti, il diritto sia stato trasferito nel corso DE giudizio, si verifica una successione a titolo particolare che, però, non ha effetto sul rapporto processuale, che, in virtù DE principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con facoltà per il cessionario DE diritto di intervenire nel processo medesimo, senza che ciò si traduca in una causa di improcedibilità (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione VI, 24 gennaio 2011, n. 1552 e Sezione III, 11 marzo 2004, n. 4985).
Il cedente (nel caso di specie, ET) mantiene, dunque, la sua legittimazione ad causam conservando tale posizione anche nel caso di intervento (nel presente giudizio comunque non avvenuto) DE successore a titolo particolare (Terna s.p.a.), fino a quando non venga estromesso con il consenso DEle altre parti.
Come chiarito dalla Suprema Corte il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dà luogo, ai sensi DE già richiamato art. 111 c.p.c., a una sostituzione processuale DE dante causa (art. 81 c.p.c.), con conseguente piena efficacia DEla sentenza anche nei confronti DEl’ avente causa sostituito: con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità DE diritto dalla titolarità DEl’azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo), sicché anche se il soggetto titolare DE rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti DE dante causa , produce effetti nei confronti DEl' avente causa (Cassazione civile, Sezione II, 24 febbraio 2014, n. 4368).
Applicando tali principi al caso di specie – atteso che, dunque, la vicenda successoria (a titolo particolare per atto inter vivos) non impedisce lo svolgimento (in prosecuzione) DE processo tra le parti originarie – ritiene il Collegio che la presente pronuncia debba essere resa nei confronti DEla controinteressata originaria (ET), quale sostituto processuale ai sensi DEl’art. 81 c.p.a. di Terna s.p.a., senza alcuna necessità di integrazione DE contraddittorio, comunque producendo essa i suoi effetti anche nei confronti di quest’ultima, pure legittimata, ai sensi DE comma 4 DEl’art. 111 c.p.c., alla sua impugnazione (in tal senso, questo T.A.R. AZ, MA, Sezione II, 3 ottobre 2019, n.11544).
La domanda avanzata da ET di dichiarazione DE proprio difetto di legittimazione deve, dunque, essere respinta.
Per gli stessi motivi non appare necessario accogliere la domanda di integrazione DE contradditorio nei confronti di ET, formulata (in via meramente subordinata all’accoglimento DEl’eccezione) dalla ricorrente.
10. Il Collegio ritiene, invece - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. - di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità, formulata in atti sempre da ET in relazione all’omessa impugnazione DEla nota inviata alla ricorrente a mezzo p.e.c. il 23 dicembre 2020 (in atti) - con cui Acea Distribuzione s.p.a. aveva già in precedenza disatteso la domanda di rimozione DE traliccio a lei rivolta dalla ricorrente medesima il 18 dicembre 2020 - attesa l’infondatezza DE ricorso per motivi aggiunti.
11. Passando, dunque, ad esaminare le censure ivi formulate (le uniche per le quali residua l’interesse DEla ricorrente ad una relativa decisione nel merito), il Collegio ritiene che esse debbano essere integralmente disattese, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, DEla nota con cui MR, dando seguito all’istanza di rimozione DE traliccio avanzata nei suoi confronti dalla ricorrente in data 28 aprile 2021, l’ha disattesa, in ragione degli esiti DEle misurazioni eseguite da PA, in occasione DE sopralluogo eseguito presso l’abitazione DEla ricorrente, attestanti “ che i valori DE campo elettrico e magnetico rilevati nel punto di misura (Balcone lato soggiorno al primo piano DEl’abitazione, in posizione prospiciente ai cavi di conduzione DEl’energia elettrica DEl’elettrodotto a 150 KV MA Ovest – Casaletto) rientravano nei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’art. 3 comma 1 e 2 DE DPCM DEl’8 luglio 2003” (in tal senso, quanto si legge nel provvedimento avversato).
12. Come accennato la ricorrente innanzi tutto lamenta che MR, nell’esercizio dei poteri di vigilanza a lei attribuiti dall’art. 114 DEla l.r. AZ n.14/1999, a fronte DEla sua istanza, avrebbe dovuto imporre all’PA AZ accertamenti ulteriori a quelli da costei eseguiti in occasione DE sopralluogo DE 28 e 29 aprile 2022, di misurazione DE campo magnetico ed elettrico, e, in particolare, la verifica DEla distanza DE traliccio dalla proprietà DEl’istante, nell’intento di verificare l’effettiva osservanza DEla fascia di rispetto entro la quale, ai sensi DEl’art. 4, comma 1, lettera h), DEla l. n. 36/2001, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale (in tal senso i primi tre motivi formulati in sede di ricorso per motivi aggiunti).
12.1. Ebbene, ritiene il Collegio che tale censura non possa essere condivisa nella considerazione che non spetta all’amministrazione provinciale evocata in giudizio porre in essere una siffatta ulteriore verifica, invero, rientrante nelle competenze di ET - gestore DEl’impianto, in quanto attuale concessionario DE pubblico servizio elettrico erogato nel territorio di MA Capitale e nel Comune di Formello - evocata nel presente giudizio nella qualità di mera controinteressata allo spostamento DE traliccio e non anche come parte resistente, come comprovato dall’aver la ricorrente DE tutto omesso di contestare il diniego al riguardo oppostogli da tale ente (allora Acea Distribuzione s.p.a.) con la citata nota DE 23 dicembre 2020, versata in atti dalla difesa di ET ed in relazione alla quale quest’ultima, infatti, eccepisce l’inammissibilità DE gravame nei suoi confronti (eccezione, come visto non scrutinata per motivi di sinteticità ed economia).
Questo Tribunale ha, infatti, già avuto occasione di esprimersi, all’esito di una corretta esegesi DEla normativa primaria e secondaria vigente in materia, sulla “ non sovrapponibil (ità) per presupposti applicativi e metodologie operative” dei rilievi di misurazione estemporanea DE campo elettrico e magnetico, di competenza DEl’PA, con il calcolo DEla fascia di rispetto, che la ricorrente erroneamente afferma che dovesse essere anch’esso eseguito dalla stessa PA e che, invece, spetta al gestore DEla linea elettrica compiere, tenendo conto di diverse variabili (tra cui le caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche DEla linea, oltre alla presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato), secondo i criteri di calcolo di cui al d.m. 29 maggio 2008, DE tutto diversi da quelli utilizzati dalla suddetta Agenzia nei rilievi posti in essere in occasione degli accessi sui luoghi di causa (in tal senso, questo T.A.R., Sezione II, 3 novembre 2021, n. 11233).
La determinazione DEla fascia di rispetto rappresenta, infatti, un parametro progettuale indipendente dalle condizioni di esercizio di un elettrodotto, da valutare in fase di approvazione ed esame di un progetto, che garantisce il rispetto DEl’obiettivo di qualità fissato all’art. 4 DE d.P.C.M. 8 luglio 2003 per la protezione DEla popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e applicabile esclusivamente “ nella progettazione di nuovi elettrodotti ”, assicurando una pianificazione urbanistica con esso compatibile, “ ai fini di una progressiva minimizzazione DEl’esposizione umana ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti alla frequenza pari o superiore a 50 Hz ”.
Ciò posto - atteso che l’elettrodotto in questione è stato messo in esercizio nel 1999 e, dunque, anteriormente all’introduzione DEla fascia di rispetto invocata da parte ricorrente, giusta autorizzazione provvisoria di cui al provvedimento regionale n. 9631 DE 4 novembre 1997 (in tal senso quanto si legge nell’autorizzazione definitiva di cui alla successiva determinazione DEla Regione AZ prot. n. 6905 DE 2001, in atti) e che l’immobile in cui ricade l’abitazione DEla ricorrente è stato edificato successivamente (circostanza allegata da MR e in alcun modo contestata da parte ricorrente) – ben si comprende come ogni questione relativa alla fascia di cui si discorre avrebbe, a ben vedere, dovuto tutt’al più condizionare la realizzazione l’edificio in cui risiede la ricorrente e non anche la più risalente fase di pianificazione e autorizzazione DEl’elettrodotto in questione, peraltro nemmeno tempestivamente avversata dalla ricorrente e ormai, dunque, divenuta inoppugnabile.
Peraltro sulla compatibilità DEl’elettrodotto con l’allora P.R.G. nonché con le opere convenzionate relative al comprensorio di lottizzazione Consorzio “ IN DE ES ” (in cui ricade anche l’abitazione DEla ricorrente) questo Tribunale si è espresso con sentenza n. 611 DE 26 gennaio 2001, respingendo il ricorso al riguardo proposto dal Consorzio medesimo.
Ne discende, quindi, come MR DE tutto legittimamente, all’esito DE coinvolgimento DEl’PA AZ e DE compimento da parte di quest’ultima dei rilievi di sua competenza, abbia disatteso l’istanza di rimozione DEl’elettrodotto avanzata dalla ricorrente, risultando dalla relazione al riguardo predisposta DEl’Agenzia come i valori DE campo elettrico e magnetico rilevati nel punto di misurazione (balcone lato soggiorno al primo piano DEl’abitazione DEla ricorrente, in posizione prospiciente ai cavi di conduzione DEl’energia elettrica DEl’elettrodotto) rientrino nei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’art. 3, comma 1 e 2, DE d.P.C.M. 8 luglio 2003.
13. Per quanto fin qui detto, devono essere disattese anche le censure con cui la ricorrente lamenta, sotto diversi profili, la violazione degli obblighi di vigilanza aspettanti in materia a MR (dal quinto al settimo motivo DE ricorso per motivi aggiunti), invero emergendo dagli atti di causa che l’amministrazione provinciale, su impulso DEla ricorrente, abbia esercitato le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale a lei spettanti, ai sensi DEl’art. 114 DEla l.r. AZ n. 14/1999, sugli elettrodotti aventi tensione sino a 150 kV, legittimamente avvalendosi ai sensi DEl’art. 14 DEla l. n. 36/2001 DEle strutture DEla competente Agenzia, organo tutore preposto alla verifica DEla qualità ambientale, a cui DEegava le misurazioni dei livelli DE campo elettromagnetico presente in prossimità DEl’abitazione DEla ricorrente e l’accertamento che gli stessi fossero conformi ai limiti di esposizione applicabili alla fattispecie, come definiti nella stessa l. n. 36/2001 e fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 (art 3, comma 1 e 2).
14. Ugualmente è a dirsi, infine, per il quarto motivo con cui la ricorrente contesta le modalità di effettuazione DEle misurazioni da parte DEl’PA AZ, riproponendo in giudizio la criticità già segnalata in sede procedimentale con nota DE 26 ottobre2022 a seguito DEl’invio di una prima bozza DEla Relazione PA, ove già si lamentava che esse fossero state eseguite in un solo punto e non in più punti DEl’abitazione.
Assumono, infatti, rilievo in senso contrario le controdeduzioni tecniche in merito svolte da tale Agenzia nella nota prot. n. 78338 DE 10 novembre 2022 (in atti) – in alcun modo adeguatamente contestate da parte ricorrente in giudizio – ove si attesta che “ le misure eseguite dall’Agenzia sono eseguite in conformità alle regole di buona tecnica contenute nella Guida CEI 211-6 “Guida per la misura e valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz con riferimento all’esposizione umana” ed alle indicazioni contenute nel DM 29/05/2008 recante “Approvazione DEle procedure di misura e valutazione DEl'induzione magnetica” (G.U. n. 153 DE 2 luglio 2008) ” e come “ la scelta DE punto di misura più cautelativo e rappresentativo DEla massima esposizione per la popolazione è stata preceduta … da un’attività di analisi preliminare svolta in diversi punti DEl’abitazione, così come indicato nel paragrafo “Indicazione e descrizione dei punti di misura” DEla relazione tecnica PA AZ (allegato 5) ”, circostanze entrambe non smentite dalla difesa di parte ricorrente.
15. In conclusione, per quanto fin qui detto il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi DEl’art. 35, comma 1, lett. c, DE cod. proc. amm., mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato.
Ciò non toglie la possibilità per la ricorrente di sollecitare al competente gestore DEl’elettrodotto una verifica circa l’esistenza di una qualche interferenza con la citata fascia di rispetto di cui all’art. 4, comma 1, lettera h), DEla l. n. 36/2001, ai fini DEl’elaborazione da parte DE gestore medesimo di un’eventuale proposta di un relativo piano di risanamento di cui al successivo art. 9 DEla stessa l. n. 36/2001, strumento che può prevedere, sempre che ne ricorrano tutte le condizioni - circostanza comunque non adeguatamente comprovata da parte ricorrente - “ la DEocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi ” (in tal senso, il comma 4 di tale art. 9).
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità DEla fattispecie, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da successivi motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio DE giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
OR CA, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR CA | LE AN |
IL SEGRETARIO