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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1324/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7553/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230011282967000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LE parti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata GE LE RA (AdE); non costituita l'altra parte pubblica appellata GE LE RA RI (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria con documenti depositata dall'appellante in data 11 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruoli da atto di contestazione ed irrogazione sanzioni, previa reiezione della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso sulla notifica del predetto atto prodromico e affermazione della validità della notificazione, perché:
“ I motivi, comunque, sono infondati, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione. Nel merito la controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale, appunto, viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta decadenza del credito vantato. Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della cartella esattoriale qui impugnata, segnatamente di non aver ricevuto altresì alcun avviso di accertamento. Dalla documentazione versata in atti da parte resistente, di contro, è risultata provata la regolare esecuzione della notifica di un atto di contestazione sotteso a quello impugnato. ” ;
-che il contribuente ha proposto appello, lamentando, in sintesi, l'errore di giudizio sia riguardo al diniego di pregiudiziale sospensione, per essere stata interposta querela di falso sulla notificazione dell'atto prodromico, sia comunque riguardo alla ritenuta validità della notificazione e, nel merito, ha riopposto la intervenuta decadenza o prescrizione, per omessa notifica, insistendo in via preliminare per la sospensione del presente giudizio, sottolineando, anche con le memorie illustrative, che lo stato del giudizio di querela di falso e la istruttoria ivi in corso deporrebbe per una falsità della sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento postale della notificazione dell'atto prodromico avvenuta ex L. 890/1982; -che l'AdE resiste;
-che DE, benché ritualmente intimata, non si è costituita;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che la Corte, innanzitutto, ritiene di condividere la ritenuta (dalla sentenza appellata) irrilevanza nel presente giudizio dello scrutinio sulla esistenza o validità della notifica dell'atto prodromico, il che esclude a priori la valutazione della necessità di sospensione del giudizio o uno scrutinio sulla validità della notificazione, anche per le seguenti ragioni;
-che invero nel caso, come risulta dalla documentazione depositata in primo grado dall'AdE a fondamento della sua difesa (atto di contestazione ed irrogazione sanzioni e frontespizio della dichiarazione integrativa presentata con la data di protocollo di presentazione) il ruolo è fondato su un atto di contestazione ed irrogazioni sanzioni, dipendente dalla dichiarazione integrativa per il periodo 2015, presentata il 26 ottobre 2018;
-che quindi il termine quinquennale decadenziale per la contestazione ed irrogazione sanzioni veniva a compiersi il 31 dicembre 2023;
-che, come e' noto, per diritto vivente (fin da SS.UU. S.U. 16412Del 1997 , Cass 18.05.2009 n. 11456 da ult. 30821 depositata il 2 dicembre 2024) la mancata notifica di un atto prodromico faculta il contribuente, che lo voglia contestare o far valere eventuale causa di estinzione del potere o della pretesa, ad impugnarlo unitamente all'atto successivo;
-che, nel caso in esame, la parte contribuente fin dal primo grado non si è limitata -così come consentito dal diritto vivente- ad eccepire la sola mera omessa notifica ai fini della sola declaratoria di illegittimità per vizio proprio derivato della sola cartella, ma si è avvalsa della facoltà di contestazione dell'atto prodromico, nella forma della opposizione della decadenza, ossia ha eccepito la decadenza dalla potestà di contestazione ed irrogazione sanzione, impugnando direttamente anche l'avviso di contestazione;
-che tuttavia la decadenza non si è verificata, poiché la notifica della cartella è avvenuta in data 25 settembre 2023, tempestivamente riguardo al termine decadenziale, per la contestazione e la irrogazione LE sanzioni, scadente il successivo 31 dicembre 2023;
-che quindi la eccezione di decadenza, con correlativa estinzione della pretesa, verso l'atto prodromico va rigettata;
-che, pertanto, se sia stato o meno notificato l'atto prodromico rimane irrilevante ai fini della decisione, in quanto la parte si è avvalsa della facoltà di impugnazione dell'atto prodromico, e rigettata la opposta decadenza, in assenza di altre doglianze avverso questo neppure introdotte con motivi aggiunti, questo si è così consolidato, rendendo privo di qualsiasi interesse la verifica della esistenza o ritualità di sua notificazione anche ai meri fini della illegittimità della cartella, perchè, secondo lo stesso diritto vivente, la scelta di impugnare l'atto prodromico impedisce il rilievo della illegittimità derivata;
-che inoltre, autonomamente, anche a voler ritenere che divenga rilevante per i soli fini della nullità della cartella, accertare la esistenza e validità della notificazione dell'atto prodromico, nel caso in esame è da condividere quanto detto sul punto dal Giudice di prime cure per escludere la necessità di sospensione e per ritenere valida la notificazione, sia pure con le seguenti precisazioni:
• nel caso la notificazione in contestazione dell'atto prodromico è avvenuta a mezzo posta raccomandata A.R., con la conseguenza che ciò che rileva come attestazione pubblica non è la sottoscrizione nell'avviso, ma l'attività compiuta e le dichiarazioni ricevute dall'incaricato del pubblico servizio nell'esercizio LE sue funzioni (l'operatore postale addetto alla consegna) come dallo stesso attestate: cioè, nello specifico, la consegna a persona rinvenuta nel luogo di destinazione, la dichiarazione ricevuta dallo stessa (di Ricorrente_1essere il destinatario ), l'apposizione da parte del consegnatario della propria firma sull'avviso; la querela di falso proposta, presente in atti, non riguarda, come emerge dalla sua lettura, tali attività ma solo la “falsità” della firma apposta dal consegnatario che non sarebbe riferibile al destinatario;
pertanto, la querela di falso, come proposta, neppure è utile a negare la validità della notificazione, atteso che non viene messa in contestazione la consegna nel pertinente indirizzo a persona dichiaratasi come destinataria e sottoscrittore alla presenza dell'Ufficiale postale, cioè le attività compiute, le dichiarazioni ricevute e gli accadimenti in sua presenza in effetti attestati fide facenti e idonei a rendere operativa la presunzione di cui agli artt. 1334-1335 c.c.;
-che la sottolineata assenza del contribuente dalla propria abitazione nel giorno della consegna per essere in altro luogo, con prova mediante documentazione proveniente dal datore di lavoro, non integra la prova richiesta dall'art. 1335 c.c. per ribaltare la presunzione legale, poichè questa richiede la impossibilità, senza colpa, di averne notizia, ossia di essere stato nella impossibilità di avere notizia che è pervenuto il plico al suo indirizzo;
-che quindi l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata con le integrazioni LE ragioni e motive di cui innanzi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale nella complessità LE questioni;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7553/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1605/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230011282967000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste LE parti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata GE LE RA (AdE); non costituita l'altra parte pubblica appellata GE LE RA RI (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria con documenti depositata dall'appellante in data 11 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso cartella esattoriale notificante ruoli da atto di contestazione ed irrogazione sanzioni, previa reiezione della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso sulla notifica del predetto atto prodromico e affermazione della validità della notificazione, perché:
“ I motivi, comunque, sono infondati, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione. Nel merito la controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale, appunto, viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta decadenza del credito vantato. Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima della cartella esattoriale qui impugnata, segnatamente di non aver ricevuto altresì alcun avviso di accertamento. Dalla documentazione versata in atti da parte resistente, di contro, è risultata provata la regolare esecuzione della notifica di un atto di contestazione sotteso a quello impugnato. ” ;
-che il contribuente ha proposto appello, lamentando, in sintesi, l'errore di giudizio sia riguardo al diniego di pregiudiziale sospensione, per essere stata interposta querela di falso sulla notificazione dell'atto prodromico, sia comunque riguardo alla ritenuta validità della notificazione e, nel merito, ha riopposto la intervenuta decadenza o prescrizione, per omessa notifica, insistendo in via preliminare per la sospensione del presente giudizio, sottolineando, anche con le memorie illustrative, che lo stato del giudizio di querela di falso e la istruttoria ivi in corso deporrebbe per una falsità della sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento postale della notificazione dell'atto prodromico avvenuta ex L. 890/1982; -che l'AdE resiste;
-che DE, benché ritualmente intimata, non si è costituita;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che la Corte, innanzitutto, ritiene di condividere la ritenuta (dalla sentenza appellata) irrilevanza nel presente giudizio dello scrutinio sulla esistenza o validità della notifica dell'atto prodromico, il che esclude a priori la valutazione della necessità di sospensione del giudizio o uno scrutinio sulla validità della notificazione, anche per le seguenti ragioni;
-che invero nel caso, come risulta dalla documentazione depositata in primo grado dall'AdE a fondamento della sua difesa (atto di contestazione ed irrogazione sanzioni e frontespizio della dichiarazione integrativa presentata con la data di protocollo di presentazione) il ruolo è fondato su un atto di contestazione ed irrogazioni sanzioni, dipendente dalla dichiarazione integrativa per il periodo 2015, presentata il 26 ottobre 2018;
-che quindi il termine quinquennale decadenziale per la contestazione ed irrogazione sanzioni veniva a compiersi il 31 dicembre 2023;
-che, come e' noto, per diritto vivente (fin da SS.UU. S.U. 16412Del 1997 , Cass 18.05.2009 n. 11456 da ult. 30821 depositata il 2 dicembre 2024) la mancata notifica di un atto prodromico faculta il contribuente, che lo voglia contestare o far valere eventuale causa di estinzione del potere o della pretesa, ad impugnarlo unitamente all'atto successivo;
-che, nel caso in esame, la parte contribuente fin dal primo grado non si è limitata -così come consentito dal diritto vivente- ad eccepire la sola mera omessa notifica ai fini della sola declaratoria di illegittimità per vizio proprio derivato della sola cartella, ma si è avvalsa della facoltà di contestazione dell'atto prodromico, nella forma della opposizione della decadenza, ossia ha eccepito la decadenza dalla potestà di contestazione ed irrogazione sanzione, impugnando direttamente anche l'avviso di contestazione;
-che tuttavia la decadenza non si è verificata, poiché la notifica della cartella è avvenuta in data 25 settembre 2023, tempestivamente riguardo al termine decadenziale, per la contestazione e la irrogazione LE sanzioni, scadente il successivo 31 dicembre 2023;
-che quindi la eccezione di decadenza, con correlativa estinzione della pretesa, verso l'atto prodromico va rigettata;
-che, pertanto, se sia stato o meno notificato l'atto prodromico rimane irrilevante ai fini della decisione, in quanto la parte si è avvalsa della facoltà di impugnazione dell'atto prodromico, e rigettata la opposta decadenza, in assenza di altre doglianze avverso questo neppure introdotte con motivi aggiunti, questo si è così consolidato, rendendo privo di qualsiasi interesse la verifica della esistenza o ritualità di sua notificazione anche ai meri fini della illegittimità della cartella, perchè, secondo lo stesso diritto vivente, la scelta di impugnare l'atto prodromico impedisce il rilievo della illegittimità derivata;
-che inoltre, autonomamente, anche a voler ritenere che divenga rilevante per i soli fini della nullità della cartella, accertare la esistenza e validità della notificazione dell'atto prodromico, nel caso in esame è da condividere quanto detto sul punto dal Giudice di prime cure per escludere la necessità di sospensione e per ritenere valida la notificazione, sia pure con le seguenti precisazioni:
• nel caso la notificazione in contestazione dell'atto prodromico è avvenuta a mezzo posta raccomandata A.R., con la conseguenza che ciò che rileva come attestazione pubblica non è la sottoscrizione nell'avviso, ma l'attività compiuta e le dichiarazioni ricevute dall'incaricato del pubblico servizio nell'esercizio LE sue funzioni (l'operatore postale addetto alla consegna) come dallo stesso attestate: cioè, nello specifico, la consegna a persona rinvenuta nel luogo di destinazione, la dichiarazione ricevuta dallo stessa (di Ricorrente_1essere il destinatario ), l'apposizione da parte del consegnatario della propria firma sull'avviso; la querela di falso proposta, presente in atti, non riguarda, come emerge dalla sua lettura, tali attività ma solo la “falsità” della firma apposta dal consegnatario che non sarebbe riferibile al destinatario;
pertanto, la querela di falso, come proposta, neppure è utile a negare la validità della notificazione, atteso che non viene messa in contestazione la consegna nel pertinente indirizzo a persona dichiaratasi come destinataria e sottoscrittore alla presenza dell'Ufficiale postale, cioè le attività compiute, le dichiarazioni ricevute e gli accadimenti in sua presenza in effetti attestati fide facenti e idonei a rendere operativa la presunzione di cui agli artt. 1334-1335 c.c.;
-che la sottolineata assenza del contribuente dalla propria abitazione nel giorno della consegna per essere in altro luogo, con prova mediante documentazione proveniente dal datore di lavoro, non integra la prova richiesta dall'art. 1335 c.c. per ribaltare la presunzione legale, poichè questa richiede la impossibilità, senza colpa, di averne notizia, ossia di essere stato nella impossibilità di avere notizia che è pervenuto il plico al suo indirizzo;
-che quindi l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata con le integrazioni LE ragioni e motive di cui innanzi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale nella complessità LE questioni;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado.