Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1324
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso sulla notifica dell'atto prodromico

    La Corte ritiene irrilevante la questione della notifica dell'atto prodromico ai fini della decisione, poiché la decadenza non si è verificata.

  • Rigettato
    Validità della notificazione dell'atto prodromico

    La Corte ritiene valida la notificazione, anche a voler considerare la querela di falso, poiché la contestazione non riguarda le attività compiute dall'ufficiale postale ma solo la firma apposta dal consegnatario. Inoltre, la prova dell'assenza del contribuente non integra l'impossibilità incolpevole di averne notizia.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione per omessa notifica

    La Corte rigetta l'eccezione di decadenza poiché la notifica della cartella è avvenuta tempestivamente rispetto al termine decadenziale per la contestazione e irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, l'eccezione di decadenza relativa all'atto prodromico viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1324
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1324
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo