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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001798000 ADDIZ. IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220000842638000 CONTRIBUTI IVS 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024484964001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230005898085000 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59120230000476075000 CONTRIBUTI IVS 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59120230000770544000 CONTRIBUTI IVS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rileva l'adesione alla rottamazione -quinques- e in subbordine un rinvio per le due cartelle residue.
Resistente/Appellato: si oppone alla declatoria di cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente NO PE ha impugnato il Preavviso di fermo amministrativo n.
29180202500001798000 - importo € 35.991,08 - relativo al pagamento di n. 8 provvedimenti con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
Il Contribuente, con successiva memoria, ha dedotto di avere presentato istanza di adesione alla c.d.
“definizione agevolata” (art. 1, commi da 82 a 101 legge n. 199/2025 - c.d. Rottamazione -quinquies) per i provvedimenti nn.:
29120220000842638000 (erroneamente indicata 59120220000842638000)
59120220002665135000;
29120230002546247000;
29120230013288858000;
59120230000476075000;
59120230000770544000,
mentre, per le restanti due cartelle nn. 29120220024484964001 e 29120230005898085000, non è stato possibile eseguire la c.d. “Rottamazione-quinquies”, per impossibilità di acquisizione della domanda nell'apposito portale telematico (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo ai provvedimenti nn.:
59120220002665135000,
59120230000476075000;
59120230000770544000,
59120220000842638000: trattandosi di "contributi IVS" la cui competenza spetta al Giudice del lavoro.
Va pronunciata la parziale estinzione del giudizio per sopravvenuto carenza di interesse limitatamente alle cartelle ricomprese nella c.d. “rottamazione quinques”.
Va rigettato per il resto.
1.- La giurisprudenza di legittimità – in fattispecie sovrapponibile – ha ritenuto che l'adesione ad una procedura di rottamazione determini il sopravvenuto difetto di interesse (Cassazione, n. 32880 Anno
2025).
Ed infatti, il Contribuente - come detto - ha presentato istanza di adesione alla c.d. “definizione agevolata” (art. 1, commi da 82 a 101 legge n. 199/2025 - c.d. rottamazione-quinquies) per i provvedimenti nn.:
29120230002546247000; 29120230013288858000;
Per tali cartelle, quindi, va pronunciata l'estinzione del giudizio per difetto di interesse sopravvenuto.
La giurisprudenza territoriale (sentenza 21 maggio 2025 n. 37/1913 Corte di giustizia tributaria di II grado Sicilia) - ha ritenuto (in sintesi) che l'adesione alla “definizione agevolata” ne determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio da parte del contribuente.
Di tenore analogo anche altra più recente pronuncia di legittimità: Cassazione, gennaio 2025, n. 780.
2.- Tuttavia, la definizione agevolata dei carichi pendenti, se non riguarda l'intera pretesa oggetto della controversia, non estingue il giudizio tributario: persiste l'interesse alla decisione nel merito per la parte non coperta dalla definizione (Corte di cassazione, Ordinanza n. 25576 del 18 settembre 2025).
3.- Il preavviso di fermo amministrativo, è un atto finalizzato a rendere edotto il Contribuente della pretesa dell'Amministrazione: non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata.
Pertanto, l'Agente della riscossione non deve provvedere alla preventiva notifica dell' Intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 .
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. E', in breve, un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione NA (Cassazione, n. 22018/2017 e Cassazione n.
26052/2011).
4.- Il ricorso va, quindi, rigettato con riguardo alle restanti cartelle nn. 29120220024484964001;
29120230005898085000 (non rientranti nella c.d. “rottamazione quinques”).
La prima delle due (n. 29120220024484964001) è stata notificata il 20/02/2023 (diritto annuale CCIIAA anno 2018) ed è stata seguita dal preavviso di fermo amministrativo qui in contestazione (cfr. relata in atti);
La seconda (n. 29120230005898085000) è stata notificata il 10.06.2023) e afferisce a bollo auto anno
2020: ed è stata seguita anch'essa dal preavviso di fermo qui in esame (cfr. relata in atti).
La notifica del preavviso ha avuto effetto “interruttivo” della prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio per le cartelle rientranti nella c.d. “rottamazione quinques” come sopra nel dettaglio richiamate.
Va rigettato per il resto.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichira il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria di cui agli avvisi di addebito nn.
59120220000842638000;
59120220002665135000; 59120230000476075000;
59120230000770544000 (contributi IVS) essendo la relativa competenza devoluta al Giudice del Lavoro;
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alle cartelle:
n.29120230002546247000;
n.29120230013288858000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN PE TO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001798000 ADDIZ. IRPEF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220000842638000 CONTRIBUTI IVS 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220024484964001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230005898085000 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59120230000476075000 CONTRIBUTI IVS 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 59120230000770544000 CONTRIBUTI IVS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rileva l'adesione alla rottamazione -quinques- e in subbordine un rinvio per le due cartelle residue.
Resistente/Appellato: si oppone alla declatoria di cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente NO PE ha impugnato il Preavviso di fermo amministrativo n.
29180202500001798000 - importo € 35.991,08 - relativo al pagamento di n. 8 provvedimenti con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica (cfr. provvedimenti meglio distinti in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
Il Contribuente, con successiva memoria, ha dedotto di avere presentato istanza di adesione alla c.d.
“definizione agevolata” (art. 1, commi da 82 a 101 legge n. 199/2025 - c.d. Rottamazione -quinquies) per i provvedimenti nn.:
29120220000842638000 (erroneamente indicata 59120220000842638000)
59120220002665135000;
29120230002546247000;
29120230013288858000;
59120230000476075000;
59120230000770544000,
mentre, per le restanti due cartelle nn. 29120220024484964001 e 29120230005898085000, non è stato possibile eseguire la c.d. “Rottamazione-quinquies”, per impossibilità di acquisizione della domanda nell'apposito portale telematico (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo ai provvedimenti nn.:
59120220002665135000,
59120230000476075000;
59120230000770544000,
59120220000842638000: trattandosi di "contributi IVS" la cui competenza spetta al Giudice del lavoro.
Va pronunciata la parziale estinzione del giudizio per sopravvenuto carenza di interesse limitatamente alle cartelle ricomprese nella c.d. “rottamazione quinques”.
Va rigettato per il resto.
1.- La giurisprudenza di legittimità – in fattispecie sovrapponibile – ha ritenuto che l'adesione ad una procedura di rottamazione determini il sopravvenuto difetto di interesse (Cassazione, n. 32880 Anno
2025).
Ed infatti, il Contribuente - come detto - ha presentato istanza di adesione alla c.d. “definizione agevolata” (art. 1, commi da 82 a 101 legge n. 199/2025 - c.d. rottamazione-quinquies) per i provvedimenti nn.:
29120230002546247000; 29120230013288858000;
Per tali cartelle, quindi, va pronunciata l'estinzione del giudizio per difetto di interesse sopravvenuto.
La giurisprudenza territoriale (sentenza 21 maggio 2025 n. 37/1913 Corte di giustizia tributaria di II grado Sicilia) - ha ritenuto (in sintesi) che l'adesione alla “definizione agevolata” ne determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio da parte del contribuente.
Di tenore analogo anche altra più recente pronuncia di legittimità: Cassazione, gennaio 2025, n. 780.
2.- Tuttavia, la definizione agevolata dei carichi pendenti, se non riguarda l'intera pretesa oggetto della controversia, non estingue il giudizio tributario: persiste l'interesse alla decisione nel merito per la parte non coperta dalla definizione (Corte di cassazione, Ordinanza n. 25576 del 18 settembre 2025).
3.- Il preavviso di fermo amministrativo, è un atto finalizzato a rendere edotto il Contribuente della pretesa dell'Amministrazione: non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata.
Pertanto, l'Agente della riscossione non deve provvedere alla preventiva notifica dell' Intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 .
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. E', in breve, un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione NA (Cassazione, n. 22018/2017 e Cassazione n.
26052/2011).
4.- Il ricorso va, quindi, rigettato con riguardo alle restanti cartelle nn. 29120220024484964001;
29120230005898085000 (non rientranti nella c.d. “rottamazione quinques”).
La prima delle due (n. 29120220024484964001) è stata notificata il 20/02/2023 (diritto annuale CCIIAA anno 2018) ed è stata seguita dal preavviso di fermo amministrativo qui in contestazione (cfr. relata in atti);
La seconda (n. 29120230005898085000) è stata notificata il 10.06.2023) e afferisce a bollo auto anno
2020: ed è stata seguita anch'essa dal preavviso di fermo qui in esame (cfr. relata in atti).
La notifica del preavviso ha avuto effetto “interruttivo” della prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio per le cartelle rientranti nella c.d. “rottamazione quinques” come sopra nel dettaglio richiamate.
Va rigettato per il resto.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichira il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria di cui agli avvisi di addebito nn.
59120220000842638000;
59120220002665135000; 59120230000476075000;
59120230000770544000 (contributi IVS) essendo la relativa competenza devoluta al Giudice del Lavoro;
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alle cartelle:
n.29120230002546247000;
n.29120230013288858000.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN PE TO