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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AT, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 710/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv G-.
[...]
[...
Parte_2
rappresentato dall'avv A. Silvestri
OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo 124/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore ha agito per ottenere quanto pattuito con l'”atto di transazione “ 25\1\18
(doc.2 di parte opposta), in base al quale la opponente si era CP_1
impegnata al pagamento in suo favore della «somma complessiva di € 66.000,00..in rate mensili di € 500,00 a decorrere dal 1\3\18».
2. All'ambigua clausola contenuta in tale atto, secondo cui «il pagamento in ritardo delle rate, salvo diversa intesa, comporterà il pari allungamento del tempo di eliminazione di ogni credito vantato da nei confronti della Parte_2
, non può essere attribuito, secondo le regole di Parte_1
interpretazione ed in particoalre quella di cui all'art.1369 cc, il significato di pagina 1 di 4 riconoscere al debitore la facoltà, ventilata nell'atto di opposizione, di «sospendere» il pagamento per un tempo indeterminato, nemmeno – ed anzi, tantomeno – nell'ottica di porre (nuovamente) in discussione le «basi giustificative» della transazione, ovvero la fondatezza delle pretese avanzate all'epoca dal lavoratore, nella cui parziale ma definitiva soddisfazione si identifica la causa tipica del negozio transattivo (art.1965 cc).
3. Peraltro tale clausola, ai sensi dell'art 1367 cc, deve plausibilmente interpretarsi nel senso che i ritardi nel pagamento non avrebbero dato luogo a risoluzione ai sensi dell'art. 1976, né alla decadenza dal termine di cui all'art.1186 cc, e nemmeno alla decorrenza degli interessi fino all'atto di messa in mora: fermo restando che (almeno) da questo momento (che la stessa parte opponente colloca in data 8/1/25) il creditore avrebbe potuto esigere il pagamento immediato delle rate scadute (comprensivo degli interessi da ulteriore ritardo).
4. Come dedotto analiticamente nella memoria di costituzione, (senza suscitare ulteriori e specifiche contestazione sulla imputazione dei pagamenti) le rate non onorate devono essere identificate in tutte quelle successive all'aprile 2024 (undici alla data del deposito del decreto ingiuntivo), oltre 17 rate non onorate in precedenza, non avendone l'opponente provato documentalmente il pagamento.
5. La prova non si può infatti ritenere raggiunta «in base a presunzioni gravi, precise e concordanti», come argomentato da parte opponente nelle note 14/7/25, a ciò ostando quanto disposto dagli art.27211, 2726 e 27292 cc. Per mera completezza, si può aggioungere che il fatto per cui il creditore, pur in presenza di precedenti insoluti, non abbia voluto approfittare del pagamento di una rata con importo pari al doppio che il debitore abbia dichiarato di aver effettuato per errore, (restituendo pertanto quanto ricevuto in eccesso), non implica un indizio “grave”, laddove caso contrario il vantaggio del primo sarebbe stato esiguo (presumibilmente il secondo avrebbe posto rimedio al proprio errore, semplicemente saltando il pagamento della rata mensile successiva), a fronte di una condotta verosimilmente idonea a generare attriti in una pagina 2 di 4 situazione in cui si era già manifestata quella titubanza ad adempiere tempestivamente, che ha poi generato l'attuale vertenza.
6. Per quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento di 28 (11+17) rate, pari ad € 14.000,00; oltre interessi, decorrenti (per le rate già scadute a quella data) dall'8/1/25.
7. Non può essere infatti accolta la domanda riconvenzionale, osservando che:
7.1. la richiesta di una liquidazione “equitativa” non è ammissibile ove la parte non provi il danno e\o non indichi alcun criterio per giungere alla sua (proposta o meno) quantificazione (cfr Cass. 3794/08, 13185/03, 8941/22).
7.2. Ciò può essere preteso, quanto al danno alla “immagine” (nella specie, conseguente alla condanna penale subìta dal ricorrente nel giugno 2024, immediatamente riportata dalla stampa locale: doc.7 e \4 allegati al ricorso), con maggior rigore allorchè esso sia lamentato non da una persona fisica, ma da una persona giuridica: così assumendo una natura essenzialmente patrimoniale (v.
Cass.20120/09).
7.3. Ciò premesso, se nel caso in esame da un lato appare del tutto pertinente il riferimento della al fatto di stare «faticosamente cercando di CP_1
fronteggiare le plurime conseguenze negative di quelle vicende, che hanno determinato rilevanti impatti economici, finanziari …», dall'altro essa non offre alcuna prova della (maggior misura della) spesa sopportata per curare la propria immagine, e\o di necessità di finanziamenti, rese più onerose da soddisfare (in termini di interessi passivi e oneri bancari), e\o di una flessione delle entrate (in tutta apparenza consistenti essenzialmente dai proventi per “tesseramento”): ciò che, peraltro, non emerge affatto dal raffronto tra le relative voci nel bilancio consuntivo del 2024 (doc. prodotto in data 11/1/25 su invito del giudice), con quelle dei due anni precedenti ( doc.16 allegato al ricorso).
8. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA CONFESERCENTI in favore di Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma di €.14.000,00, oltre interessi con la decorrenza indicata in motivazione, e rivalutazione, come per legge;
nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 379,50 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AT, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 710/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv G-.
[...]
[...
Parte_2
rappresentato dall'avv A. Silvestri
OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo 124/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore ha agito per ottenere quanto pattuito con l'”atto di transazione “ 25\1\18
(doc.2 di parte opposta), in base al quale la opponente si era CP_1
impegnata al pagamento in suo favore della «somma complessiva di € 66.000,00..in rate mensili di € 500,00 a decorrere dal 1\3\18».
2. All'ambigua clausola contenuta in tale atto, secondo cui «il pagamento in ritardo delle rate, salvo diversa intesa, comporterà il pari allungamento del tempo di eliminazione di ogni credito vantato da nei confronti della Parte_2
, non può essere attribuito, secondo le regole di Parte_1
interpretazione ed in particoalre quella di cui all'art.1369 cc, il significato di pagina 1 di 4 riconoscere al debitore la facoltà, ventilata nell'atto di opposizione, di «sospendere» il pagamento per un tempo indeterminato, nemmeno – ed anzi, tantomeno – nell'ottica di porre (nuovamente) in discussione le «basi giustificative» della transazione, ovvero la fondatezza delle pretese avanzate all'epoca dal lavoratore, nella cui parziale ma definitiva soddisfazione si identifica la causa tipica del negozio transattivo (art.1965 cc).
3. Peraltro tale clausola, ai sensi dell'art 1367 cc, deve plausibilmente interpretarsi nel senso che i ritardi nel pagamento non avrebbero dato luogo a risoluzione ai sensi dell'art. 1976, né alla decadenza dal termine di cui all'art.1186 cc, e nemmeno alla decorrenza degli interessi fino all'atto di messa in mora: fermo restando che (almeno) da questo momento (che la stessa parte opponente colloca in data 8/1/25) il creditore avrebbe potuto esigere il pagamento immediato delle rate scadute (comprensivo degli interessi da ulteriore ritardo).
4. Come dedotto analiticamente nella memoria di costituzione, (senza suscitare ulteriori e specifiche contestazione sulla imputazione dei pagamenti) le rate non onorate devono essere identificate in tutte quelle successive all'aprile 2024 (undici alla data del deposito del decreto ingiuntivo), oltre 17 rate non onorate in precedenza, non avendone l'opponente provato documentalmente il pagamento.
5. La prova non si può infatti ritenere raggiunta «in base a presunzioni gravi, precise e concordanti», come argomentato da parte opponente nelle note 14/7/25, a ciò ostando quanto disposto dagli art.27211, 2726 e 27292 cc. Per mera completezza, si può aggioungere che il fatto per cui il creditore, pur in presenza di precedenti insoluti, non abbia voluto approfittare del pagamento di una rata con importo pari al doppio che il debitore abbia dichiarato di aver effettuato per errore, (restituendo pertanto quanto ricevuto in eccesso), non implica un indizio “grave”, laddove caso contrario il vantaggio del primo sarebbe stato esiguo (presumibilmente il secondo avrebbe posto rimedio al proprio errore, semplicemente saltando il pagamento della rata mensile successiva), a fronte di una condotta verosimilmente idonea a generare attriti in una pagina 2 di 4 situazione in cui si era già manifestata quella titubanza ad adempiere tempestivamente, che ha poi generato l'attuale vertenza.
6. Per quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento di 28 (11+17) rate, pari ad € 14.000,00; oltre interessi, decorrenti (per le rate già scadute a quella data) dall'8/1/25.
7. Non può essere infatti accolta la domanda riconvenzionale, osservando che:
7.1. la richiesta di una liquidazione “equitativa” non è ammissibile ove la parte non provi il danno e\o non indichi alcun criterio per giungere alla sua (proposta o meno) quantificazione (cfr Cass. 3794/08, 13185/03, 8941/22).
7.2. Ciò può essere preteso, quanto al danno alla “immagine” (nella specie, conseguente alla condanna penale subìta dal ricorrente nel giugno 2024, immediatamente riportata dalla stampa locale: doc.7 e \4 allegati al ricorso), con maggior rigore allorchè esso sia lamentato non da una persona fisica, ma da una persona giuridica: così assumendo una natura essenzialmente patrimoniale (v.
Cass.20120/09).
7.3. Ciò premesso, se nel caso in esame da un lato appare del tutto pertinente il riferimento della al fatto di stare «faticosamente cercando di CP_1
fronteggiare le plurime conseguenze negative di quelle vicende, che hanno determinato rilevanti impatti economici, finanziari …», dall'altro essa non offre alcuna prova della (maggior misura della) spesa sopportata per curare la propria immagine, e\o di necessità di finanziamenti, rese più onerose da soddisfare (in termini di interessi passivi e oneri bancari), e\o di una flessione delle entrate (in tutta apparenza consistenti essenzialmente dai proventi per “tesseramento”): ciò che, peraltro, non emerge affatto dal raffronto tra le relative voci nel bilancio consuntivo del 2024 (doc. prodotto in data 11/1/25 su invito del giudice), con quelle dei due anni precedenti ( doc.16 allegato al ricorso).
8. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA CONFESERCENTI in favore di Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma di €.14.000,00, oltre interessi con la decorrenza indicata in motivazione, e rivalutazione, come per legge;
nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 379,50 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AT
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