CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003160662000 IMU 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria e notificato in pari data all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, AN CO (CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 e domiciliato nel di lui studio in Gioiosa Ionica (RC) alla Indirizzo_1, impugnava la 'Intimazione di pagamento n. 09420259003160662000, LIMITATAMENTE alla cartella di pagamento n° 09420180005070939000,
(IMU – anno 2009), dell'importo di € 184,07, asseritamente notificata il 29.03.2018; - cartella di pagamento n° 09420180020570403000 (IRPEF anno 2015), dell'importo di € 97,93, asseritamente notificata il 26.11.2018; - cartella di pagamento n° 09420180023973185000 (limitatamente al ruolo per
DIRITTI CAMERALI – anno 2016), dell'importo di € 83,39, asseritamente notificata il 01.01.2019, sostenendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, la decadenza e la prescrizione, concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'intimazione e dell'atto sotteso, con vittoria di spese e competenze.
Con atto in data 10.9.2025 si costituiva la Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rapp. nte p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività; la carenza di legittimazione passiva;
All'udienza del 6.2.2026, il giudice unico, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e da rigettare nel merito.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità tout court della domanda sollevata dall'Agenzia delle Entrate, va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda
Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Al pari vanno disattese le restanti eccezioni in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle di pagamento ed avvisi nel dettaglio indicati in ricorso e nella presente parte introduttiva, deducendo innanzitutto il vizio di notifica degli atti prodromici adducendo di non aver mai ricevuto alcun atto precedentemente alla presente ingiunzione;
l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero e il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In specie: risultano notificati correttamente: le intimazioni di pagamento n. 09420199012398811000 in data 19/10/2019, n. 09420219001282340000 in data 18/11/2021, la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200001762000 in data 02/12/2022, l'avviso di Intimazione n. 09420259003160662000 in data 29/04/2025 mentre le cartelle nn. 09420180005070939000, 09420180020570403000,
09420180023973185000, sono state notificate il 29.3.2018, 26.11.2018, 1,1.2019, (a mezzo pec su indirizzo risultante da elenchi ufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
Non risultando impugnati gli atti di accertamento notificati si è verificata l'interruzione del termine prescrizionale, e la definitività dell'accertamento per cui è titolo esecutivo, per cui non è fondata l'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi e l'impugnazione è inammissibile.
Sussiste quindi inammissibilità del ricorso ex art. 19 co.3 e 21 del DLgs n. 546/92, in relazione ai dedotti vizi degli atti sottesi alla cartella di pagamento, attesa la prova fornita dall'agente della riscossione della regolarità della notifica degli atti, non impugnati nei termini e per i quali non risulta intervenuto pagamento e quindi, divenuti accertamento definitivo e titolo esecutivo.
Nessun dubbio sussiste circa la legittimità della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi propri dell'intimazione di pagamento peraltro genericamente addotti dalla parte.
Per il principio di soccombenza il ricorrente va condannato alle spese di lite, liquidate ex DM 37/2018 e
DM147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione
5^, dichiara :
- Inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
- Rigetta il ricorso nel merito della intimazione di pagamento riferita alle cartelle indicate in parte motiva;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 250,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 6.2. 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003160662000 IMU 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria e notificato in pari data all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, AN CO (CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv Difensore_1 e domiciliato nel di lui studio in Gioiosa Ionica (RC) alla Indirizzo_1, impugnava la 'Intimazione di pagamento n. 09420259003160662000, LIMITATAMENTE alla cartella di pagamento n° 09420180005070939000,
(IMU – anno 2009), dell'importo di € 184,07, asseritamente notificata il 29.03.2018; - cartella di pagamento n° 09420180020570403000 (IRPEF anno 2015), dell'importo di € 97,93, asseritamente notificata il 26.11.2018; - cartella di pagamento n° 09420180023973185000 (limitatamente al ruolo per
DIRITTI CAMERALI – anno 2016), dell'importo di € 83,39, asseritamente notificata il 01.01.2019, sostenendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, la decadenza e la prescrizione, concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'intimazione e dell'atto sotteso, con vittoria di spese e competenze.
Con atto in data 10.9.2025 si costituiva la Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rapp. nte p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività; la carenza di legittimazione passiva;
All'udienza del 6.2.2026, il giudice unico, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e da rigettare nel merito.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità tout court della domanda sollevata dall'Agenzia delle Entrate, va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda
Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Al pari vanno disattese le restanti eccezioni in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle di pagamento ed avvisi nel dettaglio indicati in ricorso e nella presente parte introduttiva, deducendo innanzitutto il vizio di notifica degli atti prodromici adducendo di non aver mai ricevuto alcun atto precedentemente alla presente ingiunzione;
l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero e il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In specie: risultano notificati correttamente: le intimazioni di pagamento n. 09420199012398811000 in data 19/10/2019, n. 09420219001282340000 in data 18/11/2021, la Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200001762000 in data 02/12/2022, l'avviso di Intimazione n. 09420259003160662000 in data 29/04/2025 mentre le cartelle nn. 09420180005070939000, 09420180020570403000,
09420180023973185000, sono state notificate il 29.3.2018, 26.11.2018, 1,1.2019, (a mezzo pec su indirizzo risultante da elenchi ufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
Non risultando impugnati gli atti di accertamento notificati si è verificata l'interruzione del termine prescrizionale, e la definitività dell'accertamento per cui è titolo esecutivo, per cui non è fondata l'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi e l'impugnazione è inammissibile.
Sussiste quindi inammissibilità del ricorso ex art. 19 co.3 e 21 del DLgs n. 546/92, in relazione ai dedotti vizi degli atti sottesi alla cartella di pagamento, attesa la prova fornita dall'agente della riscossione della regolarità della notifica degli atti, non impugnati nei termini e per i quali non risulta intervenuto pagamento e quindi, divenuti accertamento definitivo e titolo esecutivo.
Nessun dubbio sussiste circa la legittimità della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi propri dell'intimazione di pagamento peraltro genericamente addotti dalla parte.
Per il principio di soccombenza il ricorrente va condannato alle spese di lite, liquidate ex DM 37/2018 e
DM147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione
5^, dichiara :
- Inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
- Rigetta il ricorso nel merito della intimazione di pagamento riferita alle cartelle indicate in parte motiva;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 250,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 6.2. 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Eugenio Facciolla