Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 875
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità della notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione da parte dell'agente della riscossione, i quali, non essendo stati impugnati nei termini, sono divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dell'azione di recupero

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione entro i termini di legge, come provato dalla documentazione prodotta dalla resistente, escluda la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Vizio di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta regolarmente in data 29/04/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 875
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 875
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo