TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01156/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02237 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01156/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “-
OMISSIS-” di Venezia, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del 23.10.2024 del Tribunale di Venezia - Sezione
Lavoro - Giudice del Lavoro dr.ssa -OMISSIS-. N. 01156/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 25 giugno 2025 e depositato il 3 luglio
2025, il ricorrente ha adìto questo Tribunale Amministrativo Regionale per l'esatta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, chiedendo di ordinare al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “-OMISSIS-” di
Venezia, nonché, per quanto possa occorrere, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, di disporre la ricostruzione della carriera del ricorrente e il pagamento del trattamento economico ordinario relativo al giorno indebitamente trattenuto, previa – se necessario
– dichiarazione di nullità e/o di inefficacia del decreto di ricostruzione della carriera prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024.
In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto nominarsi un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza delle suddette Amministrazioni.
2. Le medesime Amministrazioni, benché correttamente intimate, non si sono costituite in giudizio.
3. Con nota depositata in giudizio il 25 novembre 2025, il ricorrente ha dato atto che, il 21 novembre 2025, l'ente debitore ha provveduto al pagamento dell'importo oggetto della condanna, pari a € 613,37. Di conseguenza, ha dichiarato “che con tale pagamento è venuta meno la materia del contendere”, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere. N. 01156/2025 REG.RIC.
4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla scorta della dichiarazione della parte attrice, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione.
Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
6. Quanto alle spese di lite, siccome l'esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio, non sussistono motivi per derogare alla regola generale della soccombenza.
Pertanto le suddette spese vanno poste a carico delle Amministrazioni intimate e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del non elevato livello di complessità della causa. Sicché, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in € 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione degli stessi a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite liquidandole nella complessiva somma di 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, N. 01156/2025 REG.RIC.
con distrazione delle stesse a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto AM ON AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02237 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01156/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Speranzoni, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “-
OMISSIS-” di Venezia, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del 23.10.2024 del Tribunale di Venezia - Sezione
Lavoro - Giudice del Lavoro dr.ssa -OMISSIS-. N. 01156/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 25 giugno 2025 e depositato il 3 luglio
2025, il ricorrente ha adìto questo Tribunale Amministrativo Regionale per l'esatta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, chiedendo di ordinare al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “-OMISSIS-” di
Venezia, nonché, per quanto possa occorrere, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, di disporre la ricostruzione della carriera del ricorrente e il pagamento del trattamento economico ordinario relativo al giorno indebitamente trattenuto, previa – se necessario
– dichiarazione di nullità e/o di inefficacia del decreto di ricostruzione della carriera prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024.
In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto nominarsi un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza delle suddette Amministrazioni.
2. Le medesime Amministrazioni, benché correttamente intimate, non si sono costituite in giudizio.
3. Con nota depositata in giudizio il 25 novembre 2025, il ricorrente ha dato atto che, il 21 novembre 2025, l'ente debitore ha provveduto al pagamento dell'importo oggetto della condanna, pari a € 613,37. Di conseguenza, ha dichiarato “che con tale pagamento è venuta meno la materia del contendere”, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere. N. 01156/2025 REG.RIC.
4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla scorta della dichiarazione della parte attrice, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione.
Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
6. Quanto alle spese di lite, siccome l'esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio, non sussistono motivi per derogare alla regola generale della soccombenza.
Pertanto le suddette spese vanno poste a carico delle Amministrazioni intimate e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del non elevato livello di complessità della causa. Sicché, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in € 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione degli stessi a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite liquidandole nella complessiva somma di 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, N. 01156/2025 REG.RIC.
con distrazione delle stesse a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto AM ON AN
IL SEGRETARIO