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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, RE
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4462/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_6
Prefetture Prefettura U.t.g. - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Battipaglia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Inail - 00968951004
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009776630000 SANZIONI E INT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “CHIEDE a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Salerno adita che voglia: • In via preliminare: • - la sospensione dell'intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D. Lgs. n. 546/1992, in considerazione dell'evidente fumus boni iuris, emergente dal ricorso, nonché del pericolo di danno grave derivante al contribuente in considerazione del fatto che, indipendentemente dall'entità dell'importo, nel caso di pagamento, il rimborso conseguente all'accoglimento del ricorso avverrebbe, come da prassi, in tempi inaccettabili. Tutto cio' per far fronte ad una pretesa infondata dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, anche il periculum in mora è pienamente comprovato. • In via principale e nel diritto e nel merito: • - ordinare all'esattoria e all'ente impositore la cancellazione dell'intimazione di pagaento in quanto emessa in violazione di legge per la mancata notifica degli atti prodromici e in quanto la stessa è viziata giuridicamente e quindi contenente tributi nulli e/o inesistenti e non preceduta da alcun titolo sottostante ritualmente notificato (Comunicazione di irregolarità, Irrogazione Sanzioni, ecc.) • In via secondaria: ordinare all'Esattoria di annullare le sanzioni, interessi e spese non dovute sulla cartella esattoriale oggetto di impugnativa;
• In via istruttoria: · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione
l'esibizione in originale delle notifiche delle originali cartelle esattoriali con le relate di notifica e le prove che le iscrizioni a ruolo dei flussi telematici dei dati che vengono trasmessi telematicamente secondo le disposizioni vigenti in particolare dal DM n. 31/1999 relativi alle singole iscrizioni a ruolo per verificare la data di ricezione che siano stati effettuati nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 603/72. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione in originale degli originari atti impositivi con le relate di notifica e le prove dei termini di iscrizione a ruolo dei flussi telematici dei dati che vengono trasmessi telematicamente secondo le disposizioni vigenti in particolare dal DM n. 31/1999 relativi alle singole iscrizioni a ruolo per verificare la data di invio che siano stati effettuati nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 603/72. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione in originale delle cartelle esattoriali con le relative relate di notifica per dimostrare che sono giuridicamente affette da vizi e quindi decadute e/o nulle e/o inesistente e/o prescritte. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione in originale degli atti impositivi con le relative relate di notifica che hanno dato origine al presunto credito da parte degli enti impositori se chiamati in causa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. In ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di causa da distrarsi al procuratore antistatario.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “chiede chiede: che l'Ill.ma Corte Di Giustizia Tributaria di I Grado adita proceda al rigetto del ricorso, in quanto destituito in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia nella misura che l'On.le Corte riterrà equa.”.
INAIL: “voglia l'on.Commissione Tributaria adita dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in ogni caso rigettare il ricorso qui proposto perché inammissibile, oltre che del tutto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiede che ogni spesa venga posta a carico di Agenzia Entrate Riscossione che, come sopra detto, è delegata per legge alla riscossione dei crediti INAIL ed è l'unica a detenere e conservare gli avvisi di ricevimento delle cartelle e degli atti successivi, nonché a curare tutta l'attività diretta alla conservazione del credito dell'Istituto.”.
Agenzia delle Entrate: “a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria voler: • rigettare la richiesta di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 per insussistenza dei relativi presupposti;
• rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, dichiarando altresì l'inammissibilità delle eccezioni afferenti agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata in quanto definitivi per mancata impugnazione, vieppiù se seguiti da atti interruttivi anch'essi non impugnati, con vittoria di spese.”.
Camera di Commercio: “-Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'intimata C.C.I.A.A. di Salerno;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL;
3-In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze difensive di questo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 4.9.2025 e depositato il 23.9.2025, la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., in persona del l.r.p.t. e a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 18.6.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259009776630000, portante richiesta di pagamento dei crediti portati dalle cartelle meglio indicate nel ricorso introduttivo, per un totale di euro 150.012,77.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, sul rilievo dell'omessa notifica degli atti presupposti e della conseguente intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione.
Ha eccepito, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, sempre per via dell'omessa notifica degli atti presupposti, e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica delle cartelle e di varie intimazioni di pagamento.
Si sono costituiti anche la Agenzia delle Entrate, l'INAIL e la Camera di Commercio, resistendo alla domanda.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 10020170024909092, n. 10020200024312427 e n. 10020220011922866, relative a crediti INAIL
e che vanno devolute al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, nonché dei crediti di cui alle cartelle n. 10020200016007931000, n. 10020210017297778000, n. 10020210018055025000, n.
10020220004695655000 e n. 10020220008215608000, relative a contravvenzioni per violazione del Cd.S.
e che vanno devolute al Tribunale Ordinario.
Passando alle restanti cartelle, il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, va rilevato, in via assorbente, che in relazione alle cartelle portate dall'intimazione impugnata, risulta essere stata già stata notificata, in data 21.5.2024, l'intimazione di pagamento n.
10020249008610006000, e, in relazione alla cartella n. 10020230019007934000, risulta essere stata già notificata, in data 18.6.2024, l'intimazione di pagamento n. 10020249010291379000.
Pertanto, le questioni sollevate nella presente sede avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le citate intimazioni, prodromiche rispetto a quella impugnata nella presente sede. I crediti, quindi, devono ritenersi consolidati.
Inoltre, non è maturata, all'evidenza, la prescrizione, stante il breve lasso di tempo intercorso fra la notifica della precedente intimazione e quella dell'intimazione impugnata nella presente sede.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 10020170024909092, n.
10020200024312427 e n. 10020220011922866, che vanno devolute al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e delle cartelle n. 10020200016007931000, n. 10020210017297778000, n.
10020210018055025000, n. 10020220004695655000 e n. 10020220008215608000, che vanno devolute al Tribunale Ordinario;
- rigetta, nel resto, il ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio sostenute dai resistenti costituiti, liquidate, per ciascuno degli stessi, in euro 5.000, oltre spese generali, nella misura de 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE MO MASSIMILIANO, RE
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4462/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_6
Prefetture Prefettura U.t.g. - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Battipaglia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Inail - 00968951004
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009776630000 SANZIONI E INT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “CHIEDE a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Salerno adita che voglia: • In via preliminare: • - la sospensione dell'intimazione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D. Lgs. n. 546/1992, in considerazione dell'evidente fumus boni iuris, emergente dal ricorso, nonché del pericolo di danno grave derivante al contribuente in considerazione del fatto che, indipendentemente dall'entità dell'importo, nel caso di pagamento, il rimborso conseguente all'accoglimento del ricorso avverrebbe, come da prassi, in tempi inaccettabili. Tutto cio' per far fronte ad una pretesa infondata dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, anche il periculum in mora è pienamente comprovato. • In via principale e nel diritto e nel merito: • - ordinare all'esattoria e all'ente impositore la cancellazione dell'intimazione di pagaento in quanto emessa in violazione di legge per la mancata notifica degli atti prodromici e in quanto la stessa è viziata giuridicamente e quindi contenente tributi nulli e/o inesistenti e non preceduta da alcun titolo sottostante ritualmente notificato (Comunicazione di irregolarità, Irrogazione Sanzioni, ecc.) • In via secondaria: ordinare all'Esattoria di annullare le sanzioni, interessi e spese non dovute sulla cartella esattoriale oggetto di impugnativa;
• In via istruttoria: · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione
l'esibizione in originale delle notifiche delle originali cartelle esattoriali con le relate di notifica e le prove che le iscrizioni a ruolo dei flussi telematici dei dati che vengono trasmessi telematicamente secondo le disposizioni vigenti in particolare dal DM n. 31/1999 relativi alle singole iscrizioni a ruolo per verificare la data di ricezione che siano stati effettuati nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 603/72. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione in originale degli originari atti impositivi con le relate di notifica e le prove dei termini di iscrizione a ruolo dei flussi telematici dei dati che vengono trasmessi telematicamente secondo le disposizioni vigenti in particolare dal DM n. 31/1999 relativi alle singole iscrizioni a ruolo per verificare la data di invio che siano stati effettuati nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 603/72. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione in originale delle cartelle esattoriali con le relative relate di notifica per dimostrare che sono giuridicamente affette da vizi e quindi decadute e/o nulle e/o inesistente e/o prescritte. · di voler ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione in originale degli atti impositivi con le relative relate di notifica che hanno dato origine al presunto credito da parte degli enti impositori se chiamati in causa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. In ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di causa da distrarsi al procuratore antistatario.”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “chiede chiede: che l'Ill.ma Corte Di Giustizia Tributaria di I Grado adita proceda al rigetto del ricorso, in quanto destituito in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giustizia nella misura che l'On.le Corte riterrà equa.”.
INAIL: “voglia l'on.Commissione Tributaria adita dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in ogni caso rigettare il ricorso qui proposto perché inammissibile, oltre che del tutto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiede che ogni spesa venga posta a carico di Agenzia Entrate Riscossione che, come sopra detto, è delegata per legge alla riscossione dei crediti INAIL ed è l'unica a detenere e conservare gli avvisi di ricevimento delle cartelle e degli atti successivi, nonché a curare tutta l'attività diretta alla conservazione del credito dell'Istituto.”.
Agenzia delle Entrate: “a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria voler: • rigettare la richiesta di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 per insussistenza dei relativi presupposti;
• rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, dichiarando altresì l'inammissibilità delle eccezioni afferenti agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata in quanto definitivi per mancata impugnazione, vieppiù se seguiti da atti interruttivi anch'essi non impugnati, con vittoria di spese.”.
Camera di Commercio: “-Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'intimata C.C.I.A.A. di Salerno;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 SRL;
3-In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze difensive di questo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato alle controparti in data 4.9.2025 e depositato il 23.9.2025, la ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., in persona del l.r.p.t. e a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 18.6.2025, l'intimazione di pagamento n. 10020259009776630000, portante richiesta di pagamento dei crediti portati dalle cartelle meglio indicate nel ricorso introduttivo, per un totale di euro 150.012,77.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, sul rilievo dell'omessa notifica degli atti presupposti e della conseguente intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione.
Ha eccepito, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, sempre per via dell'omessa notifica degli atti presupposti, e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica delle cartelle e di varie intimazioni di pagamento.
Si sono costituiti anche la Agenzia delle Entrate, l'INAIL e la Camera di Commercio, resistendo alla domanda.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 10020170024909092, n. 10020200024312427 e n. 10020220011922866, relative a crediti INAIL
e che vanno devolute al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, nonché dei crediti di cui alle cartelle n. 10020200016007931000, n. 10020210017297778000, n. 10020210018055025000, n.
10020220004695655000 e n. 10020220008215608000, relative a contravvenzioni per violazione del Cd.S.
e che vanno devolute al Tribunale Ordinario.
Passando alle restanti cartelle, il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, va rilevato, in via assorbente, che in relazione alle cartelle portate dall'intimazione impugnata, risulta essere stata già stata notificata, in data 21.5.2024, l'intimazione di pagamento n.
10020249008610006000, e, in relazione alla cartella n. 10020230019007934000, risulta essere stata già notificata, in data 18.6.2024, l'intimazione di pagamento n. 10020249010291379000.
Pertanto, le questioni sollevate nella presente sede avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le citate intimazioni, prodromiche rispetto a quella impugnata nella presente sede. I crediti, quindi, devono ritenersi consolidati.
Inoltre, non è maturata, all'evidenza, la prescrizione, stante il breve lasso di tempo intercorso fra la notifica della precedente intimazione e quella dell'intimazione impugnata nella presente sede.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 10020170024909092, n.
10020200024312427 e n. 10020220011922866, che vanno devolute al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e delle cartelle n. 10020200016007931000, n. 10020210017297778000, n.
10020210018055025000, n. 10020220004695655000 e n. 10020220008215608000, che vanno devolute al Tribunale Ordinario;
- rigetta, nel resto, il ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio sostenute dai resistenti costituiti, liquidate, per ciascuno degli stessi, in euro 5.000, oltre spese generali, nella misura de 15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute.