Art. 88. Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
Le pensioni liquidate ai sensi dell' articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.
Le pensioni liquidate ai sensi dell' articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.