TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 191
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, in quanto i termini procedimentali stabiliti dall'art. 25 del T.U.A. sono stati superati senza che l'Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento. È stato confermato il carattere perentorio dei termini e l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del MASE, anche in caso di pareri negativi o mancata espressione dei pareri nei termini.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di predisporre lo schema di provvedimento di VIA

    Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere sulla istanza di VIA

    Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ordina al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro 60 giorni dalla ricezione dello schema da parte della Commissione Tecnica.

  • Accolto
    Potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia

    Il Tribunale ordina l'adozione dei provvedimenti da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, entro 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 191
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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