TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6697 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente
t r a
nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...],Parte_3 Parte_4 [...]
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], tutti Pt_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Santoro, giusta procura in atti e come in atti dom.ti;
- Attori -
Nei confronti di
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Controparte_1 C.F._1
Perfetto, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Convenuta –
OGGETTO: impugnazione testamento e scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, in epigrafe generalizzati, hanno convenuto in giudizio la germana affinchè il Tribunale pronunciasse l'annullamento del testamento Controparte_1 olografo, pubblicato in data 08.10.2014 mediante atto pubblico racc. n. 258 e rep. N. 334, con cui il de cuius (padre delle parti in causa) aveva disposto delle sue sostanze, attribuendo l'intera Persona_1 quota disponibile in favore della convenuta Controparte_1
A sostegno della domanda gli attori hanno eccepito innanzitutto la falsità sia della sottoscrizione che del contenuto del testamento, a loro dire non attribuibile alla mano del padre e paventando nel contempo l'incapacità naturale del testatore, comprovata dalle sue condizioni di salute.
Nel contempo, hanno chiesto accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non solo del padre ma altresì della madre, deceduta il 15.08.1995 e procedere poi allo scioglimento della Persona_2
1 comunione ereditaria, divisione della massa ereditaria, con condanna della convenuta al pagamento di una indennità per aver occupato indebitamente parte dei beni ereditari.
Ritualmente si è costituita in giudizio contestando la domanda ed eccependo Controparte_1 innanzitutto la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la carenza di legittimazione degli attori, essendo decorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta valida accettazione dell'eredità da parte di costoro e nel merito eccependo l' infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica.
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del
20.02.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, va subito rigettata l'eccezione di nullità fatta valere dalla convenuta, atteso che dalla lettura dell'atto di citazione è ben possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, come del resto comprovato dal fatto che ella si sia costituita nel presente giudizio, ponendo in essere una compiuta difesa.
Quanto poi alla questione preliminare relativa alla legittimazione degli odierni attori, è pacifico ed incontestato che costoro siano i figli dei de cuius e il primo deceduto Persona_1 Persona_2 il 20.6.14 e quest'ultima premorta in data 15.8.1995, senza lasciare testamento.
Stando alle argomentazioni difensive di i germani prima dell'instaurazione del Controparte_1 presente giudizio non avrebbero posto in essere né accettazione espressa dell'eredità dei genitori né compiuto atti idonei ad integrarne l'accettazione tacita.
Tali argomentazioni sono state contestate da parte attrice, evidenziando che, oltre alla denuncia di successione, essi attori avevano altresì proceduto alla voltura catastale dei beni immobili ereditati, con atto n. 1877.1/96 e proposto il presente giudizio (oltre che precedente procedura di mediazione), atti che indubbiamente determinano accettazione tacita dell'eredità relitta da entrambi i genitori.
Ora, quanto all'eredità di non v'è dubbio che la proposizione di un'azione di Persona_1 impugnativa del testamento e contestuale divisione ereditaria integra una chiara volontà di accettare l'eredità stessa. Quanto poi all'eredità relitta da si richiama la pacifica giurisprudenza di Persona_2
Legittimità secondo cui “L'accettazione tacita dell'eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n. 4783; Cass. 13/05/1999, n.
4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente
2 assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024;
Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002,
n. 5226).
Di conseguenza, dovrà convenirsi circa l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni attori.
Tanto premesso e venendo al merito della controversia, gli attori hanno impugnato il testamento olografo redatto da l 31.5.2005 e pubblicato in data 08.10.2014, allegando la sua natura apocrifa Persona_1 sia nella sottoscrizione che nel corpo dell'atto; a loro dire infatti, la grafia non sarebbe riconducibile alla mano paterna ed anzi, le due componenti del testamento non sarebbero coeve.
Essenziale ai fini del decidere si è rivelata la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare per le ragioni di cui si dirà meglio infra.
La Consulente ha ricevuto mandato volto all'accertamento innanzitutto dell'autenticità della sottoscrizione e del testo dell'atto di ultima volontà, oltre che di esprimersi in merito alla paventata non contemporaneità dei predetti, giungendo alle seguenti conclusioni: “1)Le risultanze supportano in una certa misura ( +1 in una scala su 9 livelli da -4 a +4) l'attribuzione della omografa di ogni parte della scheda testamentaria al de cuius. Il livello basso di attribuibilità dipende dalla indisponibilità di testi comparativi, ma si puntualizza il riscontro di diverse compatibilità tra testo e sottoscrizione che giustificano una leggera propensione per l'ipotesi di omografa rispetto all'ipotesi opposta. 2) Le risultanze supportano in modo forte (+3 in una scala su 9 livelli da -4 a +4 ) l'omografa della sottoscrizione apposta in calce al testamento in base ai dati disponibili, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori comparative coeve (proposte dalle Parti, per le quali è stata già inoltrata istanza dalla sottoscritta Ctu) la valutazione potrebbe essere integrata, ma al momento è da considerarsi estremamente improbabile l'ipotesi di eterografa”
Più nello specifico la CTU ha così efficacemente argomentato: “la sottoscrizione è costituita da cognome e nome vergati per esteso. Il filo grafico con un appoggio leggerissimo crea un piccolo gancio a destra al di sopra del rigo superiore, prima di scendere inclinato leggermente a destra con una pressione molto calcata, supera di poco il rigo inferiore e risale, ripassando brevemente sul tratto discendente, verso sinistra per creare la gobba della “P”. A metà strada della risalita il tratto perde tonicità e curvilineità per riacquistarle nella formazione della curva superiore e nel gesto di risalita conclusivo.
La “P” termina con un uncino. La seconda lettera è semplificata in quanto manca il tratto iniziale ed è staccata anche dalla “c” successiva che invece si lega alla “a” creando un'immagine speculare con laccetto centrale. La coda della “a” è collegata al gruppo sillabico che segue, “ro” (anch'esso vergato in modo “speculare” con laccetto centrale), legato grazie ad un piccolo laccetto. La sillaba finale si aggancia con un uncino alla “o”. Con un legamento secondario ed una serie crescente di ghirlande termina la vergatura del cognome. Il nome è staccato dal cognome, l'iniziale “G” e la lettera successiva sono vergate senza stacchi e con una discreta agilità. La “o” successiva è staccata, si presenta con un doppio occhiello formato a partire da un riccio che si sviluppa risalendo a destra, forma un ovale più grande che termina con una sovrapposizione di tratto ed un minuscolo uncino in alto al centro. La “v” è accostata all'ovale e si appoggia sullo stesso piano del riccio presente all'interno
3 della “o”, dopo la creazione di un piccolo laccio, più simile ad un ripasso, si sopraeleva e forma un angolo con il tratto finale che sovrasta la “a” successiva. Quest'ultima è vergata con due occhielli , di cui l'inferiore, più ampio ed aperto a sinistra, è legato solo sul lato destro all'occhiello superiore, più piccolo. Il gruppo finale “nni” parte accostato alla “a”, con un nuovo filo grafico molto destrutturato. Piuttosto accentuato il puntino sulla i finale. Puntini posti in alto a destra della “i”, leggero prolungamento del tratto nel nome” ed ancora: “risulta evidente una notevole differenza tra le firme apposte nel 1994, con qualche elemento di personalizzazione, in particolare nel nome, con tratto abbastanza tonico, e le frme apposte nel 2010, caratterizzate da deterioramento progressivo del tratto (evidente anche considerando un arco temporale di pochi mesi gennaio-ottobre), le lettere sono vergate con lentezza, l'evoluzione della formazione delle lettere involve, fino a perdere quasi qualunque segno di personalizzazione.
Poichè la scheda testamentaria in verifica presenta una datazione risalente al 2005, si procede con una valutazione separata delle firme apposte nel 1994 ed di quelle risalenti al 2010; tutte le comparative saranno confrontate con la sottoscrizione in verifica valutando gli elementi in comune in un bilancio comparativo: Gli elementi non strettamente compatibili tra le firme in analisi potrebbero dipendere da un progressivo deterioramento dell'abilità grafomotoria, peraltro plausibili se si considera
l'anamnesi del de cuius. Nello specifico sarebbe possibile applicare i risultati di alcune ricerche sulla scrittura senile:
1) si può notare una progressiva riduzione di elasticità del tracciato, con accentuazione e riduzione della tonicità negli stessi punti ( 1980) Per_3 Per_4
2) uno sforzo di accuratezza crescente (nel caso specifico rispetto alle comparative del 1994, che si esprime in modo evidente nelle parti della firma già vicine al modello calligrafico), a compensazione delle diminuite abilità di coordinazione e destrezza
(Bravo 1998, 2005); Per_5
La variabilità interna presente nella sottoscrizione in verifica sostanzialmente è altamente compatibile con la variabilità presente nelle firme comparative. Si tratta di un fattore estremamente complesso da imitare in quanto nella sua natura resiste con il passare degli anni obbedendo ad una spontaneità legata all'anamnesi.
Per quanto riguarda l'omogeneità tra testo e firma: esistono elementi di importante compatibilità, tuttavia l'assenza di testi certamente autografa non consente una valutazione esaustiva rispetto all'attribuibilità dell'intero testamento alla mano del de cuius. Testo e firma non sempre sono omogenei, nel caso specifico si potrebbe presumere che la necessità di chiarezza per il messaggio abbia richiesto uno sforzo maggiore rispetto alla vergatura della propria firma, soprattutto considerando il titolo di studio dello scrivente (licenza elementare) e la fisiologica riduzione dell'abilità grafomotoria. Ma si tratterebbe di supposizioni che non possono essere tenute in considerazione nella valutazione peritale”.
A corroborare tali convincenti argomentazioni si pongono poi le risposte fornite dall'Ausiliare alle osservazioni del CTP di parte attrice, fondate essenzialmente sulla riconducibilità, con elevato grado probabilistico, delle discrasie pur riscontrate negli scritti esaminati, all'età del testatore ed alle sue patologie, più che ad un intervento esterno.
4 Sulla base di quanto precede ed in assenza di significativi elementi a prova contraria, il testamento olografo redatto da il 31.5.2005 deve considerarsi autentico sia nel corpo che nella Persona_1 sottoscrizione.
Quanto poi alla questione della capacità a testare, pur adombrata dagli attori nei loro riferimenti alle patologie del de cuius, giovi ricordare che, al fine di poter disporre per testamento, la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la piena capacità di intendere e di volere dello stesso e ciò in quanto ai sensi art. 591 c.c., è valido l'atto di ultima volontà redatto da soggetti maggiorenni, che non siano stati dichiarati incapaci.
Sono incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza), nonché gli incapaci naturali, cioè coloro che, al momento della redazione del testamento, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti.
La dimostrazione dello stato di incapacità ovvero del pieno possesso delle facoltà mentali della persona del testatore diventa, quindi, oggetto della controversia tra i soggetti interessati all'impugnazione testamentaria e coloro che intendono giovarsi del testamento, in relazione, ovviamente, agli importanti ed opposti risvolti legali ed economici che ne possono derivare.
La valutazione della incapacità del testatore, si fonda su una scrupolosa analisi delle condizioni psichiche e fisiche del de cuius e può essere desunta dalla documentazione sanitaria, consentendo in tal modo di formulare considerazioni psichiatrico – forensi, collegate all'identificazione di una condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.
Premesso che non esiste nell'ordinamento civile una definizione di capacità di intendere e volere attesa la dizione dell'art.591 cc che “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge” al principio generale di cui al I comma dell'art 591 c.c., per il quale tutti i soggetti capaci legalmente possono testare, segue la determinazione nel II comma del medesimo articolo di diverse ipotesi di incapacità a disporre per testamento.
Sulla base dell'articolo citato, si potrebbe considerare la capacità di disporre per testamento come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà.
In dottrina si dibatte circa la possibilità di far discendere la capacità a testare dalla capacità giuridica - intesa come attitudine a essere titolare di diritti e doveri giuridici derivanti dal testamento - oppure dalla capacità d'agire - intesa come la capacità di compiere atti di disposizione dei propri interessi.
La prima tesi si fonda sul principio che il testamento è un atto personalissimo, che non ammette rappresentanza e l'incapace è impossibilitato a diventare soggetto del potere o dovere risultante dal testamento.
5 Per contro a sostegno della seconda tesi, si riscontra la considerazione che il testamento dell'incapace non è nullo ma, come disposto dal codice all'art. 591 c.c., annullabile, sanzione posta a tutela della sfera giuridica privata con la conseguenza che detto atto è giuridicamente rilevante sin dal momento del suo perfezionamento ed efficace al momento dell'apertura della successione, ma esposto al rischio di perdere tali effetti per eventuale azione di annullamento da parte di un soggetto avente interesse.
Sottolineato che le persone considerate legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti, sono normalmente in grado di provvedere a se stesse non può trascurarsi che possono verificarsi situazioni per le quali il soggetto non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie.
In tali circostanze, si presuppone che la persona sia affetta da incapacità naturale o di fatto sulla base dell'art. 428 cc, inerente al soggetto che, sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere.
In queste situazioni possono rientrare l'infermo di mente, l'anziano, il malato grave, il soggetto sotto l'influenza di droghe o ipnosi, l'ubriaco e tutte quelle ulteriori evenienze identificabili sulla base dei progressi medici.
Inoltre l'incapacità naturale può essere una condizione permanente, oppure una situazione transitoria ma ciò che rileva affinché l'incapacità assuma importanza è il momento in cui il testamento sia stato disposto.
In altri termini, si può definire l'incapacità naturale come uno stato, non giudizialmente dichiarato, del soggetto che non è in grado di intendere o di volere, per una qualsiasi causa, permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale, che rende il testamento annullabile.
Per delimitare l'applicazione dell'art. 428 cc la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare”, in particolare, con la sentenza n. 400 del 1960 ha sostenuto che : “perché sussista l'incapacità di testare non basta una qualsiasi alterazione delle capacità psichiche e mentali, ma è necessario che il soggetto, nel momento della redazione del testamento, sia affetto da una infermità tale da sopprimere in lui la capacità di intendere o di volere, il che significa che deve trattarsi di una privazione totale della coscienza o della volontà”. E con la sentenza n. 5620 del 1995 ha puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione”(principi costanti rinvenibili in
Cass.15480/2001; Cass.9081/2010; Cass .2735172014; Cass.3934/2018).
Ne consegue che per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
6 Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, comunque, essere provata in modo rigoroso e specifico ma non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero perturbate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
Tanto premesso in diritto possiamo concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore, laddove tale incapacità non si identifica in una qualsiasi condizione patologica, anche transitoria, che sia astrattamente suscettibile di influenzare il volere del testatore, ma solo in quella alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione con la conseguenza che la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova fornita dagli attori che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e a portata dell'atto che stava compiendo. Sul piano pratico, emergono difficoltà proprie dell'esecuzione di una indagine storica, diretta al rilevamento di una condizione di incapacità, anche momentanea e per l'accertamento di un'eventuale incapacità a testare è necessaria la dimostrazione certa ed obiettiva dell'esistenza di una condizione psichica che, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, fosse tale da annullare completamente quelle complesse risorse e competenze, che un adulto possiede nell'esercizio della scelta testamentaria.
A tal fine è necessario procedere a ricostruire, per quanto realmente possibile, le condizioni cliniche della persona al momento della redazione del testamento e a siffatta ricostruzione è di indispensabile aiuto la documentazione sanitaria e di maggiore utilità può essere considerata quella che concretamente rilevi alterazioni di natura neurologica o psichiatrica, ovvero condizioni associate a patologie sistemiche in grado di influire sulla coscienza, sulla volontà, sulla memoria e sulle capacità critiche del soggetto. In proposito è opportuno tenere presente che l'efficienza psichica del soggetto, necessaria ad intraprendere decisioni valide anche di contenuto patrimoniale, coinvolge molteplici aspetti di natura intellettiva, affettiva e volitiva concretizzandosi la compromissione intellettiva nella incapacità di filtrare in modo critico le decisioni, di prevedere le conseguenze dei propri atti, di valutare i motivi per intraprendere le proprie scelte, ciò in quanto la patologia della sfera intellettiva può determinare anche la carenza o la totale scomparsa della somma delle esperienze (le quali consentono ad un individuo di agire in modo consapevole e critico), tanto che episodi minimi divengono le principali ragioni di una decisione.
Consegue, quindi, che poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dare la prova della dedotta incapacità ad eccezione del caso in cui che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, in questo ultimo caso grava, invece, su
7 chi voglia avvalersi del testamento dare la prova puntuale che la redazione del testamento sia avvenuta in un momento di lucido intervallo.
Facendo applicazione delle suddette coordinate giuridiche al caso di specie bisognerà concludere per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori.
Costoro si sono limitati a dedurre che il padre era affetto da morbo di Alzheimer.
Orbene, detta patologia risulta però accertata con documentazione medica del 09.3.11 e del 10.11.2010, dunque di almeno 5 anni successiva alla data del testamento. Inoltre, quanto all'ulteriore documentazione medica depositata in atti emerge che il de cuius era affetto da artrosi, episodi di allucinazioni e prosopoagnosia Anamnesi patologica prossima (rispetto al verbale del 11/11/2009): “da circa 4 aa (quindi
2005) presenta defcit della memoria recente, episodi di disorientamento spaziale, facile irritabilità, episodi di prosopoagnosia”
A parere di chi scrive dunque, tale quadro patologico non è idoneo a dimostrare con sufficiente certezza l'incapacità di alla data di redazione del testamento, atteso che il solo deficit della Persona_1 memorie ed solo disorientamento non implicano la incapacità naturale del medesimo, sotto il profilo della capacità a disporre delle proprie sostanze, tra l'altro avvenuta in maniera molto semplice, mediante indicazione della sua volontà di disporre della sola quota di disponibile in favore di uno solo dei sette figli.
La domanda va pertanto rigettata.
Ciò posto, venendo ora alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione, la stessa deve essere dichiarata impocedibile (unitamente alle domande connesse) attesa la mancata produzione non solo delle certificazioni ipocatastali ma altresì dei titoli di proprietà degli immobili ricompresi nell'asse ereditario.
In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari
è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari
(cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008,
19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011).
8 “La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. E, in definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli
o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile dunque adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile” (cfr. la già citata sentenza App. Roma, 1.6.2011, n. 2480).
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione ipo-catastale o del certificato notarile sostitutivo (sulla possibilità di applicazione analogica delle norme processuali cfr. Cass. Sez. Un., 22.2.2007, n. 4109).
Nel caso in esame nessuna delle parti ha provveduto ad assolvere in modo completo l'onere di produzione della predetta documentazione;
onere che gravava sulla parte interessata alla decisione della causa nel merito e quindi, considerata la natura del giudizio, sulla parte più diligente.
Né si potrebbe demandare ad un consulente tecnico il compito di acquisire tale documentazione, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti in causa.
Di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva e completa produzione documentale, è improcedibile in radice la domanda proposta.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così definitivamente decide:
I. Rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione;
II. Dichiara improcedibile la domanda di divisione e le ulteriori domande connesse;
III. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
IV. Pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico degli attori.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6697 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente
t r a
nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...],Parte_3 Parte_4 [...]
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], tutti Pt_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Santoro, giusta procura in atti e come in atti dom.ti;
- Attori -
Nei confronti di
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Controparte_1 C.F._1
Perfetto, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Convenuta –
OGGETTO: impugnazione testamento e scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, in epigrafe generalizzati, hanno convenuto in giudizio la germana affinchè il Tribunale pronunciasse l'annullamento del testamento Controparte_1 olografo, pubblicato in data 08.10.2014 mediante atto pubblico racc. n. 258 e rep. N. 334, con cui il de cuius (padre delle parti in causa) aveva disposto delle sue sostanze, attribuendo l'intera Persona_1 quota disponibile in favore della convenuta Controparte_1
A sostegno della domanda gli attori hanno eccepito innanzitutto la falsità sia della sottoscrizione che del contenuto del testamento, a loro dire non attribuibile alla mano del padre e paventando nel contempo l'incapacità naturale del testatore, comprovata dalle sue condizioni di salute.
Nel contempo, hanno chiesto accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità non solo del padre ma altresì della madre, deceduta il 15.08.1995 e procedere poi allo scioglimento della Persona_2
1 comunione ereditaria, divisione della massa ereditaria, con condanna della convenuta al pagamento di una indennità per aver occupato indebitamente parte dei beni ereditari.
Ritualmente si è costituita in giudizio contestando la domanda ed eccependo Controparte_1 innanzitutto la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, la carenza di legittimazione degli attori, essendo decorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta valida accettazione dell'eredità da parte di costoro e nel merito eccependo l' infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica.
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del
20.02.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, va subito rigettata l'eccezione di nullità fatta valere dalla convenuta, atteso che dalla lettura dell'atto di citazione è ben possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, come del resto comprovato dal fatto che ella si sia costituita nel presente giudizio, ponendo in essere una compiuta difesa.
Quanto poi alla questione preliminare relativa alla legittimazione degli odierni attori, è pacifico ed incontestato che costoro siano i figli dei de cuius e il primo deceduto Persona_1 Persona_2 il 20.6.14 e quest'ultima premorta in data 15.8.1995, senza lasciare testamento.
Stando alle argomentazioni difensive di i germani prima dell'instaurazione del Controparte_1 presente giudizio non avrebbero posto in essere né accettazione espressa dell'eredità dei genitori né compiuto atti idonei ad integrarne l'accettazione tacita.
Tali argomentazioni sono state contestate da parte attrice, evidenziando che, oltre alla denuncia di successione, essi attori avevano altresì proceduto alla voltura catastale dei beni immobili ereditati, con atto n. 1877.1/96 e proposto il presente giudizio (oltre che precedente procedura di mediazione), atti che indubbiamente determinano accettazione tacita dell'eredità relitta da entrambi i genitori.
Ora, quanto all'eredità di non v'è dubbio che la proposizione di un'azione di Persona_1 impugnativa del testamento e contestuale divisione ereditaria integra una chiara volontà di accettare l'eredità stessa. Quanto poi all'eredità relitta da si richiama la pacifica giurisprudenza di Persona_2
Legittimità secondo cui “L'accettazione tacita dell'eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n. 4783; Cass. 13/05/1999, n.
4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente
2 assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024;
Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002,
n. 5226).
Di conseguenza, dovrà convenirsi circa l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni attori.
Tanto premesso e venendo al merito della controversia, gli attori hanno impugnato il testamento olografo redatto da l 31.5.2005 e pubblicato in data 08.10.2014, allegando la sua natura apocrifa Persona_1 sia nella sottoscrizione che nel corpo dell'atto; a loro dire infatti, la grafia non sarebbe riconducibile alla mano paterna ed anzi, le due componenti del testamento non sarebbero coeve.
Essenziale ai fini del decidere si è rivelata la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare per le ragioni di cui si dirà meglio infra.
La Consulente ha ricevuto mandato volto all'accertamento innanzitutto dell'autenticità della sottoscrizione e del testo dell'atto di ultima volontà, oltre che di esprimersi in merito alla paventata non contemporaneità dei predetti, giungendo alle seguenti conclusioni: “1)Le risultanze supportano in una certa misura ( +1 in una scala su 9 livelli da -4 a +4) l'attribuzione della omografa di ogni parte della scheda testamentaria al de cuius. Il livello basso di attribuibilità dipende dalla indisponibilità di testi comparativi, ma si puntualizza il riscontro di diverse compatibilità tra testo e sottoscrizione che giustificano una leggera propensione per l'ipotesi di omografa rispetto all'ipotesi opposta. 2) Le risultanze supportano in modo forte (+3 in una scala su 9 livelli da -4 a +4 ) l'omografa della sottoscrizione apposta in calce al testamento in base ai dati disponibili, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori comparative coeve (proposte dalle Parti, per le quali è stata già inoltrata istanza dalla sottoscritta Ctu) la valutazione potrebbe essere integrata, ma al momento è da considerarsi estremamente improbabile l'ipotesi di eterografa”
Più nello specifico la CTU ha così efficacemente argomentato: “la sottoscrizione è costituita da cognome e nome vergati per esteso. Il filo grafico con un appoggio leggerissimo crea un piccolo gancio a destra al di sopra del rigo superiore, prima di scendere inclinato leggermente a destra con una pressione molto calcata, supera di poco il rigo inferiore e risale, ripassando brevemente sul tratto discendente, verso sinistra per creare la gobba della “P”. A metà strada della risalita il tratto perde tonicità e curvilineità per riacquistarle nella formazione della curva superiore e nel gesto di risalita conclusivo.
La “P” termina con un uncino. La seconda lettera è semplificata in quanto manca il tratto iniziale ed è staccata anche dalla “c” successiva che invece si lega alla “a” creando un'immagine speculare con laccetto centrale. La coda della “a” è collegata al gruppo sillabico che segue, “ro” (anch'esso vergato in modo “speculare” con laccetto centrale), legato grazie ad un piccolo laccetto. La sillaba finale si aggancia con un uncino alla “o”. Con un legamento secondario ed una serie crescente di ghirlande termina la vergatura del cognome. Il nome è staccato dal cognome, l'iniziale “G” e la lettera successiva sono vergate senza stacchi e con una discreta agilità. La “o” successiva è staccata, si presenta con un doppio occhiello formato a partire da un riccio che si sviluppa risalendo a destra, forma un ovale più grande che termina con una sovrapposizione di tratto ed un minuscolo uncino in alto al centro. La “v” è accostata all'ovale e si appoggia sullo stesso piano del riccio presente all'interno
3 della “o”, dopo la creazione di un piccolo laccio, più simile ad un ripasso, si sopraeleva e forma un angolo con il tratto finale che sovrasta la “a” successiva. Quest'ultima è vergata con due occhielli , di cui l'inferiore, più ampio ed aperto a sinistra, è legato solo sul lato destro all'occhiello superiore, più piccolo. Il gruppo finale “nni” parte accostato alla “a”, con un nuovo filo grafico molto destrutturato. Piuttosto accentuato il puntino sulla i finale. Puntini posti in alto a destra della “i”, leggero prolungamento del tratto nel nome” ed ancora: “risulta evidente una notevole differenza tra le firme apposte nel 1994, con qualche elemento di personalizzazione, in particolare nel nome, con tratto abbastanza tonico, e le frme apposte nel 2010, caratterizzate da deterioramento progressivo del tratto (evidente anche considerando un arco temporale di pochi mesi gennaio-ottobre), le lettere sono vergate con lentezza, l'evoluzione della formazione delle lettere involve, fino a perdere quasi qualunque segno di personalizzazione.
Poichè la scheda testamentaria in verifica presenta una datazione risalente al 2005, si procede con una valutazione separata delle firme apposte nel 1994 ed di quelle risalenti al 2010; tutte le comparative saranno confrontate con la sottoscrizione in verifica valutando gli elementi in comune in un bilancio comparativo: Gli elementi non strettamente compatibili tra le firme in analisi potrebbero dipendere da un progressivo deterioramento dell'abilità grafomotoria, peraltro plausibili se si considera
l'anamnesi del de cuius. Nello specifico sarebbe possibile applicare i risultati di alcune ricerche sulla scrittura senile:
1) si può notare una progressiva riduzione di elasticità del tracciato, con accentuazione e riduzione della tonicità negli stessi punti ( 1980) Per_3 Per_4
2) uno sforzo di accuratezza crescente (nel caso specifico rispetto alle comparative del 1994, che si esprime in modo evidente nelle parti della firma già vicine al modello calligrafico), a compensazione delle diminuite abilità di coordinazione e destrezza
(Bravo 1998, 2005); Per_5
La variabilità interna presente nella sottoscrizione in verifica sostanzialmente è altamente compatibile con la variabilità presente nelle firme comparative. Si tratta di un fattore estremamente complesso da imitare in quanto nella sua natura resiste con il passare degli anni obbedendo ad una spontaneità legata all'anamnesi.
Per quanto riguarda l'omogeneità tra testo e firma: esistono elementi di importante compatibilità, tuttavia l'assenza di testi certamente autografa non consente una valutazione esaustiva rispetto all'attribuibilità dell'intero testamento alla mano del de cuius. Testo e firma non sempre sono omogenei, nel caso specifico si potrebbe presumere che la necessità di chiarezza per il messaggio abbia richiesto uno sforzo maggiore rispetto alla vergatura della propria firma, soprattutto considerando il titolo di studio dello scrivente (licenza elementare) e la fisiologica riduzione dell'abilità grafomotoria. Ma si tratterebbe di supposizioni che non possono essere tenute in considerazione nella valutazione peritale”.
A corroborare tali convincenti argomentazioni si pongono poi le risposte fornite dall'Ausiliare alle osservazioni del CTP di parte attrice, fondate essenzialmente sulla riconducibilità, con elevato grado probabilistico, delle discrasie pur riscontrate negli scritti esaminati, all'età del testatore ed alle sue patologie, più che ad un intervento esterno.
4 Sulla base di quanto precede ed in assenza di significativi elementi a prova contraria, il testamento olografo redatto da il 31.5.2005 deve considerarsi autentico sia nel corpo che nella Persona_1 sottoscrizione.
Quanto poi alla questione della capacità a testare, pur adombrata dagli attori nei loro riferimenti alle patologie del de cuius, giovi ricordare che, al fine di poter disporre per testamento, la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la piena capacità di intendere e di volere dello stesso e ciò in quanto ai sensi art. 591 c.c., è valido l'atto di ultima volontà redatto da soggetti maggiorenni, che non siano stati dichiarati incapaci.
Sono incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza), nonché gli incapaci naturali, cioè coloro che, al momento della redazione del testamento, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti.
La dimostrazione dello stato di incapacità ovvero del pieno possesso delle facoltà mentali della persona del testatore diventa, quindi, oggetto della controversia tra i soggetti interessati all'impugnazione testamentaria e coloro che intendono giovarsi del testamento, in relazione, ovviamente, agli importanti ed opposti risvolti legali ed economici che ne possono derivare.
La valutazione della incapacità del testatore, si fonda su una scrupolosa analisi delle condizioni psichiche e fisiche del de cuius e può essere desunta dalla documentazione sanitaria, consentendo in tal modo di formulare considerazioni psichiatrico – forensi, collegate all'identificazione di una condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.
Premesso che non esiste nell'ordinamento civile una definizione di capacità di intendere e volere attesa la dizione dell'art.591 cc che “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge” al principio generale di cui al I comma dell'art 591 c.c., per il quale tutti i soggetti capaci legalmente possono testare, segue la determinazione nel II comma del medesimo articolo di diverse ipotesi di incapacità a disporre per testamento.
Sulla base dell'articolo citato, si potrebbe considerare la capacità di disporre per testamento come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà.
In dottrina si dibatte circa la possibilità di far discendere la capacità a testare dalla capacità giuridica - intesa come attitudine a essere titolare di diritti e doveri giuridici derivanti dal testamento - oppure dalla capacità d'agire - intesa come la capacità di compiere atti di disposizione dei propri interessi.
La prima tesi si fonda sul principio che il testamento è un atto personalissimo, che non ammette rappresentanza e l'incapace è impossibilitato a diventare soggetto del potere o dovere risultante dal testamento.
5 Per contro a sostegno della seconda tesi, si riscontra la considerazione che il testamento dell'incapace non è nullo ma, come disposto dal codice all'art. 591 c.c., annullabile, sanzione posta a tutela della sfera giuridica privata con la conseguenza che detto atto è giuridicamente rilevante sin dal momento del suo perfezionamento ed efficace al momento dell'apertura della successione, ma esposto al rischio di perdere tali effetti per eventuale azione di annullamento da parte di un soggetto avente interesse.
Sottolineato che le persone considerate legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti, sono normalmente in grado di provvedere a se stesse non può trascurarsi che possono verificarsi situazioni per le quali il soggetto non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie.
In tali circostanze, si presuppone che la persona sia affetta da incapacità naturale o di fatto sulla base dell'art. 428 cc, inerente al soggetto che, sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere.
In queste situazioni possono rientrare l'infermo di mente, l'anziano, il malato grave, il soggetto sotto l'influenza di droghe o ipnosi, l'ubriaco e tutte quelle ulteriori evenienze identificabili sulla base dei progressi medici.
Inoltre l'incapacità naturale può essere una condizione permanente, oppure una situazione transitoria ma ciò che rileva affinché l'incapacità assuma importanza è il momento in cui il testamento sia stato disposto.
In altri termini, si può definire l'incapacità naturale come uno stato, non giudizialmente dichiarato, del soggetto che non è in grado di intendere o di volere, per una qualsiasi causa, permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale, che rende il testamento annullabile.
Per delimitare l'applicazione dell'art. 428 cc la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare”, in particolare, con la sentenza n. 400 del 1960 ha sostenuto che : “perché sussista l'incapacità di testare non basta una qualsiasi alterazione delle capacità psichiche e mentali, ma è necessario che il soggetto, nel momento della redazione del testamento, sia affetto da una infermità tale da sopprimere in lui la capacità di intendere o di volere, il che significa che deve trattarsi di una privazione totale della coscienza o della volontà”. E con la sentenza n. 5620 del 1995 ha puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione”(principi costanti rinvenibili in
Cass.15480/2001; Cass.9081/2010; Cass .2735172014; Cass.3934/2018).
Ne consegue che per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
6 Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, comunque, essere provata in modo rigoroso e specifico ma non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero perturbate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
Tanto premesso in diritto possiamo concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore, laddove tale incapacità non si identifica in una qualsiasi condizione patologica, anche transitoria, che sia astrattamente suscettibile di influenzare il volere del testatore, ma solo in quella alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione con la conseguenza che la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova fornita dagli attori che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e a portata dell'atto che stava compiendo. Sul piano pratico, emergono difficoltà proprie dell'esecuzione di una indagine storica, diretta al rilevamento di una condizione di incapacità, anche momentanea e per l'accertamento di un'eventuale incapacità a testare è necessaria la dimostrazione certa ed obiettiva dell'esistenza di una condizione psichica che, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, fosse tale da annullare completamente quelle complesse risorse e competenze, che un adulto possiede nell'esercizio della scelta testamentaria.
A tal fine è necessario procedere a ricostruire, per quanto realmente possibile, le condizioni cliniche della persona al momento della redazione del testamento e a siffatta ricostruzione è di indispensabile aiuto la documentazione sanitaria e di maggiore utilità può essere considerata quella che concretamente rilevi alterazioni di natura neurologica o psichiatrica, ovvero condizioni associate a patologie sistemiche in grado di influire sulla coscienza, sulla volontà, sulla memoria e sulle capacità critiche del soggetto. In proposito è opportuno tenere presente che l'efficienza psichica del soggetto, necessaria ad intraprendere decisioni valide anche di contenuto patrimoniale, coinvolge molteplici aspetti di natura intellettiva, affettiva e volitiva concretizzandosi la compromissione intellettiva nella incapacità di filtrare in modo critico le decisioni, di prevedere le conseguenze dei propri atti, di valutare i motivi per intraprendere le proprie scelte, ciò in quanto la patologia della sfera intellettiva può determinare anche la carenza o la totale scomparsa della somma delle esperienze (le quali consentono ad un individuo di agire in modo consapevole e critico), tanto che episodi minimi divengono le principali ragioni di una decisione.
Consegue, quindi, che poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dare la prova della dedotta incapacità ad eccezione del caso in cui che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, in questo ultimo caso grava, invece, su
7 chi voglia avvalersi del testamento dare la prova puntuale che la redazione del testamento sia avvenuta in un momento di lucido intervallo.
Facendo applicazione delle suddette coordinate giuridiche al caso di specie bisognerà concludere per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori.
Costoro si sono limitati a dedurre che il padre era affetto da morbo di Alzheimer.
Orbene, detta patologia risulta però accertata con documentazione medica del 09.3.11 e del 10.11.2010, dunque di almeno 5 anni successiva alla data del testamento. Inoltre, quanto all'ulteriore documentazione medica depositata in atti emerge che il de cuius era affetto da artrosi, episodi di allucinazioni e prosopoagnosia Anamnesi patologica prossima (rispetto al verbale del 11/11/2009): “da circa 4 aa (quindi
2005) presenta defcit della memoria recente, episodi di disorientamento spaziale, facile irritabilità, episodi di prosopoagnosia”
A parere di chi scrive dunque, tale quadro patologico non è idoneo a dimostrare con sufficiente certezza l'incapacità di alla data di redazione del testamento, atteso che il solo deficit della Persona_1 memorie ed solo disorientamento non implicano la incapacità naturale del medesimo, sotto il profilo della capacità a disporre delle proprie sostanze, tra l'altro avvenuta in maniera molto semplice, mediante indicazione della sua volontà di disporre della sola quota di disponibile in favore di uno solo dei sette figli.
La domanda va pertanto rigettata.
Ciò posto, venendo ora alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione, la stessa deve essere dichiarata impocedibile (unitamente alle domande connesse) attesa la mancata produzione non solo delle certificazioni ipocatastali ma altresì dei titoli di proprietà degli immobili ricompresi nell'asse ereditario.
In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari
è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari
(cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008,
19371/2008, 2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011).
8 “La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. E, in definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli
o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile dunque adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile” (cfr. la già citata sentenza App. Roma, 1.6.2011, n. 2480).
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione ipo-catastale o del certificato notarile sostitutivo (sulla possibilità di applicazione analogica delle norme processuali cfr. Cass. Sez. Un., 22.2.2007, n. 4109).
Nel caso in esame nessuna delle parti ha provveduto ad assolvere in modo completo l'onere di produzione della predetta documentazione;
onere che gravava sulla parte interessata alla decisione della causa nel merito e quindi, considerata la natura del giudizio, sulla parte più diligente.
Né si potrebbe demandare ad un consulente tecnico il compito di acquisire tale documentazione, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti in causa.
Di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva e completa produzione documentale, è improcedibile in radice la domanda proposta.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così definitivamente decide:
I. Rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione;
II. Dichiara improcedibile la domanda di divisione e le ulteriori domande connesse;
III. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
IV. Pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico degli attori.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
9 10