CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 14955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14955 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Bari nel procedimento penale nei confronti di GO RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 22/06/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva del difensore che chiede l'inammissibilità/rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari con la quale, in accoglimento dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen. promossa da GO RI, ha revocato la sentenza della Corte di appello di Campobasso con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del medesimo GO del Tribunale di Campobasso, in relazione all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e, per l'effetto, ha assolto GO RI dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. 2. Deduce il ricorrente tre motivi di ricorso: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14955 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/02/2024 -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., erronea valutazione quale "prova nuova" della visura storica della società Rent Line srl da cui risulterebbe che il GO non era il legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, tenuto conto che in atti esisteva già una analoga certificazione dell'Agenzia delle entrate che non sarebbe stata valutata dai giudici del merito e che la prova dell'attribuibilità della condotta al GO discendeva dalla testimonianza del funzionario Di Natale dell'Agenzie dell'entrate. -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 637 cod.proc.pen. in relazione all'omessa fase rescissoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della valutazione della prova nuova. La corte territoriale avrebbe assunto la decisione nel merito, in udienza pubblica, omettendo del tutto la fase rescissoria. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riguardo all'omesso confronto con le prove valutate dal giudice del merito in punto attribuzione del reato al GO quale amministratore di fatto della società. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo di ricorso va rammentato che, in tema di prova nuova ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett c) cod.proc.pen., la giurisprudenza di legittimità, superando un più risalente orientamento/ ha affermato che in tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259778 - 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443). Per prove nuove rilevanti, a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (casi S.U. n. 624 del 2001). t 2 Nel caso concreto, la Corte d'appello di Bari ha correttamente valutato quale prova nuova il documento costituito dalla visura carnerale storica della società Rent Line srl, estratta dal Registro delle imprese e allegata all'istanza di revisione, da cui risultava pacificamente che il GO non era il legale rappresentante alla data del commesso reato (29/09/2015), avendo assunto la carica di amministratore solo il 18/05/2016, e che agli atti vi fosse già (in quanto prodotta dal PM) una scheda anagrafica dell'Agenzia delle entrate, in data 11/12/2017, da cui risultava che egli era amministratore dal 18/05/2016, circostanza questa che non era stata correttamente valutata dai giudici del merito. La corte territoriale ha dato ingresso alla revisione della condanna sul presupposto dell'esistenza di una prova nuova (la visura camerale storica) che da sola comportava il proscioglimento del condannato per non avere commesso il fatto, proscioglimento che è stato adottato all'esito dell'udienza dibattimentale del 22 giugno 2023. A nulla rileva il fatto che in atti ci fosse altra certificazione, che non è stata correttamente valutata dai giudici del merito che, parimenti, non avevano valutato congruamente neppure la deposizione del teste Di Napoli il quale, nella sua deposizione, come risulta dal provvedimento impugnato, neppure aveva indicato l'epoca in cui il GO aveva assunto la carica sociale, elemento questo che, si ribadisce, era già presente in atti ma non era stato valutato dai giudici del merito. Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 5. Allo stesso modo risulta manifestamente infondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole dell'omissione della fase rescissoria per essere intervenuta, la decisione di revoca della condanna nel contraddittorio in udienza dibattimentale, ossia direttamente nella fase rescindente non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria. In disparte la valutazione dell'interesse del PM impugnante a denunciare la violazione di legge, ritiene il Collegio che la censura sia manifestamente infondata. Come è noto l'art. 634 cod.proc.pen., modificando la disciplina previgente prevista dal codice di procedura penale abrogato, prevede una fase preliminare che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta "risulta manifestamente infondata". Alla Corte d'appello, nella fase preliminare, prevista dall'articolo 634 comma 1 cod.proc.pen., è attribuito il compito di valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo, attraverso la necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di coerenza, ad una pronuncia di proscioglimento. Nel caso di ritenuta ammissibilità dell'istanza, il Presidente della Corte d'appello emette il 3 decreto di citazione ex art. 610 cod.proc.pen. e al procedimento che ne scaturisce si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss cod.proc.pen. in quanto applicabili. Il nuovo codice, che supera la struttura bifasica che caratterizzava la revisione nel codice abrogato, assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue cadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, ratione loci, nei modi di cui si è detto. Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod.proc.pen. (S.U. n. 624 del 26/9/2001). Con la citata pronuncia si è chiarito che nella seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (in questo senso, già Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210040 — 01). E tanto è possibile fare sia all'esito del dibattimento (Sez. 5, n. 7727 del 17/05/1993, Bruni, Rv. 194867 - 01), sia nel corso del dibattimento che nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass., n. 2258 del 16/1/1996). Le citate Sezioni Unite, dal momento che hanno ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza possa essere dichiarata anche nella fase rescissoria, hanno, dunque, ritenuto non necessaria la distinzione delle due fasi, quella rescidente e quella rescissoria. Sulla base dei principi su enunciati, a contrario, deve ritenersi parimenti ammissibile che la Corte d'appello proceda congiuntamente nella fase dibattimentale alla valutazione dei presupposti di ammissibilità per la revisione ex art, 630 cod.proc.pen. e proceda, nella medesima udienza dibattimentale, al giudizio di valutazione della prova nuova e alla decisione nel merito. In altri termini la fase rescissoria, distinta da quelle rescindente, non necessariamente deve essere compiuta in modo distinta e disgiunto, ben potendo 4 il giudice della revisione compiere la duplice valutazione (presupposti di ammissibilità e valutazione dell'art. 631 cod.proc.pen. e valutazione nel merito dando ingresso all'acquisizione della prova nuova) nella udienza dibattimentale fissata ai sensi dell'art. 636 cod.proc.pen.,, con conseguente pronuncia della sentenza ex art. 637 cod.proc.pen. 6. Quanto al caso in esame, avvenuta l'acquisizione dei documento, questo è stato valutato, in uno con il compendio che era stato posto a base della condanna, e ritenuto idoneo a sovvertire l'esito del giudizio di condanna. Con motivazione congrua, e censurata in via del tutto generica nel terzo motivo di ricorso, i giudici della revisione hanno confutato la valenza probatoria delle prove già in atti poste a base della condanna che apparivano, già di per sé sole e se correttamente valutate, idonee a giungere al proscioglimento del GO per il reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella qualità formale di legale rappresentante, qualità che non rivestiva al momento del commesso reato, non essendo neppure contestata la commissione del reato nella veste di amministratore di fatto. 7. Il ricorso del Procuratore generale della Corte d'appello di Bari è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 14/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva del difensore che chiede l'inammissibilità/rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari con la quale, in accoglimento dell'istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen. promossa da GO RI, ha revocato la sentenza della Corte di appello di Campobasso con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del medesimo GO del Tribunale di Campobasso, in relazione all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e, per l'effetto, ha assolto GO RI dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. 2. Deduce il ricorrente tre motivi di ricorso: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14955 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/02/2024 -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., erronea valutazione quale "prova nuova" della visura storica della società Rent Line srl da cui risulterebbe che il GO non era il legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, tenuto conto che in atti esisteva già una analoga certificazione dell'Agenzia delle entrate che non sarebbe stata valutata dai giudici del merito e che la prova dell'attribuibilità della condotta al GO discendeva dalla testimonianza del funzionario Di Natale dell'Agenzie dell'entrate. -Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 637 cod.proc.pen. in relazione all'omessa fase rescissoria per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e della valutazione della prova nuova. La corte territoriale avrebbe assunto la decisione nel merito, in udienza pubblica, omettendo del tutto la fase rescissoria. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riguardo all'omesso confronto con le prove valutate dal giudice del merito in punto attribuzione del reato al GO quale amministratore di fatto della società. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione al primo motivo di ricorso va rammentato che, in tema di prova nuova ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett c) cod.proc.pen., la giurisprudenza di legittimità, superando un più risalente orientamento/ ha affermato che in tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259778 - 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443). Per prove nuove rilevanti, a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (casi S.U. n. 624 del 2001). t 2 Nel caso concreto, la Corte d'appello di Bari ha correttamente valutato quale prova nuova il documento costituito dalla visura carnerale storica della società Rent Line srl, estratta dal Registro delle imprese e allegata all'istanza di revisione, da cui risultava pacificamente che il GO non era il legale rappresentante alla data del commesso reato (29/09/2015), avendo assunto la carica di amministratore solo il 18/05/2016, e che agli atti vi fosse già (in quanto prodotta dal PM) una scheda anagrafica dell'Agenzia delle entrate, in data 11/12/2017, da cui risultava che egli era amministratore dal 18/05/2016, circostanza questa che non era stata correttamente valutata dai giudici del merito. La corte territoriale ha dato ingresso alla revisione della condanna sul presupposto dell'esistenza di una prova nuova (la visura camerale storica) che da sola comportava il proscioglimento del condannato per non avere commesso il fatto, proscioglimento che è stato adottato all'esito dell'udienza dibattimentale del 22 giugno 2023. A nulla rileva il fatto che in atti ci fosse altra certificazione, che non è stata correttamente valutata dai giudici del merito che, parimenti, non avevano valutato congruamente neppure la deposizione del teste Di Napoli il quale, nella sua deposizione, come risulta dal provvedimento impugnato, neppure aveva indicato l'epoca in cui il GO aveva assunto la carica sociale, elemento questo che, si ribadisce, era già presente in atti ma non era stato valutato dai giudici del merito. Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 5. Allo stesso modo risulta manifestamente infondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole dell'omissione della fase rescissoria per essere intervenuta, la decisione di revoca della condanna nel contraddittorio in udienza dibattimentale, ossia direttamente nella fase rescindente non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria. In disparte la valutazione dell'interesse del PM impugnante a denunciare la violazione di legge, ritiene il Collegio che la censura sia manifestamente infondata. Come è noto l'art. 634 cod.proc.pen., modificando la disciplina previgente prevista dal codice di procedura penale abrogato, prevede una fase preliminare che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta "risulta manifestamente infondata". Alla Corte d'appello, nella fase preliminare, prevista dall'articolo 634 comma 1 cod.proc.pen., è attribuito il compito di valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo, attraverso la necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di coerenza, ad una pronuncia di proscioglimento. Nel caso di ritenuta ammissibilità dell'istanza, il Presidente della Corte d'appello emette il 3 decreto di citazione ex art. 610 cod.proc.pen. e al procedimento che ne scaturisce si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss cod.proc.pen. in quanto applicabili. Il nuovo codice, che supera la struttura bifasica che caratterizzava la revisione nel codice abrogato, assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue cadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, ratione loci, nei modi di cui si è detto. Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod.proc.pen. (S.U. n. 624 del 26/9/2001). Con la citata pronuncia si è chiarito che nella seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (in questo senso, già Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210040 — 01). E tanto è possibile fare sia all'esito del dibattimento (Sez. 5, n. 7727 del 17/05/1993, Bruni, Rv. 194867 - 01), sia nel corso del dibattimento che nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass., n. 2258 del 16/1/1996). Le citate Sezioni Unite, dal momento che hanno ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza possa essere dichiarata anche nella fase rescissoria, hanno, dunque, ritenuto non necessaria la distinzione delle due fasi, quella rescidente e quella rescissoria. Sulla base dei principi su enunciati, a contrario, deve ritenersi parimenti ammissibile che la Corte d'appello proceda congiuntamente nella fase dibattimentale alla valutazione dei presupposti di ammissibilità per la revisione ex art, 630 cod.proc.pen. e proceda, nella medesima udienza dibattimentale, al giudizio di valutazione della prova nuova e alla decisione nel merito. In altri termini la fase rescissoria, distinta da quelle rescindente, non necessariamente deve essere compiuta in modo distinta e disgiunto, ben potendo 4 il giudice della revisione compiere la duplice valutazione (presupposti di ammissibilità e valutazione dell'art. 631 cod.proc.pen. e valutazione nel merito dando ingresso all'acquisizione della prova nuova) nella udienza dibattimentale fissata ai sensi dell'art. 636 cod.proc.pen.,, con conseguente pronuncia della sentenza ex art. 637 cod.proc.pen. 6. Quanto al caso in esame, avvenuta l'acquisizione dei documento, questo è stato valutato, in uno con il compendio che era stato posto a base della condanna, e ritenuto idoneo a sovvertire l'esito del giudizio di condanna. Con motivazione congrua, e censurata in via del tutto generica nel terzo motivo di ricorso, i giudici della revisione hanno confutato la valenza probatoria delle prove già in atti poste a base della condanna che apparivano, già di per sé sole e se correttamente valutate, idonee a giungere al proscioglimento del GO per il reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella qualità formale di legale rappresentante, qualità che non rivestiva al momento del commesso reato, non essendo neppure contestata la commissione del reato nella veste di amministratore di fatto. 7. Il ricorso del Procuratore generale della Corte d'appello di Bari è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 14/02/2024