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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2506/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Carla Minelli, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Lembo, CP_1 C.F._2 in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 22.5.2025.
1 Proc. R.G. n. 2506/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 04.04.2024 [nato a Parte_1
Roma il 23.01.1977 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 25.10.2008 in Roma e che dall'unione non erano C.F._2 nati figli, chiedeva di pronunciare la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.07.2024 eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Roma e chiedendo, in via principale, di pronunciare la separazione dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La resistente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 a carico del coniuge e l'aumento sino a euro
2.000,00 in sede di divorzio.
All'udienza del 26.11.2024, il G.D. sentiva le parti e, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 27.11.2024, rigettava le istanze di provvedimenti provvisori e di prova articolate dalle parti.
Con sentenza n. 164/2025 del 14.1.2025 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 2305/2025 del 26.5.2025 il Tribunale rigettava sia la domanda di addebito che quella di mantenimento proposte dalla resistente.
Alla udienza del 18.12.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.D. assegnava ex art. 473-bis.28 c.p.c. la causa al Collegio per la decisione in ordine al divorzio ed alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Proc. R.G. n. 2506/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 essendo decorso il termine di legge annuale.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) La resistente – a cui non è stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento – ha formulato domanda di assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
3 Proc. R.G. n. 2506/2024
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 Proc. R.G. n. 2506/2024
della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- CP_ perequativa non avendo la sig.ra nemmeno allegato di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
E del resto, come già dettagliatamente evidenziato nella sentenza n. 2305/2025 CP_ del 26.5.2025, la ha conseguito due lauree ed un dottorato di ricerca, nonché svolto plurime attività lavorative sia durante la convivenza matrimoniale che in epoca successiva.
Per quanto attiene alla componente assistenziale, va ricordato che mancata concessione di un assegno di mantenimento in sede di separazione, come nel caso di specie, non preclude il riconoscimento di un assegno divorzile, può però rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. Cass. civile sez. I, 29/01/2019, n. 2480): pertanto, la prova necessaria per il riconoscimento dell'assegno che ricade sulla richiedente in sede di divorzio
è senz'altro più rigorosa.
5 Proc. R.G. n. 2506/2024
Invero, la mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente (cfr. Cass. civ., sez. I,
28/03/2023, n. 8747). CP_ Nel caso di specie, la è stata ritenuta dal Tribunale pienamente autosufficiente dal punto di vista economico con la sentenza n. n. 2305/2025 del
26.5.2025 e, nel prosieguo del giudizio non ha né allegato né documentato un rilevante peggioramento della situazione accertata dal Collegio (non è stata prodotta alcuna documentazione reddituale ulteriore).
In definitiva, discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
C) Le spese di lite, atteso il rigetto sia della domanda di mantenimento sia di quella di assegno divorzile proposte dalla resistente, vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.10.2008 in Roma tra [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
6 Proc. R.G. n. 2506/2024
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore del sig. CP_1
spese che liquida in complessivi 7.716,00 euro, di cui Parte_1 euro 100,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Carla Minelli, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Lembo, CP_1 C.F._2 in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 22.5.2025.
1 Proc. R.G. n. 2506/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 04.04.2024 [nato a Parte_1
Roma il 23.01.1977 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 25.10.2008 in Roma e che dall'unione non erano C.F._2 nati figli, chiedeva di pronunciare la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
si costituiva con comparsa del 18.07.2024 eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di
Roma e chiedendo, in via principale, di pronunciare la separazione dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La resistente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 a carico del coniuge e l'aumento sino a euro
2.000,00 in sede di divorzio.
All'udienza del 26.11.2024, il G.D. sentiva le parti e, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 27.11.2024, rigettava le istanze di provvedimenti provvisori e di prova articolate dalle parti.
Con sentenza n. 164/2025 del 14.1.2025 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 2305/2025 del 26.5.2025 il Tribunale rigettava sia la domanda di addebito che quella di mantenimento proposte dalla resistente.
Alla udienza del 18.12.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.D. assegnava ex art. 473-bis.28 c.p.c. la causa al Collegio per la decisione in ordine al divorzio ed alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Proc. R.G. n. 2506/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 essendo decorso il termine di legge annuale.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) La resistente – a cui non è stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento – ha formulato domanda di assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
3 Proc. R.G. n. 2506/2024
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 Proc. R.G. n. 2506/2024
della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- CP_ perequativa non avendo la sig.ra nemmeno allegato di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
E del resto, come già dettagliatamente evidenziato nella sentenza n. 2305/2025 CP_ del 26.5.2025, la ha conseguito due lauree ed un dottorato di ricerca, nonché svolto plurime attività lavorative sia durante la convivenza matrimoniale che in epoca successiva.
Per quanto attiene alla componente assistenziale, va ricordato che mancata concessione di un assegno di mantenimento in sede di separazione, come nel caso di specie, non preclude il riconoscimento di un assegno divorzile, può però rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. Cass. civile sez. I, 29/01/2019, n. 2480): pertanto, la prova necessaria per il riconoscimento dell'assegno che ricade sulla richiedente in sede di divorzio
è senz'altro più rigorosa.
5 Proc. R.G. n. 2506/2024
Invero, la mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente (cfr. Cass. civ., sez. I,
28/03/2023, n. 8747). CP_ Nel caso di specie, la è stata ritenuta dal Tribunale pienamente autosufficiente dal punto di vista economico con la sentenza n. n. 2305/2025 del
26.5.2025 e, nel prosieguo del giudizio non ha né allegato né documentato un rilevante peggioramento della situazione accertata dal Collegio (non è stata prodotta alcuna documentazione reddituale ulteriore).
In definitiva, discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
C) Le spese di lite, atteso il rigetto sia della domanda di mantenimento sia di quella di assegno divorzile proposte dalla resistente, vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.10.2008 in Roma tra [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
6 Proc. R.G. n. 2506/2024
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore del sig. CP_1
spese che liquida in complessivi 7.716,00 euro, di cui Parte_1 euro 100,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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