Art. 2.
Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.
Il commissario liquidatore esercita, durante il periodo della liquidazione, tutti i compiti attribuiti dalle leggi alla Camera agrumaria.
Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.
Il commissario liquidatore esercita, durante il periodo della liquidazione, tutti i compiti attribuiti dalle leggi alla Camera agrumaria.