Articolo 859 del Codice della navigazione
Articolo 858Articolo 860
Versione
21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 859.
(( (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale).)) ((L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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