CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11340 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Perugia, con ordinanza in data 15 novembre 2022, respingeva l'appello avanzato da Di RI IO avverso l'ordinanza del G.I.P. di Perugia in data 8-10- 2022 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo stesso in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di truffa continuata, aggravata ex art. 61 n. 5 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod.proc.pen. in punto determinazione della competenza per territorio, carenza di motivazione sul punto posto che aveva errato il giudice del riesame nel ritenere corretta la parziale incompetenza stabilita dal G.I.P. che aveva trasmesso gli atti solo per alcune imputazioni al tribunale di Belluno dovendosi ritenere che, trattandosi di condotte tutte unificate dal vincolo della continuazione, per l'individuazione della competenza doveva valere il criterio del luogo di realizzazione del profitto, individuabile in quello di apertura dei conti correnti da parte del ricorrente, tutti siti in provincia di Belluno;
- inosservanza e falsa applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 11340 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2023 I Ri SIDENTE GI Elio lievi - inosservanza e falsa applicazione dell'art. 284 cod.proc.pen. per inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare disposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso appare, quantomeno, generico posto che si limita ad esporre l'avvenuta apertura dei conti correnti sui quali venivano accreditate le somme da parte delle persone offese a seguite delle truffe perpetrate dall'indagato in altro territorio, senza però indicare minimamente con adeguata precisione l'agenzia od istituto bancario ove sarebbero stati effettuati i versamenti. Peraltro, a fronte di tale genericità, l'ordinanza sottolinea come l'avvenuta apertura del conto on line giustifica l'individuazione della competenza per territorio secondo il criterio della residenza del Di RI dal quale lo stesso effettuava le operazioni. E tale valutazione appare corretta stante che il luogo di consumazione dei reati appare al momento individuabile proprio nella residenza dell'indagato dalla quale lo stesso compiva le operazioni illecite ed otteneva gli accrediti sul conto corrente on line. 2.2 Quanto agli altri motivi va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittannento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 - 01). Nel caso in esame il tribunale, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 4 della motivazione del provvedimento impugnato, ha proprio sottolineato come la commissione delle truffe abbia trovato un fattore determinante proprio nelle trattative a distanza tramite piattaforme on line con valutazione che appare ancorata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità. 2.3 Infine, quanto alle esigenze cautelari, priva di illogicità appare la motivazione che ricava correttamente il pericolo di reiterazione dalla consumazione di un numero assai elevato di episodi criminosi, oltre 20 f tale da giustificare la restrizione della libertà personale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2Pfebbraio 2023 •
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Perugia, con ordinanza in data 15 novembre 2022, respingeva l'appello avanzato da Di RI IO avverso l'ordinanza del G.I.P. di Perugia in data 8-10- 2022 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo stesso in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di truffa continuata, aggravata ex art. 61 n. 5 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 8 e 9 cod.proc.pen. in punto determinazione della competenza per territorio, carenza di motivazione sul punto posto che aveva errato il giudice del riesame nel ritenere corretta la parziale incompetenza stabilita dal G.I.P. che aveva trasmesso gli atti solo per alcune imputazioni al tribunale di Belluno dovendosi ritenere che, trattandosi di condotte tutte unificate dal vincolo della continuazione, per l'individuazione della competenza doveva valere il criterio del luogo di realizzazione del profitto, individuabile in quello di apertura dei conti correnti da parte del ricorrente, tutti siti in provincia di Belluno;
- inosservanza e falsa applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; Penale Sent. Sez. 2 Num. 11340 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2023 I Ri SIDENTE GI Elio lievi - inosservanza e falsa applicazione dell'art. 284 cod.proc.pen. per inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare disposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso appare, quantomeno, generico posto che si limita ad esporre l'avvenuta apertura dei conti correnti sui quali venivano accreditate le somme da parte delle persone offese a seguite delle truffe perpetrate dall'indagato in altro territorio, senza però indicare minimamente con adeguata precisione l'agenzia od istituto bancario ove sarebbero stati effettuati i versamenti. Peraltro, a fronte di tale genericità, l'ordinanza sottolinea come l'avvenuta apertura del conto on line giustifica l'individuazione della competenza per territorio secondo il criterio della residenza del Di RI dal quale lo stesso effettuava le operazioni. E tale valutazione appare corretta stante che il luogo di consumazione dei reati appare al momento individuabile proprio nella residenza dell'indagato dalla quale lo stesso compiva le operazioni illecite ed otteneva gli accrediti sul conto corrente on line. 2.2 Quanto agli altri motivi va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittannento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 - 01). Nel caso in esame il tribunale, con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 4 della motivazione del provvedimento impugnato, ha proprio sottolineato come la commissione delle truffe abbia trovato un fattore determinante proprio nelle trattative a distanza tramite piattaforme on line con valutazione che appare ancorata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità. 2.3 Infine, quanto alle esigenze cautelari, priva di illogicità appare la motivazione che ricava correttamente il pericolo di reiterazione dalla consumazione di un numero assai elevato di episodi criminosi, oltre 20 f tale da giustificare la restrizione della libertà personale. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2Pfebbraio 2023 •