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Articolo 4 della Legge 18 agosto 1993, n. 340
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Legge 18 agosto 1993, n. 340
Articolo 4 della Legge 18 agosto 1993, n. 340
Versione
1 settembre 1993
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993
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