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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8851/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, nata in [...] il C.F._1 Parte_2
19/07/1973, C.F. , C.F._2 Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. che
[...] C.F._3
prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
pagina 1 di 7 , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
25/11/1997, C.F. , , nato in C.F._5 Parte_5
Brasile il 31/08/2005, C.F. , C.F._6 Parte_6
nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._7
rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 26.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_2
cittadino italiano nato a [...], provincia di Lucca il 2 Luglio
[...]
1897, ed emigrato in Brasile
pagina 2 di 7 dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza dell'11.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in pagina 3 di 7 caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 19).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di
cittadino italiano nato a [...], provincia di Persona_2
Lucca, il 2 Luglio 1897(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
pagina 4 di 7 - il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1923 (doc. 2) e non si Persona_3
è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3);
- dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1938 il sig. Persona_4
(doc. 4);
[...]
- dal matrimonio, nel 1969, tra il sig. e la sig.ra Persona_4
(doc. 5) nascevano nel 1969 il sig. Persona_5 Parte_1
(doc. 6), nel 1973 la sig.ra (doc. 7) e nel
[...] Parte_2
1977 il sig. (doc. 8); Parte_3
il sig. si sposava nel 1997 con la sig.ra Parte_1 [...]
(doc. 9) e procreavano nel 1997 il sig. Controparte_4 Parte_4
(doc. 10);
[...]
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 2001 con il Parte_2
sig. (doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel Persona_6
2005 il sig. (doc. 12) e nel 2005 la sig.ra Parte_5 [...]
(doc. 13); Parte_6
. il sig. si sposava nel 2002 con la sig.ra Parte_3 Per_7
del (doc. 14) e dalla loro unione nasceva nel 2006 la sig.ra Persona_8
(doc. 15). Parte_7
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha pagina 5 di 7 natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_2
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 3).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
pagina 6 di 7 3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_1
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 13.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 7 di 7
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8851/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, nata in [...] il C.F._1 Parte_2
19/07/1973, C.F. , C.F._2 Parte_3
nato in [...] il [...], C.F. che
[...] C.F._3
prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
pagina 1 di 7 , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
25/11/1997, C.F. , , nato in C.F._5 Parte_5
Brasile il 31/08/2005, C.F. , C.F._6 Parte_6
nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._7
rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
-Ricorrenti-
E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 26.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_2
cittadino italiano nato a [...], provincia di Lucca il 2 Luglio
[...]
1897, ed emigrato in Brasile
pagina 2 di 7 dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza dell'11.12.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in pagina 3 di 7 caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti, se non a distanza di oltre dieci anni(doc. 19).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti sono discendenti diretti di
cittadino italiano nato a [...], provincia di Persona_2
Lucca, il 2 Luglio 1897(doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
pagina 4 di 7 - il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1923 (doc. 2) e non si Persona_3
è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3);
- dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1938 il sig. Persona_4
(doc. 4);
[...]
- dal matrimonio, nel 1969, tra il sig. e la sig.ra Persona_4
(doc. 5) nascevano nel 1969 il sig. Persona_5 Parte_1
(doc. 6), nel 1973 la sig.ra (doc. 7) e nel
[...] Parte_2
1977 il sig. (doc. 8); Parte_3
il sig. si sposava nel 1997 con la sig.ra Parte_1 [...]
(doc. 9) e procreavano nel 1997 il sig. Controparte_4 Parte_4
(doc. 10);
[...]
- quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 2001 con il Parte_2
sig. (doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel Persona_6
2005 il sig. (doc. 12) e nel 2005 la sig.ra Parte_5 [...]
(doc. 13); Parte_6
. il sig. si sposava nel 2002 con la sig.ra Parte_3 Per_7
del (doc. 14) e dalla loro unione nasceva nel 2006 la sig.ra Persona_8
(doc. 15). Parte_7
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha pagina 5 di 7 natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai si Persona_2
naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 3).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
pagina 6 di 7 3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_1
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 13.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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