Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.
Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualita' da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sono aumentati rispettivamente:
per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;
per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera b), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.
Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.
Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualita' da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sono aumentati rispettivamente:
per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;
per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera b), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.