Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 106
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva della Società_1

    Il giudice rileva che l'atto è stato emesso dalla Municipia Spa e non dalla Società_1. Inoltre, chiarisce che, secondo la normativa interpretativa sopravvenuta, le società di progetto non necessitano di iscrizione all'albo se la società aggiudicataria del servizio è già iscritta.

  • Rigettato
    Mancanza del visto di esecutività

    Il giudice osserva che, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, è sufficiente un sollecito di pagamento dopo che l'avviso di accertamento è divenuto titolo esecutivo, e non è necessario un visto di esecutività separato.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento

    Il giudice rileva che non è stata acquisita in atti alcuna prova della notifica dell'intimazione di pagamento al ricorrente.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'accertamento presupposto

    Il giudice rileva che l'accertamento Tari è stato notificato al ricorrente in data 29.12.2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 106
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo