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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7883/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165402040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19260/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 20250002245720165402040, per euro 779,26 emesso a seguito del mancato pagamento dell'avviso di Accertamento Esecutivo Tari n.
96517365 ano 2020, deducendo:
-la carenza di legittimazione attiva della Società_1;
-la mancanza del visto di esecutività emesso dal responsabile della gestione;
-l'errata applicazione degli oneri di riscossione;
-l'omessa notifica della intimazione di pagamento e dell'accertamento presupposto
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si sono costituite Società_1 Srl e Municipia Spa chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato. Ed invero:
-IN RELAZIONE ALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA Società_1 SRL, va osservato che l'atto impugnato è stato emesso dalla Municipia Spa e non dalla Società_1. In ogni cason si rappresenta che i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del
Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 Quest'ultima, in sede di conversione in legge del
Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi il quale ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n.
446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Più precisamente il comma 14 septies dell'art. 3 Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 cit. stabilisce che “… Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono, quindi, da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società'.
-IN MERITO ALLA ASSENZA DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AD OPERA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE va osservato che il comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilisce che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, “prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”. Pertanto non era necessario alcun visto di esecutività essendo già il precedente atto di accertamento di per sè esecutivo;
-IN RELAZIONE ALLA OMESSA NOTIFICA DELLA PRODROMICA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO va osservato che non risulta acquisita in atti alcuna prova della notifica al Ricorrente_1 della intimazione di pagamento.
-QUANTO ALLA MANCATA NOTIFICA DEL PRESUPPOSTO ATTO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO
2020 N. 96517365, lo stesso è stato notificato al ricorrente in data 29.12.2023 a mezzo raccomandata come da documentazione prodotta in atti.
Il ricorso va pertanto accolto non risultando acquisita in atti la prova della intimazione di pagamento che andava comunque notificata al contribuente essendo decorso oltre un anno dalla notifica dell'accertamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7883/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165402040 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19260/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 20250002245720165402040, per euro 779,26 emesso a seguito del mancato pagamento dell'avviso di Accertamento Esecutivo Tari n.
96517365 ano 2020, deducendo:
-la carenza di legittimazione attiva della Società_1;
-la mancanza del visto di esecutività emesso dal responsabile della gestione;
-l'errata applicazione degli oneri di riscossione;
-l'omessa notifica della intimazione di pagamento e dell'accertamento presupposto
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si sono costituite Società_1 Srl e Municipia Spa chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato. Ed invero:
-IN RELAZIONE ALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA Società_1 SRL, va osservato che l'atto impugnato è stato emesso dalla Municipia Spa e non dalla Società_1. In ogni cason si rappresenta che i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del
Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 Quest'ultima, in sede di conversione in legge del
Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi il quale ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n.
446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Più precisamente il comma 14 septies dell'art. 3 Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 cit. stabilisce che “… Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono, quindi, da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società'.
-IN MERITO ALLA ASSENZA DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AD OPERA DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE va osservato che il comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilisce che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, “prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”. Pertanto non era necessario alcun visto di esecutività essendo già il precedente atto di accertamento di per sè esecutivo;
-IN RELAZIONE ALLA OMESSA NOTIFICA DELLA PRODROMICA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO va osservato che non risulta acquisita in atti alcuna prova della notifica al Ricorrente_1 della intimazione di pagamento.
-QUANTO ALLA MANCATA NOTIFICA DEL PRESUPPOSTO ATTO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO
2020 N. 96517365, lo stesso è stato notificato al ricorrente in data 29.12.2023 a mezzo raccomandata come da documentazione prodotta in atti.
Il ricorso va pertanto accolto non risultando acquisita in atti la prova della intimazione di pagamento che andava comunque notificata al contribuente essendo decorso oltre un anno dalla notifica dell'accertamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 con attribuzione al difensore antistatario.