CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
AN LO, GI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Comune Di Montalbano Elicona - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Morselli 8 90143 Palermo PA-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4618/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 25/07/2019 Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020624260 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio Riscossione prende atto della conciliazione in corso.
Le parti intendono conciliare la controversia e chiedono la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montalbano Elicona proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520170020624260 a mezzo della quale ha ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 71.456,47 a titolo di ritenute, sanzioni e interessi per omesso e tardivo pagamento, in riferimento all'anno d'imposta 2014, iscritti a ruolo a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione Mod. 770S/2015. Al riguardo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per diversi motivi formali e sostanziali. Si costituiva l'Agenzia Entrate di Messina che contestava punto per punto i motivi di ricorso. Con sentenza n. 4618/3/19 depositata in data 27.05.2019 la CTP di Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione, rilevando la tardività della documentazione prodotta, con condanna alle spese. Il comune di Montalbano Elicona, ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma. Ha resistito sia l'Agenzia Entrate direzione di Messina che il concessionario Riscossione Sicilia che hanno contestato i motivi ritenendoli generici e comunque palesemente infondati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
considerato che l'Ufficio finanziario ha prodotto in data 15.12.2025 proposta di conciliazione extragiudiziale della controversia con contestuale accettazione dell'opponente;
rilevato che l'accordo stragiudiziale concluso tra le parti determina una situazione sopravvenuta all'instaurazione della controversia che elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire e che al GI non resta che prendere atto di tale evenienza, che ha rimosso ogni contrasto intervenuto tra le parti con l'introduzione della lite, dichiarando estinto il procedimento. Le spese sull'accordo delle parti vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede:
dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
AN LO, GI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2070/2020 depositato il 12/03/2020
proposto da
Comune Di Montalbano Elicona - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Morselli 8 90143 Palermo PA-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4618/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 25/07/2019 Atti impositivi:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020624260 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio Riscossione prende atto della conciliazione in corso.
Le parti intendono conciliare la controversia e chiedono la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montalbano Elicona proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520170020624260 a mezzo della quale ha ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 71.456,47 a titolo di ritenute, sanzioni e interessi per omesso e tardivo pagamento, in riferimento all'anno d'imposta 2014, iscritti a ruolo a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione Mod. 770S/2015. Al riguardo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per diversi motivi formali e sostanziali. Si costituiva l'Agenzia Entrate di Messina che contestava punto per punto i motivi di ricorso. Con sentenza n. 4618/3/19 depositata in data 27.05.2019 la CTP di Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione, rilevando la tardività della documentazione prodotta, con condanna alle spese. Il comune di Montalbano Elicona, ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma. Ha resistito sia l'Agenzia Entrate direzione di Messina che il concessionario Riscossione Sicilia che hanno contestato i motivi ritenendoli generici e comunque palesemente infondati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
considerato che l'Ufficio finanziario ha prodotto in data 15.12.2025 proposta di conciliazione extragiudiziale della controversia con contestuale accettazione dell'opponente;
rilevato che l'accordo stragiudiziale concluso tra le parti determina una situazione sopravvenuta all'instaurazione della controversia che elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire e che al GI non resta che prendere atto di tale evenienza, che ha rimosso ogni contrasto intervenuto tra le parti con l'introduzione della lite, dichiarando estinto il procedimento. Le spese sull'accordo delle parti vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede:
dichiara estinto il giudizio per avvenuta conciliazione. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est