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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2418/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00898894 01 000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 3935 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e chiede la compensazione delle spese del giudizio.
Il presidente fa presente la presenza di profili di inammissibilità, ex art. 101 comma 2 c.p.c.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Siciliana, Ricorrente_1 ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 296 2020 00898894 01
000 emessa per tassa automobilistica anno 2017, notificata in data 08.11.2022, chiedendone l'annullamento con ogni conseguente declaratoria di non debenza della pretesa impositiva.
La ricorrente ha dedotto:
-la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che il tributo de quo, in quanto non rientrante tra quelli per cui è ammessa la concentrazione della riscossione nell'accertamento, necessiterebbe dell'atto prodromico notificato.
-la prescrizione della pretesa impositiva
Con ordinanza in data 12.9.25 la Corte ha onerato il ricorrente di depositare il documento informatico in formato eml di notificazione del ricorso ad ADER e Regione Sicilia.
L'Agwenzia delle Entrate CO non si è costiuita.
Si è costituita l'Assessorato Regionale dell'economia della Regione Siciliana che ha controdedotto ai motivi contestandone la fondatezza e chiedendo in conclusione il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorario.
Il giudizio è stato posto in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata che il ricorrente onerato di depositare l'inammissibilità l'avviso di consegna della pec nell'originario formato eml, non vi ha provveduto.
Consegue che il ricorso è inammissibile nei confronti di DE che non si è costituita.
La parte ricorrente ha infatti prodotto copia in formato .pdf della PEC, senza allegare il file originale in formato
.eml, unico idoneo a comprovare gli elementi tecnici richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità (vds da ultimo Cass. ordinanza Sez. 5 Num. 21364 Anno 2025).
Il mancato deposito del file strutturato contenente i metadati integra vizio insanabile della notifica. In ogni caso, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, la Regione Siciliana ha disciplinato con propria normativa il sistema di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, prevedendo che l'atto impositivo si perfeziona con l'iscrizione a ruolo del tributo senza necessità di preventiva notifica di un avviso di accertamento. Tale sistema è stato giudicato conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 35/2021) e ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, nn. 402/2022;
10482/2022), la quale ha chiarito che, per i tributi auto-liquidati e derivati, come la tassa automobilistica in
Sicilia, l'iscrizione a ruolo rappresenta l'atto impositivo e non necessita di ulteriore comunicazione antecedente.
Di conseguenza, risultano infondati i motivi relativi alla necessità di un avviso di accertamento e all'inesistenza del titolo esecutivo.
In ordine alla dedotta prescrizione, si evidenzia che il ruolo è stato reso esecutivo il 30 luglio 2020 e consegnato all'Agente della Riscossione il 10 settembre 2020, durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19.
L'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Ai sensi del successivo art. 68, comma 4, il termine di notifica degli atti è stato prorogato di 24 mesi. Ne deriva che, ai fini della tempestività della notifica della cartella impugnata, il decorso del termine prescrizionale è stato legittimamente interrotto dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
nulla sulle spese per ader.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di DE e lo rigetta nei confronti della Regione Siciliana.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Assessorato Regionale dell'economia della Regione Siciliana che si liquidano, in complessivi euro 230 somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies oltre IVA, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Giuseppe La Greca
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2418/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00898894 01 000 BOLLO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 3935 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e chiede la compensazione delle spese del giudizio.
Il presidente fa presente la presenza di profili di inammissibilità, ex art. 101 comma 2 c.p.c.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Siciliana, Ricorrente_1 ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la cartella di pagamento n. 296 2020 00898894 01
000 emessa per tassa automobilistica anno 2017, notificata in data 08.11.2022, chiedendone l'annullamento con ogni conseguente declaratoria di non debenza della pretesa impositiva.
La ricorrente ha dedotto:
-la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che il tributo de quo, in quanto non rientrante tra quelli per cui è ammessa la concentrazione della riscossione nell'accertamento, necessiterebbe dell'atto prodromico notificato.
-la prescrizione della pretesa impositiva
Con ordinanza in data 12.9.25 la Corte ha onerato il ricorrente di depositare il documento informatico in formato eml di notificazione del ricorso ad ADER e Regione Sicilia.
L'Agwenzia delle Entrate CO non si è costiuita.
Si è costituita l'Assessorato Regionale dell'economia della Regione Siciliana che ha controdedotto ai motivi contestandone la fondatezza e chiedendo in conclusione il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorario.
Il giudizio è stato posto in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata che il ricorrente onerato di depositare l'inammissibilità l'avviso di consegna della pec nell'originario formato eml, non vi ha provveduto.
Consegue che il ricorso è inammissibile nei confronti di DE che non si è costituita.
La parte ricorrente ha infatti prodotto copia in formato .pdf della PEC, senza allegare il file originale in formato
.eml, unico idoneo a comprovare gli elementi tecnici richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità (vds da ultimo Cass. ordinanza Sez. 5 Num. 21364 Anno 2025).
Il mancato deposito del file strutturato contenente i metadati integra vizio insanabile della notifica. In ogni caso, il ricorso è infondato.
Va premesso che, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, la Regione Siciliana ha disciplinato con propria normativa il sistema di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, prevedendo che l'atto impositivo si perfeziona con l'iscrizione a ruolo del tributo senza necessità di preventiva notifica di un avviso di accertamento. Tale sistema è stato giudicato conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 35/2021) e ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, nn. 402/2022;
10482/2022), la quale ha chiarito che, per i tributi auto-liquidati e derivati, come la tassa automobilistica in
Sicilia, l'iscrizione a ruolo rappresenta l'atto impositivo e non necessita di ulteriore comunicazione antecedente.
Di conseguenza, risultano infondati i motivi relativi alla necessità di un avviso di accertamento e all'inesistenza del titolo esecutivo.
In ordine alla dedotta prescrizione, si evidenzia che il ruolo è stato reso esecutivo il 30 luglio 2020 e consegnato all'Agente della Riscossione il 10 settembre 2020, durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19.
L'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Ai sensi del successivo art. 68, comma 4, il termine di notifica degli atti è stato prorogato di 24 mesi. Ne deriva che, ai fini della tempestività della notifica della cartella impugnata, il decorso del termine prescrizionale è stato legittimamente interrotto dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
nulla sulle spese per ader.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di DE e lo rigetta nei confronti della Regione Siciliana.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Assessorato Regionale dell'economia della Regione Siciliana che si liquidano, in complessivi euro 230 somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies oltre IVA, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Giuseppe La Greca