Art. 23.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 , che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 , il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all' art. 23:
- La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018, n. L 156.
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'articolo 14.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 , che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 , il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all' art. 23:
- La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018, n. L 156.
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'articolo 14.